Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10923 del 05/05/2017
Cassazione civile, sez. III, 05/05/2017, (ud. 03/03/2017, dep.05/05/2017), n. 10923
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18755-2015 proposto da:
GROUP ASSICURAZIONI S.P.A, in persona del Dott. R.P.
procuratore speciale p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
POLICLINICO SAN DONATO SPA, in persona del legale rappresentante Dr.
RO.PA., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI
44, presso lo studio dell’avvocato NICOLA ADRAGNA, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO DALLE DONNE,
VITTORIO GELPI giusta procura speciale in calce al controricorso;
G.F., G.S., F.A., elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA ANTONIO MANCINI 4, presso lo studio
dell’avvocato GAIA D’ELIA, rappresentati e difesi dall’avvocato
MARCO VERDI giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
C.G.L., T.S., TO.VA.;
– intimati –
Nonchè da:
C.G.L. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato IOLANDA
BOCCIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO
PAOLO TOLA giusta procura speciale in calce al controricorso e
ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
GROUP ASSICURAZIONI SP.A, TO.VA., T.S., POLICLINICO
SAN DONATO SPA, G.F., G.S., F.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1382/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 30/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.
Fatto
RILEVATO
che:
F.A., G.S. e G.F. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il Policlinico San Donato e C.G. chiedendo il risarcimento del danno per la morte del proprio congiunto G.S. a causa dei trattamenti terapeutici effettuati. Il C. chiamò in giudizio Groupama Assicurazioni s.p.a. e l’ente ospedaliero gli altri medici T.S. e To.Va.. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando l’assicuratore a tenere indenne il Carbone. Avverso detta sentenza proposero appello principale il Policlinico San Donato ed incidentale tutte le altre parti processuali. Con sentenza di data 30 marzo 2015 la Corte d’appello di Milano accolse l’appello principale e parzialmente alcuni appelli incidentali; in particolare l’appello incidentale proposto da Groupama Assicurazioni s.p.a. fu accolto solo limitatamente alla concorrente responsabilità degli altri medici.
Osservò la corte territoriale, con riferimento a quest’ultimo appello, che infondata era la tesi secondo cui la polizza (OMISSIS) stipulata dal Policlinico sarebbe una polizza anche per conto dei sanitari, ed in particolare del C., che ne beneficerebbe pur in presenza di polizza personale che così diventerebbe assicurazione di secondo rischio, perchè le categorie cui si estendeva la polizza erano indicate nel personale medico non dipendente “specializzando, frequentatore, convenzionato” e non rientrava fra i soggetti beneficiari del personale medico non dipendente il C.; aggiunse che sarebbe spettato all’assicuratore provare l’esistenza dell’operatività della predetta copertura e l’intervenuta escussione di altre polizze a garanzia del medesimo rischio, estendendo il contraddittorio alle relative compagnie assicurative. Con riferimento all’appello proposto dal C., per quanto qui rileva, rilevò la corte l’inconferenza della giurisprudenza richiamata relativamente all’eccezione di inammissibilità per tardività degli ulteriori appelli incidentali e l’inaccoglibilità della stessa.
Ha proposto ricorso per cassazione Groupama Assicurazioni s.p.a. sulla base di un motivo e resistono con controricorso Policlinico San Donato s.p.a., F.A., G.S. e G.F., C.G.L.; quest’ultimo ha proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo di ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1363 e 1369 c.c., in relazione agli artt. 1411 e 1891 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che in base all’art. 3 della polizza stipulata dal Policlinico l’assicurazione valeva anche per la responsabilità civile che all’assicurato potesse derivare dal fatto non doloso di terzi quali i liberi professionisti e che il C. era libero professionista accreditato presso la struttura ospedaliera. Aggiunge che in base al senso letterale delle parole la polizza attribuiva direttamente all’assicurato i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, anzichè allo stipulante (Policlinico), e che la polizza Groupama sarebbe potuta intervenire solo in caso di incapienza del massimale (OMISSIS). Il motivo è inammissibile. La censura investe il risultato interpretativo, il quale appartiene all’ambito del giudizio di fatto riservato al giudice di merito, e non attiene al rispetto dei canoni legali di ermeneutica o ad un vizio motivazionale, che sono gli esclusivi profili sindacabili nella presente sede di legittimità (fra le tante Cass. 26 maggio 2016, n. 10891 e 10 febbraio 2015, n. 2465).
Il ricorso incidentale, con cui si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. la mancata pronuncia circa l’eccezione di tardività degli appelli incidentali, è assorbito. Benchè la censura attenga al rapporto di garanzia senza investire il rapporto principale e la causa sia pertanto scindibile, il contraddittorio è stato integrato anche nei confronti delle parti del rapporto principale. Le spese del giudizio di cassazione relative alle parti intimate, liquidate come in dispositivo, seguono così la soccombenza.
Poichè il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017