Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10922 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 05/05/2017, (ud. 03/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 10922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14905-2015 proposto da:

CREDITO SICILIANO SPA, in persona del suo Presidente e rappresentante

legale pro tempore dott. S.P., considerato domiciliato ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO MARIA FRANCESCO MERLINO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimato –

Nonchè da:

UNIPOLSAI SPA, già FONDIARIA SAI SPA, in persona del suo procuratore

speciale sig. G.S., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

FONTANA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA

DEL RE giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

CREDITO SICILIANO SPA, in persona del suo Presidente e rappresentante

legale pro tempore dott. S.P., considerato domiciliato ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO MARIA FRANCESCO MERLINO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 2012/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 12/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

Credito Siciliano s.p.a. (già Nuova Banca del Monte S. Agata s.p.a.) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo Fondiaria SAI s.p.a. (poi UnipolSAI s.p.a.) chiedendo declaratoria del diritto all’indennizzo dovuto per le perdite subite a seguito delle condotte poste in essere da un dipendente, con condanna al pagamento di quanto da stimarsi dal collegio di periti. La convenuta eccepì preliminarmente l’esistenza di clausola di determinazione peritale del danno e la prescrizione annuale e nel merito l’inoperatività della polizza assicurativa. Il Tribunale adito, previo riconoscimento della proponibilità della domanda stante la contestazione dell’operatività della garanzia, rigettò la domanda medesima, motivando nel senso che non risultava allegato in cosa consistesse il danno, limitandosi la parte a chiederne la determinazione giudiziale con le modalità prevista dalla clausola contrattuale. Avverso detta sentenza proposero appello principale Credito Siciliano s.p.a. e appello incidentale la società assicuratrice. Con sentenza di data 12 dicembre 2014 la Corte d’appello di Palermo rigettò l’appello principale, accogliendo l’eccezione di prescrizione, con assorbimento dell’appello incidentale.

Osservò la corte territoriale che la previsione di perizia contrattuale sospendeva fino alla conclusione delle operazioni peritali la decorrenza della prescrizione, ma a condizione che il sinistro fosse stato denunciato all’assicuratore entro il termine di prescrizione, e che entro la data del 21 aprile 2000, termine di maturazione della prescrizione, non era intervenuto un atto di costituzione in mora, non potendosi attribuire tale valore alla raccomandata del 9 aprile 1999, indirizzata a Brosel s.p.a. (e non all’assicuratore), con la quale Nuova Banca del Monte S. Agata si era limitata ad informare che erano in corso accertamenti di fatti in relazione ai quali era ipotizzabile la sussistenza di danno riconducibile ad infedeltà di un dipendente (peraltro non individuato), nè alla missiva sempre indirizzata a Brosel del 22 giugno 1999.

Ha proposto ricorso per cassazione Credito Siciliano s.p.a. sulla base di cinque motivi e resiste con controricorso la parte intimata, la quale ha proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo. Ha quindi proposto controricorso la ricorrente principale. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo del ricorso principale si denuncia motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che la motivazione del giudice di primo grado, implicitamente confermata per relationem dal giudice di appello, era viziata dall’erronea interpretazione della domanda, stante la chiarezza di quest’ultima nel senso dell’accertamento dell’an debeatur ed essendo devoluta ogni valutazione sul quantum al collegio dei periti. Il motivo è inammissibile, facendosi riferimento ad una ratio decidendi non rintracciabile nella motivazione della decisione impugnata, che ha risolto la controversia sulla base della prescrizione del diritto.

Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1913 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la Corte territoriale, avendo riconosciuto che la prescrizione era sospesa a condizione che il sinistro fosse stato tempestivamente denunziato, avrebbe dovuto accertare se fosse stata fatta tempestiva denuncia del sinistro, e non se fossero stati fatti atti di interruzione della prescrizione e pertanto avrebbe dovuto valutare se le missive del 9 aprile 1999 e 22 giugno 1999 avessero il valore di avviso del sinistro. Aggiunge che se la Corte avesse valutato l’idoneità delle missive a costituire avviso di sinistro, sarebbe giunta alla conclusione della loro idoneità ad integrare l’avviso ai sensi dell’art. 1913 c.c..

