Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10924 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. II, 18/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 18/05/2011), n.10924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CAMPIGLIOTRE SRL ORA DISCOUNT SERVICE SRL P.I. (OMISSIS) IN

PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE SIG. B.F.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo

studio dell’avvocato CARUSO LUCIANO, che la rappresenta e difende per

procura speciale notarile 8.3.2011;

– ricorrente –

e contro

BONOMI DI DALBON MAURIZIO & C SNC;

– intimata –

sul ricorso 26629-2005 proposto da:

BONOMI DI DALBON MAURIZIO & C SNC P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL

RELATIVO LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. D.M., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato

ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BONAZZA FLAVIO;

– controricorrente con ricorso incidentale –

e contro

CAMPIGLIOTRE SRL ORA DISCOUNT SERVICE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 286/2004 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 23/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato Luciano Caruso difensore della ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avv. Guido Francesco Romanelli difensore della resistente che

si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 1999, Bonomi snc conveniva di fronte al tribunale di Trento Campigliotre srl, avanzando nei confronti di quest’ultima richieste diverse, volte in particolare ad ottenere la consegna di chiavi utili per accedere al locale caldaia di un compendio immobiliare compravenduto tra le stesse, e del certificato di agibilità relativo, chiedendo la condanna della controparte al risarcimento dei danni, conseguiti alla mancata costituzione di una società che avrebbe provveduto alla confezione di calzature utilizzando quella parte dell’immobile utile al fine; si costituiva la controparte resistendo alla domanda proposta ex adverso. Con sentenza del 2003, l’adito Tribunale accoglieva la domanda attorea, riscontrando inadempimento da parte della convenuta, e la condannava al risarcimento dei danni che quantificava in Euro 100.000,00;

regolava le spese.

Proponeva appello la soccombente cui resisteva la controparte, che proponeva altresì appello incidentale; con sentenza in data 11/23.7.2004, la Corte di appello di Trento dichiarava cessata la materia del contenderete in ordine alla consegna delle chiavi e del certificato di agibilità; rigettava la domanda di risarcimento danni e l’appello incidentale, regolando le spese.

Per quanto qui ancora interessa, la Corte tridentina rilevava che la mancata consegna delle chiavi e del certificato di agibilità, attese le modalità con cui la vicenda si era svolta, non integravano grave inadempimento, mentre la sussistenza dei danni lamentati non era suffragata da elementi concreti che ne provassero l’effettività.

L’appello incidentale poi, come formulato risultava fondato su elementi non sufficienti a suffragare le richieste relative.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di un solo motivo, la Campigliotre; resiste con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale basato su cinque motivi, la Bonomi. Con successiva produzione, la ricorrente incidentale ha dimostrato che la Discount Service srl ha incorporato la Campigliotre srl e si è costituita in persona del legale suo rappresentante, conferendo mandato, a mezzo di procura notarile all’avv. Luciano Caruso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la medesima sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

L’unico motivo del ricorso principale è intestato a “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”; pur a fronte di una chiara enunciazione del vizio, sin dalla prima frase della argomentazione svolta a sostegno del motivo de quo, la allora Campigliotre si esprimeva nel senso che al riguardo sarebbe stato più corretto parlare di omessa pronuncia circa la domanda dei restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.

La censura, che come precisata, sfugge alle eccezioni relative all’invocazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, afferente ai soli vizi di motivazione, mentre è il n 4 della stessa norma il parametro normativo cui riferirsi in caso di denuncia di omessa pronuncia, atteso che la originaria formulazione della doglianza deve essere letta correlativamente alla successiva precisazione, da intendersi anche come correttiva del precedente riferimento, come pure alla deduzione contemporanea del vizio di omissione e contraddittorietà della motivazione, ovviamente vizi incompatibili l’uno con l’altro, siccome superata dalla specificazione della censura, non più riferita al vizio di motivazione.

La doglianza è fondata, atteso che la sentenza impugnata non ha provveduto al riguardo e pertanto va accolta.

All’esito complessivo del giudizio di rinvio, la Sezione della Corte di appello di Trieste che sarà designata a tal fine dovrà provvedere tenendo conto della richiesta formulata e non decisa.

Venendo al primo motivo del ricorso incidentale, con lo stesso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1227, 147 c.c., art. 392 c.p. e art. 3345 c.p.c., comma 2, nonchè contraddittorietà assoluta della motivazione ed illogicità della stessa.

In buona sostanza, ci sì duole del fatto che, pur avendo la sentenza impugnata qualificato come inadempimenti sia la mancata consegna delle chiavi del locale caldaia che quella del certificato di abitabilità, ha ritenuto necessario, onde accertare la fondatezza della domanda di risarcimento danni proposta ex adverso, verificare se sussistesse l’estremo della gravità dell’inadempimento, pervenendo a conclusioni negative al riguardo.

Ai fini risarcitori di cui si tratta nella presente controversia, era effettivamente sufficiente accertare l’inadempimento agli obblighi contrattuali di una delle parti ai fini del risarcimento danni.

Infatti, è insegnamento consolidato di questa Corte, cui si presta convinta adesione, che l’indagine sull’importanza dell’inadempimento rileva ai soli fini della risoluzione del contratto, mentre non ha importanza alcuna ai fini del risarcimento danni (cfr. Cass. 15.6.1989, n2879; principio assolutamente consolidato); risulta pertanto violato il precetto di cui all’art. 1218 c.c..

Nella specie, non è stata affatto richiesta la risoluzione del contratto, ma soltanto il risarcimento dei danni, per cui il motivo va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste.

L’accoglimento di tale doglianza comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi del ricorso incidentale, atteso che solo a seguito dell’applicazione del principio di diritto secondo cui, a fronte di una domanda di risarcimento dei danni, non è necessaria la gravità dell’inadempimento contrattuale, ma è sufficiente la sussistenza dell’inadempimento, potranno essere compiutamente valutate le doglianze che discendono dall’applicazione di tale presupposto.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con assorbimento degli altri proposti con il ricorso incidentale, e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

riuniti i ricorsi, la Corte accoglie il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale; assorbiti gli altri. Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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