Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10925 del 18/05/2011
Cassazione civile sez. II, 18/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10925
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25501-2005 proposto da:
COND (OMISSIS) elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA L MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN
LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato CAGGIULA ALFREDO;
– ricorrenti –
e contro
P.A.;
– intimati –
sul ricorso 30836-2005 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO
14, presso lo studio dell’avvocato VALLERONA ANTONIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato BRUNETTI NICOLA;
– ricorrenti –
contro
COND (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA L MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN Luigi,
rappresentato e difeso dall’avvocato CAGGIULA ALFREDO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 508/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 05/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito l’Avvocato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI CARMELO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
LA CORTE:
Letti gli atti depositati, rilevato che non risulta prodotta l’autorizzazione dell’assemblea del Condominio (OMISSIS), all’amministratore pro tempore per la proposizione dell’impugnazione della sentenza n. 508/05 della Corte d’Appello di Lecce.
Vista la sentenza n. 18331 del 2010 di questa Corte a sezioni unite, con la quale è stato chiarito che “l’amministratore del condominio, polendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all’Assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’art. 1131 c.c., commi 2 e 3, può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione”.
P.Q.M.
Rinvia il processo a nuovo ruolo concedendo il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per produrre la relativa delibera condominiale.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011