Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10921 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. II, 26/04/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 26/04/2021), n.10921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25976/2019 proposto da:

A.D., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO TACCHI

VENTURI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1900/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da A.D., cittadino (OMISSIS), la sentenza n. 1900/2019 810/2019 della Corte di Appello di Venezia con ricorso fondato su tre motivi.

Il ricorso è resistito con controricorso dell’Amministrazione intimata, che ha insistito per l’assoluta inammissibilità dell’avverso atto.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento di protezione internazionale.

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Venezia.

Quest’ultimo, con ordinanza in data 7 marzo 2018, respingeva l’impugnazione. Avverso tale ordinanza veniva, quindi, interposto appello, rigettato dalla Corte territoriale con la sentenza oggetto del ricorso oggi in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si denuncia la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (con) nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5,D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29 e D.Lgs. n. n. 25 del 2008, art. 8.

Con il motivo si contesta, in sostanza, l’affermazione della Corte territoriale per cui la protezione umanitaria non poteva esser concessa in quanto il beneficio non poteva poggiare sulla storia personale del richiedente protezione.

Nella fattispecie la Corte distrettuale evidenziava, al riguardo, che “mancava qualsiasi elemento anche a livello di allegazione idoneo a definire la presumibile esposizione a rischio”.

Parte ricorrente afferma, con l’odierno ricorso, che “il precedente difensore evidenziava la complessità della situazione attuale del richiedente e la condizione pregressa che lo ha indotto a fuggire dal paese di origine”, adducendo genericamente una pretesa “nuova minaccia dai membri della setta degli (OMISSIS)”.

La doglianza, così come svolta, non è ammissibile.

La Corte territoriale, pur se con succinta motivazione, ha valutato ampiamente la situazione della zona di provenienza della Nigeria e ha concluso che “deve escludersi che un cittadino nigeriano sia, per il solo fatto di provenire dal Sud della Nigeria, una persona vulnerabile”.

La sentenza impugnata ha, quindi, evidenziato (pp. 4 e 5) che dalle rese dal richiedente dichiarazioni “alla presenza del componente UNHCR e di un interprete qualificato” non emergono neppure dati validi (“quante persone lo abbiano minacciato”, “nè il contenuto del credo”) nell’ambito delle dichiarazioni rese dal richiedente.

Per di più, ancora, il provvedimento censurato innanzi a questa Corte, ha valutato l’inverosimiglianza della situazione di minaccia finalizzata alla adesione alla setta degli (OMISSIS).

Ciò posto, deve rilevarsi – in senso decisivo – che l’odierno ricorso non si confronta comunque con quanto, pur sinteticamente, valutato e motivato dalla Corte distrettuale e, quindi, con la ratio della decisione.

Il motivo, poi, adduce – genericamente – in modo non ammissibile, senza adeguata allegazione ed indicazione specifica una “complessità della situazione” asseritamente evidenziata “dal precedente difensore”.

E’, altresì, non ammissibile la censura relativa alla pretesa nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente, giacchè – per quanto innanzi appena rilevato – non si è al cospetto di un tale genere di motivazione, tenuto conto anche del costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte per cui la inesistenza della motivazione è configurabile solo in caso di mancanza assoluta

della stessa (ex plurimis: Cass. civ., S.U., Sent. 7 aprile 2014, n. 8053).

Il motivo è, quindi e nel suo complesso, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Parte ricorrente svolge generica doglianza in ordine alla pretesa violazione, da parte della sentenza impugnata, dei “criteri valutativi di acquisizione e valutazione della prova”.

In assenza di ogni altra specifica e dettagliata allegazione e prospettazione ed, al contempo, in presenza – come detto – della svolta valutata della situazione della zona di origine della Nigeria, il motivo non può che essere ritenuto inammissibile.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 260 c.p.c., n. 3.

La censura è svolta con riferimento ad una pretesa violazione di legge, ma – in effetti – tende strumentalmente ad una (ri)valutazione della situazione della zona di provenienza già svolta congruamente dai Giudici del Merito.

Lo scopo strumentale appare evidente allorchè la parte non esplicita l’assenza del riferimento a fonti informative e non adduce eventuali altre fonti, limitandosi.

Solo a denunciare genericamente l’utilizzo di “fonti informative non idonee”.

Il motivo è, dunque, inammissibile.

4.- Il ricorso deve essere, dunque e nel suo complesso, dichiarato inammissibile.

5.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento in favore della Amministrazione controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA