Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10928 del 09/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2020, (ud. 19/09/2019, dep. 09/06/2020), n.10928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22251-2018 proposto da:

V.L., T.D., V.F., nella qualità di eredi

di V.N., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

ROSSELLA REPETTI;

– ricorrenti –

contro

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CLAUDIO RUZZENENTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 910/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. T.D., V.F. e V.L., questi ultimi quali figli ed eredi di V.N., hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, contro F.A., avverso la sentenza n. 910/2018 della Corte d’Appello di Brescia, pubblicata il 29.5.2018, con la quale si rigettava l’appello proposto dai ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva accolto l’azione revocatoria proposta da F.A. nei loro confronti.

2. La F. resiste con controricorso. Non sono state depositate memorie.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il Collegio condivide le conclusioni contenute nella proposta del relatore nel senso del rigetto del ricorso.

Questa la vicenda: la F., creditrice nei confronti del Dott. V.N. di un credito derivante da una sentenza di condanna del suddetto, medico chirurgo, per responsabilità professionale, proponeva azione revocatoria nei confronti del V. e della sua ex convivente nonchè madre dei suoi due figli T.D. in relazione a un atto di disposizione compiuto da questi in favore della ex convivente, con il quale il V. le aveva trasferito la proprietà di una villa e di alcuni terreni che costituivano tutto il patrimonio immobiliare del chirurgo, deducendo che esso fosse stato posto in essere in pregiudizio della sua possibilità di percepire l’importo di cui era creditrice a titolo di risarcimento dei danni.

La domanda veniva rigettata in primo grado, ma accolta in appello.

In particolare, la corte d’appello osservava che:

– in materia di revocatoria ordinaria non sia richiesta la totale compromissione del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, sicchè l’onere di provare che, a fronte di un atto dispositivo di quelle caratteristiche, tale rischio fosse in realtà insussistente in virtù delle residue capacità patrimoniali incombeva sul convenuto;

– che la alienazione degli unici cespiti immobiliari del convenuto, di cospicuo valore, di per sè costituiva una significativa modificazione qualitativa, in pejus, del patrimonio del debitore ed anche quantitativa, atteso che l’immobile era stato alienato a prezzo ben inferiore al suo valore di mercato, e il prezzo, già esiguo, era stato solo in parte corrisposto. Ricostruiva poi in conformità ai consolidati principi di legittimità la sussistenza del consilium fraudis e della scientia damni, individuando gli elementi presuntivi della scientia damni nella consapevolezza in capo alla acquirente, convivente del debitore, del fatto che l’immobile fosse venduto ad un valore di gran lunga inferiore a quello reale e che il corrispettivo non fosse neppure interamente stato pagato.

I ricorrenti con il primo motivo deducono la violazione dell’art. 2901 c.c., per aver il collegio erroneamente ritenuto che sussistesse la scientia damni in capo all’acquirente.

Con il secondo motivo denunciano la violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto il collegio avrebbe invertito l’onere probatorio, dovendo essere la creditrice F. a fornire elementi che deponessero anche per la semplice conoscenza della T. della idoneità pregiudizievole dell’atto, non potendo essere ritenuto probante l’unico elemento considerato, ovvero il precedente rapporto sentimentale tra la T. e il V..

Il ricorso è infondato, ed anzi, ai limiti della inammissibilità.

Benchè formuli delle censure in iure, tende in primo luogo a proporre una rilettura delle risultanze processuali non consentita dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e dai noti limiti da esso imposti al controllo sulla motivazione.

La stessa modalità di formulazione dei motivi, peraltro generici ed assertivi, consente di dedurne che essi censurino l’accertamento in fatto sul quale si fonda la motivazione del giudice d’appello e non l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 2901 c.c., da questo fornita.

La violazione dell’art. 2697 c.c., non è dedotta secondo i criteri indicati in motivazione da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016. Si censura il ricorso alle presunzioni ma non si denuncia neppure la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., e comunque l’illustrazione non risponde ai criteri indicati da Cass., sez. Un., n. 1785 del 2018. I ricorrenti trascurano il legittimo utilizzo delle presunzioni effettuato in questo caso, il fatto che sia richiesta la semplice idoneità dell’atto a ledere le ragioni dei creditori, e non un accertamento sulla consapevolezza della lesione in concreto, il dato che il giudice d’appello abbia attribuito rilevanza, nel formare liberamente il suo convincimento, sul punto della configurabilità della scientia damni in capo alla convenuta, al rapporto affettivo e personale tra i convenuti, che era cessato nella convivenza ma non venuto meno neppure nella frequentazione e nella confidenza reciproca, data anche l’esistenza di figli minori in comune.

Nel formulare tali valutazioni, la corte d’appello si è atenuta al principio secondo il quale “La prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. n. 5359 del 2009, Cass. n. 1286 del 2013). Il principio, affermato in relazione alle relazioni di parentela fondate sul patrimonio, si applica anche ai rapporti di convivenza fuori dal matrimonio, idonei ad instaurare legami altrettanto stabili.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 7.000,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA