Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10922 del 26/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10922 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 8634-2015 proposto da:
ALBORETO ALFONSO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
IMERA 6, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI ARUTA,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO CHIANESE giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

Data pubblicazione: 26/05/2016

avverso la sentenza n.7941/01/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il
22/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Nella controversia avente ad origine dall’impugnazione da parte
di Alfonso Alboreto di avviso di accertamento relativo ad IRPEF, IVA
ed IRAT per l’anno 2005, la Commissione Tributaria Regionale della
Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava l’appello,
proposto dal contribuente avverso la decisione di primo grado,
inammissibile tenuto conto che l’art.22 del d.lgs. n.546/92 impone che
l’appellante debba censurare le motivazioni della sentenza di primo
grado e non , come nel caso di specie, limitarsi a riportare le doglianze
denunciate con il ricorso introduttivo.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione il contribuente
affidandosi a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al fine
della partecipazione alla pubblica udienza.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata
fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti.

Ritenuto in diritto
Il primo motivo —con il quale si deduce la violazione di legge in
cui sarebbe incorsa la Commissione regionale nell’avere confermato la
decisione di primo grado “senta una motivnione ovvero con agornentazioni
banalmente adesive a quelle della CT.P.” è inammissibile per inconferenza
rispetto al decisum limitato, per come evincibile dalla lettura della

Ric. 2015 n. 08634 sez. MT – ud. 06-04-2016
-2-

Considerato in fatto

sentenza

impugnata,

alla

declaratoria

di

inammissibilità

dell’impugnazione per mancanza di motivi specifici.
E’, invece, fondato il secondo motivo con cui il ricorrente
deduce la nullità della sentenza e del procedimento e la violazione ed
erronea applicazione dell’art.22 d.lgs. n.546/92 laddove la

inammissibile per mancanza di censure specifiche alla decisione
impugnata; mentre, nel caso in specie, l’impugnazione possedeva tutti
i requisiti richiesti dal disposto della norma, avendo esso contribuente
contestato l’insufficienza, rispetto alle eccezioni sollevate in ricorso,
delle argomentazioni poste dai primi Giudici a fondamento della
decisione di primo grado.
Costituisce, invero, principio reiteratamente affermato quello
per cui “nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici
dell’impugnazione, richiesta dal Digs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.
53 non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica
enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello,
richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca,
anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame,
sia delle ragioni della doglianza. È, pertanto, irrilevante che i motivi
siano enunciati nella parte espositiva dell’atto ovvero separatamente,
atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli
elementi idonei a rendere specifici i motivi d’appello possono essere
ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall’intero atto
di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse
in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (v. Cass. n.1224/2007;
n.7393/2011). Questa Corte ha, anche di recente, ribadito che allorché
«il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata
nella sua interezza» ed «esso si sostanzi proprio in quelle
Ric. 2015 n. 08634 sez. MT
-3-

ud. 06-04-2016

Commissione Regionale campana aveva ritenuto l’appello

argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo
giudice», la sottoposizione al giudice d’appello delle medesime
argomentazioni adempie pienamente l’onere di specificità dei motivi
(Cass.n. 8185/15; Cass. n.14908/2014). In particolare, ai sensi dell’art.
53 del d.lgs. n. 546 del 1992, il ricorso in appello deve contenere i

carattere devolutivo pieno dell’appello, che e un mezzo di
impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza
di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito
(Cass. n. 3064/12).
La sentenza impugnata che si è discostata dai superiori principi
va, pertanto, cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione
Tributaria Regionale della Campania la quale provvederà anche al
regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso,
dichiarato inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione
Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 6 aprile 2016.

«motivi specifici dell’impugnazione» e non già nuovi motivi», atteso il

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