Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10925 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 05/05/2010), n.10925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

D.V.P.;

– intimato –

avverso la decisione n. 218/5/07 della Commissione tributaria

regionale di Roma, emessa il 30 maggio 2007, depositata il 18

settembre 2007, R.G. 5646/06;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Pratis Pierfelice;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Bisogni Giacinto.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 8 ottobre 2009 e’ stata depositata relazione che qui si riporta:

RELAZIONE. (art. 380 bis c.p.c.) Il relatore cons. Giacinto Bisogni Letti gli atti depositati:

Osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di successione di V.R.. Il contribuente contesta la mancata ammissione alla detrazione di passivita’ deducibili l’I.C.I. e spese funerarie). L’Ufficio eccepisce la decadenza del contribuente dal termine fissato dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 23 per la produzione dell’originale o di copia autentica dei documenti relativi alle passivita’ di cui chiede la detrazione;

2. La C.T.P. di Roma ha rigettato il ricorso ritenendo fondata l’eccezione dell’amministrazione finanziaria. La C.T.R. ha invece accolto l’appello del contribuente ritenendo rilevante la produzione di fotocopie dei documenti relativi alle detrazioni che l’Ufficio del registro non aveva chiesto di integrare nonche’ la produzione in appello di copie conformi dei documenti gia’ prodotti in fotocopia;

3. Ricorre per Cassazione l’Agenzia delle Entrate con quattro motivi di impugnazione:

a) violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 19 (pronuncia di integrale annullamento dell’avviso di liquidazione nonostante la richiesta del contribuente si limitasse alla rideterminazione dell’imponibile all’esito della ammissione delle passivita’ deducibili);

b) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 23 (per l’irrilevanza delle produzioni in fotocopia a fronte della precisa disposizione normativa che impone la produzione degli originali o delle copie conformi);

c) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 23 (per la non rilevata decadenza dal termine per la produzione dei documenti in originale o copia autentica);

d) la contraddittoria motivazione della sentenza in quanto non e’ chiaro se la domanda del contribuente sia stata accolta perche’ la produzione in fotocopia e’ stata ritenuta valida o perche’ la successiva produzione delle copie conformi abbia sanato l’irregolare produzione iniziale anche in deroga alla disposizione normativa sul termine decadenziale;

Ritiene che:

2. il ricorso sia palesemente fondato in quanto in tema di imposta sulle successioni, il termine di tre anni, concesso dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 23 per dedurre e dimostrare l’esistenza di passivita’ non indicate nella dichiarazione, ha carattere perentorio, in quanto costituisce un limite inderogabile al potere di deduzione e dimostrazione delle passivita’, con la conseguenza che non puo’ acquisire alcuna rilevanza ai fini del decidere la documentazione idonea a comprovare l’esistenza delle passivita’ dichiarate prodotta dinanzi al giudice d’appello oltre il detto termine (Cassazione civile, sezione 5^, n. 11216 del 16 maggio 2007). D’altra parte la norma di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 23, comma 1 e’ inequivoca nel richiedere che la produzione avvenga in originale o in copia autentica;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in Camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verra’ condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso.

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicche’ il terzo motivo ricorso, pregiudiziale agli altri, deve essere accolto con conseguente cassazione della decisione impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Sussistono giusti motivi per confermare la compensazione delle spese processuali dei due gradi di merito. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Conferma la compensazione delle spese processuali dei due gradi di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 1.800,00, di cui 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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