Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10927 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. II, 18/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.R., rappresentato e difeso per procura in calce al

ricorso dall’Avvocato Brusaferro Michele, elettivamente domiciliato

presso lo studio dell’Avvocato Gian Luca Seilani in Roma, via

Vigliena n. 2;

– ricorrente –

contro

M.P., rappresentata e difesa per procura in calce al

controricorso dagli Avvocati Cortese Benedetto e Antonio Liuzzi,

elettivamente domiciliata presso Io studio di quest’ultimo in Roma,

via Dardanelli n. 13;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1507 della Corte di appello di Venezia,

depositata il 13 settembre 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

aprile 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese della controricorrente, svolte dall’Avvocato Antonio

Liuzzi;

udite le conclusioni del P.M, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.R. convenne dinanzi al tribunale di Rovigo M. P., chiedendone la condanna a pagamento della somma di L. 10.500.000 a titolo di saldo di lavori di posa in opera di pavimentazione presso la sua gioielleria. La convenuta eccepì l’esistenza di numerosi difetti dell’opera e chiese in via riconvenzionale la riduzione del corrispettivo convenuto e la condanna dell’attore al risarcimento del danno.

Il Tribunale, rilevata la presenza dei difetti lamentati, ridusse il credito dell’appaltatore alla somma di L. 5.965.050, al cui pagamento condannò la convenuta.

Interposto gravame da parte della M., con sentenza n. 1507 del 13 settembre 2004 la Corte di appello di Venezia riformò integralmente la pronuncia di primo grado, accogliendo le domande riconvenzionali avanzate dalla convenuta. A sostegno di tale conclusione, la Corte veneziana affermò che, pur essendo la causa dei difetti della pavimentazione riconducibili alla cattiva esecuzione dei lavori del sottofondo da parte di una diversa impresa, di essi il R. doveva ritenersi responsabile in quanto egli era consapevole di tale situazione e aveva proceduto lo stesso alla posa in opera del pavimento senza informare la committente e che i difetti riscontrati, consistenti nei mancato allineamento delle fughe e in dislivelli e in opacità del pavimento, non potevano essere eliminati ed imponevano l’integrale rifacimento dell’opera; condannò pertanto l’attore, a titolo di risarcimento dei danni, a pagare alla convenuta le seguenti somme: Euro 9.718,86, oltre iva ed interessi legali dal 3.8.1991, quale spesa necessaria per il rifacimento integrale dei lavori, Euro 774,68. quale costo per la demolizione della pavimentazione eseguita ed Euro 4.983,80, quale esborso per la rimozione ed il ricollocamento degli arredi dell’esercizio commerciale; condannò inoltre il R. alla restituzione dell’acconto sul prezzo dei lavori da questi percepito, pari a Euro 1.549,37, e degli importi riscossi in esecuzione della sentenza di primo grado, per un ammontare di Euro 6.362,41, oltre interessi legali dal di del pagamento al saldo.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato a mezzo posta il 28 ottobre 2005, ricorre R.R., affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso M.P., Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denunzia “Art. 360 c.p.c., n. 5:

contraddittoria motivazione circa le risultanze processuali decisive per la definizione della controversia”. Con questo mezzo il ricorrente censura, sotto un primo profilo, l’affermazione con cui il giudice di secondo grado ha dichiarato il R. responsabile dei difetti riscontrati nella pavimentazione, nonostante che, come accertato dal consulente tecnico d’ufficio, la loro causa dipendesse dalla cattiva esecuzione del sottofondo ad opera di altra impresa, assumendo che la relativa statuizione non è sorretta da congrua motivazione e si pone altresì in contraddizione con la possibilità da parte della committente di rivolgere analoga domanda risarcitoria nei confronti della impresa esecutrice dell’opera. Sotto altro profilo, ristante critica la decisione impugnata laddove ha ritenuto i difetti non eliminabili e quindi necessario il rifacimento completo dell’opera, in contrasto sia con le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio che con l’accertamento compiuto sul punto dal giudice di primo grado. Il motivo è infondato.

La prima censura è infondata avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato sulla responsabilità del R., assumendo che i vizi dell’opera, per quanto riconducibili alla diversa impresa che aveva eseguito il sottofondo, erano addebitabili interamente all’attore in quanto, come risulta dalla lettera da lui inviata in data 23 settembre 1991, egli, pur essendo stato a conoscenza di tale situazione, non l’aveva rappresentata alla committente ed aveva ritenuto comunque di porre in opera la pavimentazione attraverso un accorgimento tecnico poi rivelatosi errato, così assumendosi interamente il rischio dei difetti successivamente evidenziatesi.

Costituisce principio consolidato l’affermazione che l’appaltatore, il quale assume un’obbligazione di risultato e non di mezzi, risponde verso il committente per i vizi e difetti che, oltre che dall’esecuzione dell’opera, derivino da condizioni preesistenti, imputabili allo stesso committente o a terzi, se, conoscendoli o potendoli conoscere con l’ordinaria perizia, egli non li segnala all’altra parte e non adotta gli accorgimenti opportuni al fine di far conseguire un risultato utile, salvo che non si faccia, in relazione a tale situazione, espressamente esonerare da qualsiasi responsabilità (Cass. n. 12995 del 2006; Cass. n. 7092 del 1990).