Il motivo è infondato. Il giudice di appello ha fatto applicazione del principio secondo cui nel caso in cui le condizioni generali di polizza assicurativa demandino ad apposita perizia medica l’accertamento dell’entità delle lesioni per le quali l’assicurato chiede l’indennizzo, affinchè tale previsione contrattuale valga a paralizzare il decorso del termine di prescrizione di cui all’art. 2952 c.c., comma 2 fino alla conclusione della perizia, occorre che il sinistro sia stato denunciato alla compagnia di assicurazioni entro l’anno dal giorno in cui si è verificato il fatto generatore di danno (Cass. 9 aprile 2009, n. 8674; 13 marzo 2012, n. 3961). Ha in particolare accertato in fatto che con la missiva del 9 aprile 1999, indirizzata a Brosel s.p.a. (e non all’assicuratore), Nuova Banca del Monte S. Agata si era limitata ad informare che erano in corso accertamenti di fatti in relazione ai quali era ipotizzabile la sussistenza di danno riconducibile ad infedeltà di dipendente (non individuato), mentre in relazione a quella del 22 giugno 1999 ha accertato solo che era indirizzata a Brosel. La ricorrente si duole della mancata qualificazione di tali missive nei termini di avviso all’assicuratore in caso di sinistro ai sensi dell’art. 1913. Le circostanze di fatto, così come accertate dal giudice di merito, non depongono nel senso della qualificazione invocata dal ricorrente, per una serie di ragioni.

In primo luogo il giudice di appello ha accertato che l’avviso è stato indirizzato a persona diversa dall’assicuratore e non vi è un accertamento di merito nel senso che Brosel s.p.a. fosse un intermediario dell’assicuratore munito di potere di rappresentanza. In secondo luogo va esaminato il contenuto della missiva così come accertato dal giudice di merito, con limitazione dell’esame alla prima missiva, non potendosi compiere alcuna qualificazione in relazione alla seconda missiva, mancando l’accertamento del suo contenuto. La missiva contiene la comunicazione che erano in corso accertamenti di fatti in relazione ai quali sarebbe stata ipotizzabile la sussistenza di danno riconducibile ad infedeltà di un dipendente non individuato: stante la genericità del contenuto, la missiva non è qualificabile come avviso ai sensi dell’art. 1913. In particolare la comunicazione non consente all’assicuratore di individuare con esattezza le circostanze di tempo e di luogo del sinistro. La finalità dell’obbligo di avviso è quella di mettere l’assicuratore in condizione di attivarsi per accertare l’effettiva sussistenza del sinistro, individuarne le cause e stimarne le conseguenze (Cass. 14 febbraio 2000, n. 1642). Il contenuto della missiva così come accertato dal giudice di merito non permette in definitiva il raggiungimento delle finalità contemplate dalla norma e dunque non è collegabile al fatto, così come accertato dalla Corte territoriale, l’effetto dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 1913. Non essendo collegabile tale effetto, ne è preclusa la qualificazione in termini di avviso del sinistro, anche ai fini dell’ulteriore effetto giuridico dell’arresto della decorrenza della prescrizione.

Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2952 c.c., comma 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che doveva ritenersi sospeso il termine di prescrizione in virtù dell’applicazione dell’art. 2952 c.c., comma 4. Il motivo è infondato. La norma di cui si invoca l’applicazione contempla un’ipotesi speciale di sospensione della prescrizione prevista per la sola assicurazione della responsabilità civile.

Con il quarto motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, dovendo decorrere il termine di prescrizione solo a partire dalla conclusione delle operazioni peritali, la mancata ottemperanza all’onere dell’avviso di sinistro (peraltro adempiuto) avrebbe semmai determinato la decadenza dai diritti nascenti dal contratto di assicurazione, ma giammai la prescrizione, e che mai era stata eccepita la decadenza, sicchè quest’ultima era stata pronunciata d’ufficio. Il motivo è infondato, avendo la Corte d’appello accolto l’eccezione di prescrizione, e non avendo rilevato (d’ufficio) alcuna decadenza.

Con il quinto motivo del ricorso principale si denuncia motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4,. Osserva la ricorrente che la Corte territoriale, invece di concludere nel senso che bisognava valutare l’idoneità delle missive a costituire avviso di sinistro ai sensi dell’art. 1913 c.c., aveva illogicamente concluso che bisognava valutarne l’idoneità quale costituzione in mora. Il motivo è infondato. La ricorrente denuncia quale illogicità, che dovrebbe tradursi in incomprensibilità della motivazione, l’indagine del giudice di merito volta all’accertamento dell’avvenuta costituzione in mora. La ratio decidendi della sentenza impugnata è comprensibile ed è nel senso della mancanza di atti interruttivi della prescrizione.

Passando al ricorso incidentale, con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 276 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente in via incidentale che, decidendo la controversia sulla base della questione preliminare di merito della prescrizione, il giudice di appello aveva omesso di pronunciare sulla questione pregiudiziale di rito dell’improponibilità della domanda per la clausola sulla perizia contrattuale. Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento di quello incidentale.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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