Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10925 del 05/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 05/05/2017, (ud. 09/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 10925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – rel. Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22934-2014 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

114-A, presso lo studio dell’avvocato FRANCO PASCUCCI, rappresentato

e difeso dall’avvocato MARIAROSA BALLADORE giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M., S.D., Z.R., M.F.,

B.C., MA.CL., IL GAZZETTINO SPA in persona del

legale rappresentante pro tempore Dott. F.F.,

G.G., P.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

PAFUNDI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

EMANUELE GULLO giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 372/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2017 dal Presidente Dott. SERGIO DI AMATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.R. citava in giudizio i giornalisti P.P. e Ma.Cl., i caporedattori Z.R., R.M. e S.D., in uno al direttore di giornale G.G. e all’Editrice Società Finanziaria Editoriale San Marco s.p.a., poi divenuta Gazzettino s.p.a., per la pubblicazione, sul quotidiano Il Gazzettino, di articoli ritenuti diffamatori e lesivi del diritto alla sua immagine e riservatezza.

Esponeva che le reiterate pubblicazioni, avvenute senza il suo consenso in cronaca nazionale e locale, afferivano a un episodio di aggressione fisica di cui era stato vittima ma che non rivestiva il carattere di fatto d’interesse pubblico, ed erano trasmodate in modalità eccedenti il diritto di cronaca. Chiedeva dunque il risarcimento dei danni subiti.

Resistevano in giudizio i convenuti, e, dopo la chiamata in causa del giornalista B.C. e l’interruzione processuale per il decesso di R.M., il tribunale di Rovigo adito accoglieva la domanda.

La Corte di appello di Venezia riformava integralmente la sentenza di primo grado rigettando la pretesa.

Contro tale decisione ricorre per cassazione F.R. affidandosi a due motivi.

Resistono con controricorso n Gazzettino s.p.a., G.G., P.P., Ma.Cl., B.C., S.D., Z.R., M.F. e R.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 2043 c.c., della L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 96 e 97 e della L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 11 in uno all’omesso esame di un fatto decisivo e discusso.

In particolare, con riferimento al diritto all’immagine e alla riservatezza, si deduce che, nel caso, non risultavano sussistere i requisiti del fatto di pubblico interesse, della notorietà delle persone coinvolte ovvero del consenso alla pubblicazione dei dati personali e delle immagini. Si era infatti trattato di una vicenda familiare dettata da una relazione extraconiugale sottesa all’aggressione oggetto della notizia, intercorsa tra due persone note a livello locale, nell’ambito di una cittadina di provincia, e però affatto personaggi pubblici. Erano stati inoltre violati, per analoghi motivi, oltre al limite della pertinenza, anche quelli della continenza e correttezza. In ogni caso, la corte di appello non aveva esaminato il rispetto di tali limiti.

Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 Cost., art. 2043 c.c., art. 595 c.p., sollevando critiche alla decisione gravata omogenee a quelle contenute nel primo motivo ma, questa volta, con riguardo al diritto all’onore, decoro e reputazione.

2. I motivi possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione. Essi sono inammissibili.

In entrambi i motivi si sollevano i profili della pertinenza e della continenza, in uno a quello della correttezza, quali limiti all’operatività del diritto di cronaca. Ma, quanto al primo profilo, la corte territoriale, con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, ha motivato in ordine alla notorietà, sia pure in ambito locale, delle persone coinvolte, compreso il F. (si trattava di due imprenditori conosciuti: pag. 6 della decisione), e sull’interesse pubblico oggettivamente apprezzabile alla notizia, per la tipologia violenta dell’aggressione (con coltello), contrastante con il basso tasso di criminalità della provincia di Rovigo (pag. 5 della sentenza).

Entrambi gli aspetti non si risolvono in un errore di giudizio posto che, sia dal punto di vista della tutela dei dati personali che da quello della tutela della reputazione, risulta operare, per quanto sopra, la scriminante del diritto di cronaca, non essendo riscontrabile la denunciata violazione dei relativi limiti.

Va infatti specificato che la diffusa notorietà per ragioni professionali delle persone coinvolte, per come accertata dal giudice di merito, risulta idonea ai fini in parola, poichè la scriminante richiamata non impone che si tratti di persone pubbliche in chiave necessariamente nazionale. Così come la congiunta rilevanza almeno astrattamente penale dell’episodio conferisce allo stesso una cifra che giustifica la proiezione non solo locale della cronaca medesima.

Da questi punti di vista, in ambo i motivi scrutinati, non è poi identificato il fatto decisivo e discusso che sarebbe stato oggetto di omesso esame ai concorrenti fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Deve sottolinearsi, al riguardo, che alla fattispecie è applicabile la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che dev’essere interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè in cassazione è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, e successive conformi).

Residua dunque il profilo attinente alla continenza.

Al riguardo, però, la mancanza di una compiuta riproduzione, diretta o indiretta, degli articoli, quanto meno nelle singole frasi che avrebbero segnato il trasmodare dedotto, non permette di scrutinare la denuncia in parte qua. Difatti, la parte che muova critiche, sul punto, alla valutazione compiuta dal giudice di merito, sia in fatto che in diritto, circa la natura lesiva dello scritto in questione, è tenuta, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ad individuare – se del caso riproducendolo direttamente, ove necessario in relazione all’oggetto della critica di cui al motivo, ed eventualmente indirettamente, ove l’apprezzamento della critica lo consenta il contenuto dell’articolo nella parte cui la critica si riferisce, specificando anche dove la Corte possa esaminarlo per verificare la conformità del contenuto riprodotto rispetto a quello effettivo (Cass., 11/02/2009, n. 3338). Cosa che nella specie non risulta avvenuta.

3. Spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate in Euro 1.500,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. Po.Pa..

Il collegio ha stabilito che la motivazione sia semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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