La seconda censura, che contesta il giudizio del giudice territoriale in ordine alla inidoneità completa dell’opera all’uso cui era destinata e quindi alla necessità del suo completo rifacimento, avendo anche in questo caso la sentenza congruamente motivato tale conclusione mediante richiamo agli accertamenti della consulenza tecnica d’ufficio, che aveva sostenuto che soltanto per alcuni difetti riscontrati erano ipotizzagli interventi di correzione, precisando peraltro che essi non avrebbero superato gli inconvenienti in via definitiva ma avrebbero dovuto essere ripetuti nel tempo, incidendo alla lunga negativamente sullo spessore del pavimento. Nè il ricorso evidenzia specifici accertamenti o risultanze della consulenza tecnica d’ufficio o altri dati di fatto in contrasto con tale soluzione.

Il secondo motivo di ricorso denunzia “Art. 360 c.p.c., n. 5: omessa pronuncia circa un punto decisivo della controversia”, censurando la sentenza impugnata per avere condannato il ricorrente alla restituzione degli importi ricevuti a titolo di corrispettivo senza considerare che gli stessi erano comprensivi dell’iva, che lo stesso R. aveva versato all’Erario.

Questo mezzo va esaminato, per connessione logica e giuridica, insieme al quarto motivo che, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, censura la decisione impugnata per vizio di ultrapetizione, per avere condannato il ricorrente sia alla restituzione del corrispettivo ricevuto che al risarcimento del danno in una somma pari al rifacimento integrale dell’opera, mentre la controparte aveva limitato la propria richiesta di risarcimento del danno, in relazione al rifacimento dell’opera, al “maggior costo necessario per il rifacimento del pavimento rispetto al prezzo pattuito con il contratto di appalto”.

Quest’ultimo motivo è manifestamente fondato.

Dalla stessa lettura della sentenza impugnata emerge chiaramente che la appellante, committente nel contratto di appalto dedotto in giudizio, aveva chiesto, nelle proprie conclusioni riportate a pag. 2 della decisione e debitamente trascritte nel ricorso, la condanna dell’attore al ” pagamento del maggior costo necessario per il rifacimento dell’opera rispetto al prezzo pattuito con il contratto “, limitando quindi la propria richiesta ad una somma pari alla differenza tra il costo del rifacimento dell’opera ed il prezzo convenuto per l’opera stessa. La richiesta di condanna alla restituzione delle somme versate a titolo di prezzo, che pure la parte aveva formulato nelle sue conclusioni, rappresentava quindi una domanda che si affiancava ma non si aggiungeva, sommandosi, a quella di condanna per equivalente, avendo la committente chiaramente inteso chiedere, sul presupposto che il costo di rifacimento fosse superiore al prezzo pattuito, la differenza tra le due voci. Un diversa interpretazione della domanda sarebbe del resto completamente illogica e destituita di ogni fondamento giuridico, una volta considerato che la condanna dell’appaltatore al pagamento di una somma pari al costo del rifacimento dell’opera integra una pronuncia di risarcimento del danno che mira reintegrare il patrimonio del committente con il conseguimento di una somma in luogo della prestazione dovuta e malamente eseguita. Ne consegue che la sua quantificazione deve seguire gli ordinari criteri di determinazione del danno, primo tra questi quello secondo cui esso va commisurato all’effettivo pregiudizio subito dal danneggiato e deve evitare indebite locupletazioni o duplicazioni. In particolare, ciò comporta che ai fini di tale quantificazione è necessario porre a confronto, e non già considerare autonome ed indipendenti, da un lato il prezzo convenuto per l’opera e dall’altro il costo necessario per il suo rifacimento, operando, a seconda dei casi, o una riduzione del prezzo nella misura corrispondente alla spesa resasi successivamente necessaria ovvero, nel caso in cui essa sia superiore, detrarre da essa il prezzo d’appalto, condannando l’appaltatore al pagamento della differenza. In caso contrario, infatti, il danno liquidato supererebbe il pregiudizio effettivo subito dal committente, che Unirebbe con l’ottenere una somma pari al costo dell’opera senza pagare alcunchè, conseguendo così un indebito arricchimento. Nel caso di specie, pertanto, in cui la somma necessaria per il rifacimento era stata quantificata in misura superiore al corrispettivo pattuito, essa andava necessariamente ridotta in ragione dell’ammontare del prezzo d’appalto. La decisione della Corte veneziana, che ha condannato l’appaltatore sia al pagamento della somma equivalente al costo dell’opera che alla restituzione del corrispettivo ricevuto è pertanto manifestamente errata sul piano giuridico, anche se deve aggiungersi, tenuto conto dell’ordine delle censure sollevate con i motivi di ricorso, sul vizio di violazione di legge appare prevalente il vizio di ultrapetizione, per avere il giudice di secondo grado accolto una domanda che in realtà la parte non aveva proposto nei termini da esso ritenuti, atteso che la domanda da essa avanzata con riferimento al prezzo contrattuale era chiaramente collegata alla domanda di pagamento della somma per equivalente e doveva pertanto essere considerata in ragione del rapporto di interdipendenza con essa.

