Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10922 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. II, 18/05/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 18/05/2011), n.10922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMM.IBF SS.IN LIQ.ORA IMM. IBF SS., in persona del RAPPRESENTANTE

B.R. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DEI CARRACCI 1, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato MACRI’

MARIACRISTINA CON PROCURA SPECIALE DEL 18/2/11;

– ricorrente –

contro

S.B. IN PERSONA DEL SUO PROCURATORE GENERALE S.

G. C. F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, P.ZZA S. GIOVANNI IN LATERANO 26, presso lo studio

dell’avvocato CUGINI LANFRANCO C/0 ST DE CARO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PEDULLA’ ANTONIO;

– controricorrente –

I.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 95, presso lo studio

dell’avvocato PERRONE ROBERTO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato COLONNA GUIDO;

– controricorrente e ricorr. Incid. Condizionato –

avverso la sentenza n. 729/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato Peduflà Antonio difensore di S.B.,

resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Con atto di citazione notificato il 14-5-1993 la Immobiliare I.B.F. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva dinanzi al Tribunale di Torino S.B., I. F., F.S. e S.C., deducendo di essere proprietaria, in virtù di atto di compravendita per notaio Prevete del 21-1-1982, dei locali ad uso autorimessa siti nel Comune di (OMISSIS), distinti, nella planimetria allegata all’atto di compravendita, con i n. 2 e 7 del Condominio (OMISSIS) e con i n. 22, 46 e 47 del Condominio (OMISSIS). L’attrice affermava che i predetti locali erano detenuti senza titolo da S.B. (i primi due), I.F. (il n. 22), F.S. (il n. 46) e S.C. (il n. 47), e chiedeva, conseguentemente, la condanna dei convenuti al rilascio di tali immobili, oltre al risarcimento danni.

Instauratosi il contraddittorio, l’ I. si costituiva eccependo l’indeterminatezza della citazione nella individuazione dei beni rivendicati e negando di occupare abusivamente un box, che assumeva di avere acquistato da S.B. con scrittura privata in data 1- 10-1981, registrata l’8-3-1983.. Il convenuto chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, previa autorizzazione a chiamare in garanzia lo S..

Si costituiva anche lo S., contestando la fondatezza della domanda attrice ed eccependo l’intervenuta usucapione, in proprio favore, delle cinque autorimesse in questione.

In corso di causa il giudice istruttore dichiarava con ordinanza l’estinzione del processo nei confronti del F. e dello S., per rinuncia agli atti da parte della società istante.

2) Con sentenza in data 16-5-2003 la Sezione Stralcio del Tribunale di Torino, in accoglimento della domanda attrice, condannava lo S. e l’ I. al rilascio immediato delle saracinesche detenute; in accoglimento della domanda di garanzia, condannava lo S. al pagamento in favore dell’ I. della somma di Euro 6.147,42, oltre interessi legali; condannava, infine, entrambi i convenuti in solido alla rifusione delle spese sostenute dall’attrice e lo S. alla rifusione di quelle sostenute dall’ I..

Tale decisione veniva appellata dallo S..

Nel costituirsi, la Immobiliare I.B.F. s.s. in liquidazione e l’ I. proponevano appello incidentale.

3) Con sentenza depositata il 3-5-2005 la Corte di Appello di Torino, in accoglimento dell’appello proposto dallo S. e dall’ I., rigettava la domanda proposta dall’attrice, condannando la società istante alla rifusione delle spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio dai due convenuti.

Il giudice di appello, premesso in diritto il richiamo al rigore della prova posta a carico di colui che agisce in rivendicazione, rilevava che nella fattispecie l’attrice non aveva provato la proprietà del bene rivendicato, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario o per il tempo necessario per l’usucapione. Aggiungeva che l’onere probatorio gravante sull’attrice non poteva ritenersi attenuato in ragione delle difese degli appellati, avendo questi ultimi contestato il titolo di proprietà vantato dalla società istante.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’Immobiliare I.B.F. s.s.

in liquidazione, sulla base di un unico motivo.

Resistono con separati controricorsi lo S. e l’ I..

Quest’ultimo propone ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del gravame principale.

