Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10924 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. II, 05/05/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 05/05/2010), n.10924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI LAZISE (VR) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo

studio dell’avvocato GIOIOSO RAFFAELLO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RIGHETTI CESARE, giusta Delib. Giunta 11

febbraio 2007, n. 16 e giusta procura alle liti a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. G. BELLI

27, presso lo studio dell’avvocato GENTILE GIAN MICHELE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANO ANDREA, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 324/2005 del GIUDICE DI PACE di CAPRINO

VERONESE del 28.12.05, depositata il 30/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA Pasquale;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PRATIS Pierfelice.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Caprino Veronese con sentenza del 30 dicembre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da R.G.L. avverso comune di Lazise per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS) relativo a violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9. Rilevava che la velocita’ di 93 KM orari, accertata mediante telelaser, era stata contestata grazie alla testimonianze di tre persone, le quali avevano asserito che la vettura dell’opponente “circolava ad una velocita’ non superiore agli 80 km orari”.

Il Comune di Lazise ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 14 febbraio 2007 e illustrato da memoria. L’opponente ha resistito con controricorso.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perche’ manifestamente fondato.

Preliminarmente va esaminata e respinta l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per vizio della procura.

Il R. rileva che la procura risulta rilasciata da tal L. S., indicato come vice sindaco, la cui firma e’ preceduta “dalla menzione Per il sindaco”. Osserva che nell’epigrafe il ricorso risulta invece promosso dal Sindaco del comune a cio’ autorizzato con Delib. Giunta n. 16 del 2007. Deduce che l’atto avrebbe dovuto dare atto dell’impedimento del Sindaco. Il rilievo e’ infondato, attesa la presunzione di legittimita’ che assiste il mandato al difensore, quale atto amministrativo operante nel processo, anche in ordine alla provenienza da soggetto capace a compierlo in nome e per conto dell’ente, senza che, costituendo fatto interno dell’ente medesimo, spieghi rilevanza alcuna lo specifico motivo di impedimento del sindaco che giustifichi la funzione vicaria del vice – sindaco, restando cosi’ l’atto del sostituto formalmente legittimo e sottratto al sindacato dell’autorita’ giudiziaria ordinaria (Cass. 24930/07).

Sono invece fondati i primi tre motivi del ricorso principale. Con essi il Comune deduce: violazione dell’art. 2700 c.c.; violazione dell’art. 142 C.d.S. e degli artt. 192 e 345 reg. esec. C.d.S.; vizi di motivazione in ordine alla idoneita’ probatoria delle testimonianze.

Osserva il Collegio che in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocita’ a mezzo apparecchiature elettroniche, poiche’ l’art. 142 C.d.S. si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, e l’art. 345 reg. esec. C.d.S., approvato con D.P.R. n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione e’ affidata direttamente dagli organi di polizia stradale, devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo fissando la velocita’ in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, e, legittima la rilevazione della velocita’ di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiature elettronica denominata “telelaser” apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di una determinato veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocita’ in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilita’ della velocita’ proprio al veicolo dal medesimo organo individuato – in quanto l’attestazione dell’organo di polizia stradale ben puo’ integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica (Cass. 5873/04; 7013/06). Pertanto In presenza di personale dell’amministrazione competente, la verbalizzazione da questi compiuta e’ garanzia sufficiente dell’affidabilita’ della rilevazione; per superarla non erano quindi sufficienti le opinioni espresse da tre testimoni, il cui apprezzamento in considerazione dei ridottissimi margini tra la contestazione e la valutazione da essi resa, non poteva che assurgere, come dedotto in ricorso, a mera opinione personale, priva di valore probatorio tale da superare le risultanze elettroniche e le attestazioni dei verbalizzanti, munite di fede privilegiata con riferimento alle verifiche e all’apparente funzionamento dell’apparecchio e al puntamento del veicolo. Poiche’ dette attestazioni non sono state contestate con l’indispensabile querela di falso (Cass. 17355/09) ne’ risulta dedotto o provato il cattivo funzionamento dello strumento elettronico, il ricorso e’ manifestamente fondato. Resta assorbita la quarta censura, relativa alla “derubricazione della sanzione”. Discende da quanto esposto anche la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo. Si fa luogo, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c. al rigetto dell’originaria opposizione, giacche’ il giudice di merito ha gia’ scrutinato e respinto i motivi di opposizione, senza che sia stato proposto ricorso incidentale.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione. Condanna parte resistente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 400,00 per onorari, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA