Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10923 del 26/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10923 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 1842-2014 proposto da:
FABRICA SRL IN LIQUIDAZIONE 03476360965, in persona del
liquidatore e legale rappresentante pro temporc, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA Gian Battista VICO 1, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI MELIADO’, rappresentata e difesa
dall’avvocato PIER DOMENICO LOMBARDO, giusta procura
speciale in calce al ricorso;

– ricorrenteContro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I
DI MILANO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in Rona, Via dei Portoghesi 12, presso l’ Avvocatura
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende opc legis;

– contrari:corrente –

Data pubblicazione: 26/05/2016

avverso la sentenza n. 78/6/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 16/05/2013,
depositata il 24/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2014 n. 01842 sez. MT ud. 07-04-2016
-2-

La Corte, osserva:
La CTR di Milano ha accolto l’appello dell’Agenzia contro la sentenza
n.192/07/2011 della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso della “Fabbrica
srl” (in liquidazione) ad impugnazione di avviso di accertamento per IRAP-

La predetta CTR —dato atto che l’Agenzia aveva lamentato con l’appello che il
primo giudice non avesse rilevato che alla data di presentazione del ricorso il
liquidatore (qualificatosi legale rappresentante della società già estinta) non
possedeva più la legittimazione ad agire in giudizio, appunto perché la società
era stata cancellata ed era stata dichiarata estinta- ha motivato la decisione nel
senso che —risultando dal certificato camerale che la società era stata cancellata
dal registro il 13.02.2009- in quella stessa data era conseguita l’estinzione della
società (a mente dell’art.2495 cod civ, contemplante l’effetto costitutivo
dell’estinzione) e perciò il ricorso di primo grado doveva considerarsi proposto
da soggetto inesistente e doveva essere dichiarato inammissibile. Da qui
l’impedimento ad una pronuncia di merito.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.
E’ stata depositata relazione ai sensi dell’art.375 cpc nella quale si propone
l’accoglimento del primo motivo di ricorso e perciò la cassazione della
pronuncia impugnata.
Ed invero, ancor prima di esaminare nel merito le questioni poste con il ricorso
introduttivo di questo grado di giudizio, non è possibile non rilevare che la parte
ricorrente (e cioè la “Fabbrica srl”, che agisce in persona del liquidatore e
rappresentante legale Galante Walter) deve pacificamente considerarsi un
soggetto giuridico estinto (non conta se già prima dell’inizio del processo
ovvero per effetto di evento verificatosi nel corso del processo) sicchè il ricorso
per cassazione medesimo non può che essere dichiarato inesistente per nullità
Ricorso n. 1842/2014 R.G.

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IRPEG anno 2002.

della procura speciale “ad litem” conferita da soggetto (ormai “ex liquidatore”)
privo di poteri rappresentativi.
Benvero, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione è richiesta la
procura speciale. Quella procura speciale che il liquidatore della società oramai
definitivamente estinta non è legittimato a rilasciare per conto di questa, giacché

rappresentanza degli organi della liquidazione (si veda Cass. Sez. 5″ n.
22863/2011).
Consegue da ciò l’inammissibilità del ricorso per cassazione ora in esame.
11 che dispensa la corte dal soffermarsi sui singoli motivi di ricorso.
La persistenza, all’epoca di proposizione del presente ricorso, di difformità
interpretative sulla portata e gli effetti della cancellazione della società dal
registro delle imprese in relazione alla sorte dei rapporti processuali giustifica la
compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese di lite compensate.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, la Corte dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma il 7 aprile 2016
I Presidente

la cancellazione della società ha come effetto il venir meno del potere di

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