In prossimità dell’udienza la ricorrente e lo S. hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Con l’unico motivo del ricorso principale l’Immobiliare I.B.F. soc. semplice in liquidazione denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 948 c.c., in relazione agli artt. 1158 e 1159 c.c. La ricorrente, nel rilevare che nella specie l’onere probatorio su essa gravante risulta attenuato in ragione delle difese dei convenuti, i quali hanno eccepito l’usucapione e non hanno contestato la provenienza dei beni in questione da un unico originario proprietario ( S.A.), deduce di aver fornito la prova della proprietà dei beni rivendicati mediante produzione dell’atto di compravendita per notaio Prevete del 21-1-1982, nel quale i beni ad essa alienati dalle venditrici V.B. e S.L. venivano indicati come provenienti dalla successione di S.A., deceduto il (OMISSIS), come da denuncia di successione registrata il 6-12-1974. Fa presente che S. A. è stato il committente della costruzione delle autorimesse in questione, edificate nel 1971 su terreno di sua proprietà e, conseguentemente, sue a titolo originario e non in virtù di ulteriori passaggi di proprietà. Evidenzia che la scrittura privata stipulata dallo S. e da S.A. il 12-9-1968 è stata trascritta il 16-12-1982, dopo la trascrizione del rogito del notaio Prevete e deve, pertanto soccombere dinanzi a tale atto. Il motivo è infondato.

Come è noto, chi agisce in rivendicazione è tenuto a provare la sussistenza dell’asserito diritto di proprietà sul bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione.

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha rilevato che la domanda attrice si fonda esclusivamente sul rogito di acquisto per notaio Prevete stipulato il 21-1-82 dalla società istante con V. B. e S.L., e che in tale atto la proprietà delle parti venditrici veniva indicata come proveniente dalla successione di S.A., deceduto il (OMISSIS) (come da denuncia di successione registrata il 6-12-1974), senza documentazione alcuna dell’acquisto del dante causa a titolo universale.

Il giudice distrettuale ha altresì dato atto che il titolo di acquisto prodotto dalla società istante risulta contestato, alla luce della scrittura privata di permuta immobiliare intercorsa il 12- 9-1968 tra S.A. e S.B. (registrata il 16-12- 1982), relativa alla cessione dal primo al secondo del terreno assentito per la costruzione del compendio immobiliare (in esso successivamente comprese le autorimesse oggetto di rivendicazione), verso il corrispettivo di una serie di appartamenti e di cantine. E, in effetti, la scrittura privata in esame, formata in un momento certamente anteriore alla morte dello S.A., è incompatibile con le indicazioni contenute nel titolo prodotto dall’attrice riguardo alla provenienza dei beni rivendicati dalla successione di S.A.: è evidente, infatti, che se quest’ultimo ha disposto in vita dei beni in questione, gli stessi non possono essere caduti nella sua successione.

Correttamente, pertanto, il giudice di appello ha ritenuto non assolto l’onere probatorio gravante sull’attrice, essendo il titolo prodotto dalla società istante inidoneo a documentare un acquisto a titolo originario o per il periodo occorrente per l’usucapione (il rogito è del 21-1-82, e il presente giudizio è stato instaurato con citazione notificata il 14-5-1993). In considerazione delle difese svolte dai convenuti, infatti, nella specie non vi è spazio per l’applicabilità del principio affermato dalla giurisprudenza, secondo cui il rigore della c.d. probatio diabolica incombente sull’attore in rivendicazione si attenua in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell’originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l’onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto. (Cass. 17-4-2009 n. 9303; Cass. 11-3-2004 n. 4975).

Le ulteriori deduzioni svolte dalla ricorrente riguardo all’epoca di costruzione delle autorimesse e alla mancata valutazione, da parte del giudice di merito, delle conseguenze del fallimento dell’eccezione di usucapione, sono inammissibili, attenendo alla valutazione delle risultanze di causa, censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nella specie non denunciato dalla ricorrente.

Per le ragioni esposte il ricorso principale deve essere rigettato.

2) Va invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale l’ I. ha chiesto che, in caso di accoglimento del ricorso principale, lo S. venga condannato a garantirlo e manlevarlo per il subendo spoglio del box.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorchè, come nel caso in esame, proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza, che costituisce il presupposto dell’impugnazione. Pertanto, esse possono solo essere riproposte nel giudizio di rinvio in caso di accoglimento del ricorso principale (Cass. Sez. 3, 7-7-2010 n. 16016; Sez. 3, 5-5-2009 n. 10285; Sez. 1, 19-10-2006 n. 22501).

3) Dato l’esito del giudizio, le spese vanno interamente compensate.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da I. F., rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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