Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10922 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. II, 26/04/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 26/04/2021), n.10922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25477/2019 proposto da:

O.D.O., rappresentato e difeso dall’avvocato ELENA

PETRACCA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 901/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da O.D.O., cittadino (OMISSIS), la sentenza n. 901/2019 con ricorso fondato su quattro motivi e non resistito con controricorso.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento di protezione internazionale.

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Venezia.

Quest’ultimo, con ordinanza in data 18 giugno 2017, respingeva l’impugnazione. Avverso tale ordinanza veniva, quindi, interposto appello, rigettato dalla Corte territoriale con la sentenza oggetto del ricorso oggi in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25/2008, art. 8, D.Lgs. n. 241 del 1990, art. 3.

La doglianza svolta con il motivo è incentrata, essenzialmente, nella pretesa mancata attivazione, da parte del Giudice del merito, dei previsti doveri officiosi istruttori e, quindi, nella violazione del noto principio dell’attenuazione dell’onere probatorio e della doverosità della cooperazione istruttoria.

Parte ricorrente, al riguardo, invoca il precedente di nota pronuncia di questa Corte (Cass. 27310/2008).

Il motivo, in punto, non può essere accolto.

Anche alla stregua del citato precedente la parte aveva, in ogni caso (e come meglio si evidenzierà in seguito) un onere di allegazione in ipotesi non adempiuto e che non consente di poter condividere la censura relativa ad un preteso esame non approfondito della fattispecie ed al mancato svolgimento di un “ruolo attivo nell’istruzione”.

Come specificato nelle più recenti pronunce di questa Corte “la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il Giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio” (Cass. n.ri 27336/2018 e 14621/2020).

Nella fattispecie nulla risulta aver allegato – quale fatto costitutivo – la parte ricorrente, così non potendo oggi invocare il detto principio istruttorio officioso.

A riprova di questo basti pensare che parte ricorrente prospetta un mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi quanto, in particolare, alla “verifica della normativa nigeriana sullo status delle persone LGTB (e) la sussistenza nei loro confronti di forme di repressione”.

Tuttavia parte ricorrente, specie nei pregressi gradi del giudizio di merito, nulla risulta aver addotto ed oggi si limita, inammissibilmente, alla mera censura in ordine ad una pretesa mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi.

Senonchè, così facendo, parte ricorrente non si confronta neppure con le ragoni espresse, sul punto, dalla decisione gravata.

La Corte territoriale non ha omesso di valutare le eventuali implicazioni della condizione soggettiva esposta, ma ha specificato (v. pp. 4 ss. della sentenza) che non vi era nessuna “manifestazione esteriore dell’orientamento sessuale” affidata ad un racconto del richiedente “che appaia credibile”.

Il motivo è, quindi e nel suo complesso, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1 e Convenzione Ginevra.

Parte ricorrente si duole di una pretesa mancata verifica, in sede di giudizio di merito, della credibilità della “storia personale” del richiedente protezione.

Al di là di quanto già innanzi affermato sub 1, va rimarcato che manca del tutto ogni idonea allegazione, nel giudizio di appello ed in quello del primo grado, atta ad inficiare la valutazione fattuale svolta e motivata con la sentenza impugnata.

In altre parole è la stessa parte ricorrente che non consente (non allegando neppure la propria completa produzione processuale) di poter valutare in altro modo le doglianze solo apoditticamente svolte innanzi a questa Corte e di poter ritenere l’erroneità della gravata decisione.

Il motivo è, pertanto, inammissibile.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Il motivo insiste sulla pretesa mancata adeguata valutazione, anche a mezzo dei poteri istruttori officiosi, della verifica della credibilità di quanto esposto dal richiedente protezione.

Tanto in relazione, specificamente, alla protezione sussidiaria.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 298 del 1998, art. 5.

Il motivo insiste sulla pretesa mancata adeguata valutazione, anche a mezzo dei poteri istruttori officiosi, della verifica della credibilità di quanto esposto dal richiedente protezione.

Tanto in relazione, specificamente, alla protezione umanitaria.

5.- I due ultimi motivi vanno trattati congiuntamente. Entrambi non possono essere accolti.

Orbene la valutazione della credibilità è una ed unica e non può atteggiarsi differentemente con riferimento ad un certo tipo di richiesta protezione.

Ciò posto non possono che ribadirsi le considerazioni innanzi già espresse sub 1, e 2, circa la correttezza della verifica della veridicità ed il mancato esercizio del dovuto onere di allegazione, in proposito, della parte.

Quanto alla valutazione della situazione della regione di provenienza del ricorrente, la Corte ha sulla base (Ndr: testo originale non comprensibile).

6.- Il ricorso deve, quindi e nel suo complesso, essere dichiarato inammissibile.

7.- Nulla va statuito in ordine alle spese stante il mancato svolgimento di difese da parte dell’Amministrazione intimata.

8.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

 

 

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