Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10928 del 26/05/2016
Civile Decr. Sez. 1 Num. 10928 Anno 2016
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che la s.r.l. Fingas, con ricorso del 25 luglio 2013, ha impugnato per cassazione, nei
confronti della s.r.l. Prometee, nonché del Fallimento della s.r.l. Perfect Marbles SE, Stones, il
decreto emesso tra le stesse parti dal Tribunale di Prato n. 10/13 in data 28-31 maggio 2013;
che resiste, con controricorso, la s.r.l. Prometeo, mentre il Fallimento della s.r.l. Perfect
Marbles & Stones, benché ritualmente intimato, non si è costituito né ha svolto attività difensiva.
Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391, primo
comma, secondo periodo, e quarto comma, cod. proc. civ.;
che, infatti, con atto in data 4 maggio 2016, sottoscritto per adesione alla rinuncia da parte
della s.r.l. Prometec, depositato in data 12 maggio 2016, la s.r.l. Fingas ha dichiarato di rinunciare
al ricorso;
che, in considerazione della adesione alla rinuncia da parte della s.r.l. Prometec, non sussistono
i presupposti per pronunciare la condanna della rinunciante alle spese del presente grado del
giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016
Il Presidente
Data pubblicazione: 26/05/2016