Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10927 del 09/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 09/06/2020, (ud. 19/09/2019, dep. 09/06/2020), n.10927
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19316-2018 proposto da:
F.C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIUSEPPE SIMONETTI;
– ricorrente –
contro
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, B.S.;
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di GELA, depositata il 30/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA
RUBINO.
Fatto
RILEVATO
che:
F.G. propone ricorso, articolato in due motivi, contro l’ordinanza del Tribunale di Gela n. 393 del 2017 che ha dichiarato inammissibile, ex art. 348 c.p.c., l’appello del F. contro la sentenza del Giudice di Pace di Gela n. 528 del 2016.
Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di improcedibilità dello stesso, in quanto l’ordinanza del tribunale non è stata depositata e non è stata neppure richiesta, ex art. 369 c.p.c., la trasmissione del fascicolo d’ufficio.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il Collegio, esaminati il ricorso nonchè gli atti, ritiene di condividere le conclusioni del relatore.
Verificato che non è stata depositata l’ordinanza del Tribunale che ha giudicato inammissibile, ex art. 348 bis c.p.c. e art. 348 ter c.p.c., l’appello del F., non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, atteso che, come affermato da Cass. S.U. n. 11850 del 2018: “Il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello, resa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta sia, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice “a quo”, la Corte, nell’esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c.”
Il fascicolo d’ufficio, che la parte non ha provveduto a richiedere, non è in atti, quindi non è neppure verificabile se siano mancate comunicazioni e notificazione della ordinanza, il che legittimerebbe la proposizione della impugnazione nel termine lungo dei sei mesi.
Neppure è dato alla Corte sostituirsi alla parte nell’adempimento del suo onere processuale chiedendo a sua volta, d’ufficio, la trasmissione del fascicolo stesso (solo se la trasmissione del fascicolo fosse stata richiesta e l’ufficio non vi avesse provveduto, il collegio avrebbe potuto attivarsi in tal senso, avendo la parte correttamente adempiuto all’onere previsto a suo carico a pena di improcedibilità). Peraltro, se il ricorso fosse stato procedibile, si sarebbe configurata inammissibilità ex Cass., S.U. n. 1914/16.
Nulla sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensive in questa sede.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 19 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020