Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10928 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. II, 26/04/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 26/04/2021), n.10928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5943/2017 R.G. proposto da:

UNIONE VALNURE E VALCHERO, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Salice, elettivamente

domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15, presso l’avv.

Benedetto Gargani.

– ricorrente –

contro

C.R..

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 415/2016, depositata

in data 11.8.2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno

11.12.2020 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 415/2016, il Tribunale di Piacenza ha respinto l’appello proposto dall’Unione Valnure e Valchero avverso la sentenza n. 692/2009 del Giudice di pace di Piacenza, con cui era stato annullato il verbale di contestazione elevato a carico di C.R..

L’opponente era stata sanzionato per aver attraversato l’incrocio di (OMISSIS) in presenza di un segnale semaforico di stop.

Il tribunale ha osservato che il servizio di rilevazione delle infrazioni era stato affidato ad un gestore privato che versava in evidente conflitto di interessi, essendo titolare delle scelte delle modalità tecniche di rilevazione delle violazioni e della determinazione del corrispettivo per la propria prestazione, in violazione di qualsiasi logica, anche privatistica, di regolazione e gestione del rischio contrattuale.

La cassazione della sentenza è chiesta dall’Unione Valnure e Vaichero con ricorso in quattro motivi.

C.R. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 1, art. 23, artt. 112 e 101 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, sostenendo che il resistente non aveva mai sollevato la questione dell’esiguità della durata del segnale semaforico giallo, nè dell’affidamento della gestione o della locazione dell’impianto ad un operatore privato, per cui il giudice non poteva annullare la sanzione per motivi diversi da quelli proposti con l’atto di opposizione.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 41 C.d.S., commi 10 ed 11, artt. 115,116 c.p.c. e art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Secondo la ricorrente, era stata acquisita piena prova che il resistente aveva superato l’incrocio allorquando il semaforo già proiettava la luce rossa, del fatto che il veicolo era collocato a cavallo della linea di arresto e che il segnale giallo aveva una durata (pari a quattro secondi) del tutto congrua per consentire l’attraversamento dell’intersezione, per cui, sia in primo grado che in appello, la sanzione era stata annullata senza minimamente tener conto delle circostanze emerse dall’istruttoria.

Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, contestando al tribunale di aver annullato la sanzione sulla base di una questione non oggetto dei motivi di opposizione e per aver omesso di pronunciare sui motivi di appello con cui era stato evidenziato che l’impianto di rilevazione delle infrazioni era stato locato all’amministrazione, che l’impresa concedente non aveva svolto alcun ruolo nella fase di accertamento delle violazioni e che era irrilevante che il corrispettivo per l’utilizzo delle apparecchiature fosse parametrato sul numero di infrazioni accertate.

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 2233 c.c., comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e del D.M. n. 55 del 2014, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza, illegittimamente e in totale difetto di motivazione, liquidato Euro 4000,00 a titolo di compenso per i due gradi di giudizio, senza indicare gli importi relativi alle singole fasi o gradi di causa e senza tener conto che il valore della lite non eccedeva Euro 135,00 e che in primo grado il ricorrente si era difeso personalmente, avendo titolo al rimborso delle sole spese vive.

2. Il primo ed il terzo motivo, che – per la loro connessione – devono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

Il C., nel proporre opposizione, si era limitato a dedurre di aver attraversato l’incrocio con il semaforo rosso “allo scopo di non rimanere al nuovo segnale di verde nella linea di mezzeria” e per non impedire il passaggio degli altri veicoli (cfr. atto di opposizione, pag. 1).

Il giudice di pace ha annullato la sanzione sull’assunto che: a) l’amministrazione non aveva provato che la durata (di quattro secondi) della luce gialla emessa dal semaforo fosse congrua, in relazione alle caratteristiche dell’incrocio, e tale da consentirne il regolare attraversamento; b) l’apparecchiatura di rilevazione della violazione era gestita da un operatore privato senza la supervisione di un agente del servizio stradale ed in evidente conflitto di interesse. Sebbene l’Unione Valnure e Valchero avesse appellato la sentenza, contestando al primo giudice di aver accolto l’opposizione per ragioni diverse da quelle sollevate dal C., il tribunale si è limitato ad evidenziare che l’affidamento al privato in regime di outsourcing di attività istituzionalmente di competenza dell’ente pubblico deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità ed efficienza, mentre, nella specie, detti principi erano “stati elusi, in ragione dell’evidente conflitto di interessi in capo al privato concessionario”(cfr. sentenza, pag. 3).

In sostanza, il giudice di appello non solo ha omesso di pronunciare sulle questioni poste con i motivi di appello ma, al pari del giudice di primo grado, ha dato rilievo a ragioni di illegittimità del verbale non dedotte nell’atto di opposizione e non rilevabili d’ufficio.

Come costantemente affermato da questa Corte, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde ai principi della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d’ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all’iniziativa di parte, nonchè ai limiti della modificazione della “causa petendi”, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione (Cass. 656/2010; Cass. 232/2016).

L’opponente, se ha facoltà di modificare l’originaria domanda nei limiti consentiti dagli art. 183 e 184 c.p.c., non può introdurre in corso di causa nuovi motivi di illegittimità della sanzione, poichè la relativa allegazione integra un’inammissibile domanda nuova (Cass. 9178/2010; Cass. 2962/2016).

Neppure il giudice può rilevare d’ufficio eventuali profili di illegittimità della sanzione non sollevati dall’interessato, ad eccezione della nullità radicale del provvedimento sanzionatorio (Cass. 27909/2018; Cass. 28108/2018; Cass. 15043/2020; Cass. 15158/2020).

Sono – quindi – accolti il primo ed il terzo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Piacenza, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al tribunale di Piacenza, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

 

 

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