La censura sollevata con il terzo motivo, che contesta la liquidazione dell’iva sugli importi oggetto della condanna di restituzione, si dichiara conseguentemente assorbita.

Il terzo motivo di ricorso, che denunzia “Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4:

violazione e falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza”, lamenta che il giudice di appello, nel quantificare la somma necessaria per il rifacimento della pavimentazione, abbia provveduto alla sua rivalutazione, nonostante che essa fosse stata richiesta dalla parte solo con l’atto di appello, con l’effetto che la relativa richiesta doveva considerarsi inammissibile perchè nuova. Il mezzo è infondato.

La già rilevata natura risarcitoria della domanda del committente diretta al ottenere una somma pari al rifacimento dell’opera male eseguita comporta che al relativo credito va riconosciuta natura di credito di valore, con l’effetto che esso è suscettibile di rivalutazione, dovendo esso essere quantificato al suo valore attuale (Cass. n. 11594 del 2004). La relativa richiesta di rivalutazione deve pertanto ritenersi già contenuta nella domanda di condanna corrispondente, con l’effetto che la sua eventuale espressa formulazione nel corso del giudizio o in grado di appello non costituisce domanda nuova, ma soltanto specificazione del petitum della domanda originaria.

Il quinto motivo di ricorso denunzia “Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5:

violazione di norme di diritto ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

Con una prima censura il ricorrente lamenta che la Corte veneziana, accertato l’inadempimento dell’appaltatore e l’obbligo a suo carico di risarcire il danno, lo abbia condannato sia al pagamento di una somma corrispondente all’integrale rifacimento dell’opera che alla restituzione degli importi ricevuti a titolo di corrispettivo, laddove essi invece andavano chiaramente detratti dalla prima voce, pena un indebito arricchimento della committente, la quale, a fronte della riscossione di una somma pari al prezzo dell’opera, si è così trovata nella condizione di non pagare alcunchè.

Si sostiene inoltre che la Corte veneziana ha errato nel maggiorare dell’iva l’importo liquidato in favore della committente quale costo per il rifacimento dell’opera, atteso che si tratta di costi detraibili. Parimenti la sentenza è errata per avere disposto il pagamento dell’iva sul costo della consulenza tecnica d’ufficio e della consulenza tecnica di parte, atteso che anche in questo caso l’imposta doveva essere scorporata.

Sotto altro profilo, si assume che la Corte è incorsa nel vizio di motivazione in quanto ha liquidato il danno per le spese di asporto e di ricollocazione degli arredi del negozio della committente, quali incombenti necessari per provvedere al rifacimento dell’opera, in via equitativa, senza addurre il criterio seguito per tale quantificazione. Il motivo non può essere accolto.

La prima censura va dichiarata assorbita in ragione dell’accoglimento del quarto motivo e delle considerazioni svolte in occasione del suo esame. La seconda censura, che investe la statuizione di condanna al pagamento dell’iva, appare invece inammissibile per genericità del vizio di violazione di legge denunziato, che non appare sostenuto dalla specifica indicazione delle disposizioni normative che sarebbero state violate, apparendo insufficiente a tal fine il mero richiamo all’art. 2041 cod. civ., che ha riguardo all’azione di indebito arricchimento. In ogni caso la doglianza è infondata, investendo una questione affrontabile solo in sede di esecuzione, successivamente al rilascio della fattura emessa per al prestazione, potendo in tal caso il pagamento dell’iva essere richiesto solo in quanto l’imposta sia effettivamente dovuta. Sul punto questa Corte ha già affermato che la condanna al pagamento dell’iva non subisce deroghe, in sede di provvedimento di condanna alle spese, per la circostanza che la parie vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione la somma a detto titolo dovuta al proprio difensore, rilevando per contro tale deducibilità in sede di esecuzione, posto che la condanna al pagamento dell’va in aggiunta ad una data somma dovuta al soccombente per rimborso dei diritti e onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (Cass. n. 9904 del 2009; Cass. n. 6974 del 2007).

L’ultima censura è invece infondata, avendo la Corte comunque motivato in ordine alla quantificazione del danno mediante richiamo al preventivo di spesa prodotto dall’appellante, di cui peraltro ha ridotto l’importo, e non avendo il ricorrente avanzato critiche di sorta in ordine alla utilizzazione e congruità di tale documento.

In conclusione, va accolto il quarto motivo di ricorso e rigettati gli altri. La sentenza va pertanto cassata e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, che si atterrà, nel decidere, ai principi di diritto sopra indicati e provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

accoglie il quarto motivo del ricorso e rigetta gli altri; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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