Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10926 del 26/05/2016


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Civile Ord. Sez. U Num. 10926 Anno 2016
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: NAPPI ANIELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da
Marco Mazzi, domiciliato in Roma, via Ugo de Carolis 181, presso l’avv. Gianni Dell’Aiuto, che lo
rappresenta e difende, come da procura speciale allegata;
– ricorrente Contro

Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siena;
– intimato –

Data pubblicazione: 26/05/2016

2

Contro

Consiglio nazionale forense;
– intimato –

avverso

rense, depositata il 23 luglio 2015
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.
Aniello Nappi
Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto accogliersi la richiesta di sospensione della sentenza
impugnata

Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata il Consiglio nazionale
forense ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’avv. Marco Mazzi avverso la decisione
del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siena
che gli aveva irrogato la sanzione della censura
per violazione degli obblighi formativi.
Ha ritenuto il Consiglia nazionale forense che il
ricorso dell’avv. Marco Mazzi era tardivo e che non
poteva essere accolta la richiesta di rimessione in

termini, giustificata dal ricorrente con difficoltà
economiche inidonee a determinare un impedimento
assoluto.

la sentenza n. 125/2015 del Consiglio nazionale fo-

3

Proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
del Consiglio nazionale forense, l’avv. Marco Mazzi
‘ ha chiesto la sospensione della decisione impugnata, deducendo che la sanzione irrogatagli gli prelude l’esercizio dell’attività di difensore

reddito.
La richiesta di sospensione appare manifestamente

infondata, perché il ricorrente non adduce plausibili motivi di prevedibilità di una cassazione della decisione impugnata.
Infatti le condizioni di indigenza lamentate dal
ricorrente non sono idonee a giustificare né la
tardiva pioposizione dell’impugnazione di merito né
l’esigenza di sospendere la sanzione irrogatagli.
P.Q.M.

La Corte rigetta la richiesta di sospensione della
decisione impugnata.
Roma, 3 maggio 2016

d’ufficio, unica sua possibile fonte attuale di

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