Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10927 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. III, 05/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 05/05/2010), n.10927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIO

RUBINI 48/D, presso lo studio dell’avvocato GULLO RAFFAELE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERVELLO GAETANO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SELLIA MARINA, in persona del Sindaco in carica, legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

CITTA’ D’EUROPA 623, presso lo studio dell’avvocato LA RUSSA GIORGIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ERRIGO PIETRO, giusta Delib.

Giunta Municipale 29 maggio 2009, n. 78 e giusta procura a margine

del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 376/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 15/05/08, depositata il 30/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

udito l’Avvocato Errigo Pietro, difensore del controricorrente che

condivide la relazione e si riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 Con ricorso notificato il 20 marzo 2009 M.G. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 30 maggio 2008 dalla Corte d’Appello di Catanzaro, che rigettava la sua domanda riformando la sentenza del Tribunale che, invece, aveva condannato il Comune di Sella Marina a pagare in suo favore Euro 25.619,55 a titolo di risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale.

Il Comune intimato ha resistito con controricorso.

2- I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in Cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Le argomentazioni addotte a sostegno della censura si basano su ampi riferimenti alle risultanze processuali, che al giudice di legittimita’ non e’ concesso esaminare e tanto meno valutare; la doglianza non contiene in alcuna sua parte il momento di sintesi strutturato secondo i criteri sopra evidenziati e necessario per circoscrivere il fatto controverso e specificare quali capi della sentenza e per quali ragioni presentino motivazione rispettivamente omessa, insufficiente, contraddittoria; il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto che sia decisivo del giudizio e, nel contempo, di applicabilita’ generalizzata, limitandosi a chiedere che la Corte affermi che il Comune deve rispondere dei danni subiti dall’utente secondo la regola generale dettata dall’art. 2043 c.c. peraltro senza alcun riferimento alla specificita’ del caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

Le medesime considerazioni valgono per il secondo motivo. Con esso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., nonche’ omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ma anche questa censura risulta priva di un momento di sintesi afferente gli asseriti vizi motivazionali e presenta un quesito di diritto (alla fattispecie oggetto di causa e’ applicabile la disciplina di responsabilita’ ex art. 2051 c.c. nei confronti dell’Ente proprietario della strada) generico, astratto, totalmente svincolato dalle peculiarita’ del fatto specifico e dalla motivazione addotta dalla Corte territoriale.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte ne’ memorie; il resistente ha chiesto d’essere ascoltato in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA