Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10922 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. II, 05/05/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 05/05/2010), n.10922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

MANTEGAZZA 24, presso lo studio del Cavaliere GARDIN LUIGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAMPINO GIUSEPPE ANTONIO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI BARI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1334/2006 del GIUDICE DI PACE di BARI, del

15/02/06, depositata il 21/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA Pasquale;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. SORRENTINO Federico.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

IL giudice di pace di Bari con sentenza del 15/21 febbraio 2006 respingeva l’opposizione proposta da F.G. avverso il Prefetto di Bari per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione n. 1408/2000, emessa il 15 gennaio 2001. Rilevava che la prima sentenza sulla controversia, resa il 9 novembre 2001, era stata annullata dalla Suprema Corte con l’accoglimento del ricorso dell’opponente; il giudicante trascurava, tuttavia, di trarre ogni conseguenza di cio’ ed esaminava altri motivi di opposizione, che riteneva infondati.

F.G. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 12 gennaio 2007; il Prefetto e’ rimasto intimato.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perche’ manifestamente fondato. Il ricorso denuncia violazione dell’art. 384 c.p.c. e vizio di motivazione;

lamenta che la sentenza impugnata abbia ignorato la sentenza 8262/05 con la quale la Corte di Cassazione aveva rilevato la fondatezza della tesi sostenuta dall’opponente, secondo il quale l’ordinanza ingiunzione era stata emessa oltre il termine massimo di 120 giorni, al tempo vigente, in relazione all’applicazione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

La doglianza e’ manifestamente fondata. Questa Corte aveva chiaramente stabilito, esaminando la prima sentenza del giudice onorario barese che: “Nella specie, pertanto, trasmessosi il ricorso amministrativo al Prefetto in data 8.8.00 e notificatasi l’ordinanza – ingiunzione al ricorrente il 3.3.01, questa risulta ampiamente fuori del termine di 120 giorni (30 per istruire e 90 per deliberare, prescritto dal combinato disposto degli artt. 203 e 204 C.d.S., come modificati e vigenti al momento della decisione), scaduto il 6.12.00, e, quindi, invalida ed annullabile per violazione di legge”.

Aveva quindi annullato la sentenza in relazione al motivo accolto e rimesso la causa per nuovo esame ad altro giudice del merito. Questi ha omesso di applicare, come prescrittogli dall’art. 384 c.p.c. il principio di diritto affermato. In luogo di trarre le conseguenze della sentenza di legittimita’ si e’ avventurato nel superfluo esame delle questioni sollevate con altro motivo, in ordine alla contestazione immediata dell’infrazione; per contro il superamento del termine imponeva di annullare l’atto impugnato, accogliendo l’opposizione.

Anche questa pronuncia deve essere pertanto cassata. Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo. Si fa luogo, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c. all’accoglimento dell’originaria opposizione, giacche’ non vi sono altri accertamenti di fatto da esperire e si puo’ in questa sede procedere alla liquidazione anche delle spese dei giudizi di merito e del primo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria opposizione e annulla l’ordinanza ingiunzione opposta.

Condanna parte intimata alla refusione a controparte delle spese dei giudizi di merito e di legittimita’, liquidate quanto a ciascuno dei primi in Euro 500,00 per diritti e onorari e 200,00 per esborsi;

quanto al primo dei giudizi di legittimita’ in Euro 400,00 per onorari e 100,00 per esborsi; quanto al secondo in Euro 500,00 per onorari e 200,00 per esborsi.

Cosi’ deciso in Roma nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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