Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10921 del 08/06/2020

Cassazione civile sez. I, 08/06/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 08/06/2020), n.10921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31503/2018 proposto da:

J.A., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Caterina Bozzoli in forza di procura speciale

allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

17/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/02/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis J.A.A., alias J.A., cittadino della (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di avere in (OMISSIS) una figlia di otto anni, nata fuori dal matrimonio, cosa riprovevole dal punto di vista giuridico, sociale e religioso; che in caso di ritorno in patria non avrebbe potuto difendersi a causa della corruzione e della sommarietà della giustizia locale, con il rischio probabile di una detenzione arbitraria; che ad (OMISSIS) la (OMISSIS) e in particolare la città di (OMISSIS) era stata oggetto di copiose inondazioni, con l’insorgere di alcuni focolai di colera, con il rischio, in caso di ritorno, dell’esposizione alla malattia.

Con decreto del 17/9/2018 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso J.A., con atto notificato il 17/10/2018, svolgendo unico motivo.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita in giudizio.

La Corte con ordinanza interlocutoria n. 29923 del 18/11/2019 ha rinviato a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione rimessale con le ordinanze interlocutorie n. 11749, 11750 e 117151 del 2019 in ordine all’applicabilità della disciplina di cui al D.L. n. 113 del 2018 anche ai procedimenti in corso alla data in entrata in vigore del decreto legge e alla conferma del principio di diritto espresso dalla sentenza 23/2/2018 n. 4455.

Dopo la pronuncia delle sentenze n. 29459 e 29460 del 13/11/2019 delle Sezioni Unite, è stata rifissata l’adunanza del 28/2/2020 per l’esame del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, lett. a), punto 2, della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, e lamenta mancanza o apparenza della motivazione e nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 132 e 156 c.p.c. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27.

1.1. Il ricorrente sottolinea di aver sostenuto la difficoltà estrema delle condizioni del suo Paese, la (OMISSIS), a causa della guerra e del virus ebola e precisa che il Tribunale aveva ritenuto superate entrambe le problematiche nonostante i rapporti sul Paese e una pronuncia del Tribunale di Catanzaro confermassero le dichiarazioni del richiedente asilo.

La situazione del Paese di origine e il grado di inserimento del ricorrente nel nostro Paese avrebbero invece giustificato il riconoscimento almeno della protezione umanitaria.

1.2. Secondo la sentenza delle Sezioni Unite del 13/11/2019 n. 29460, che ha avallato l’interpretazione maggioritaria inaugurata da Sez. 1, n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684 – 01, in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9 suddetto D.L..

Inoltre la stessa sentenza n. 24960/2019 delle Sezioni Unite, che in proposito ha aderito al filone giurisprudenziale promosso dalla sentenza della Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01, che ha affermato il principio secondo cui l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

Secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, i seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali cui il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, sono accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

La condizione di vulnerabilità può avere ad oggetto anche le condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa. Al fine di verificare la sussistenza di tale condizione, non è sufficiente l’allegazione di una esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

Nè il livello di integrazione dello straniero in Italia nè il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del medesimo integrano, se assunti isolatamente, i seri motivi umanitari alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Da un lato, infatti, il diritto al rispetto della vita privata, sancito dall’art. 8 CEDU, può subire ingerenze da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l’applicazione e il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, in modo particolare nel caso in cui lo straniero non goda di un titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale. Dall’altro, il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del richiedente deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente stesso, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la sua situazione particolare, ma quella del suo Paese di origine in termini generali e astratti, in contrasto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il riconoscimento della protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, non può pertanto escludere l’esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine. Tale riconoscimento deve infatti essere fondato su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (Sez.1, 23/02/2018, n. 4455).

1.3. Il Tribunale, sulla base delle informazioni assunte presso fonti internazionali, ha valutato anche nella prospettiva della tutela di carattere umanitario la situazione generale del Paese di origine, escludendo che esso sia destabilizzato dalla guerra, cessata nel 2001, o dai suoi postumi, perchè la (OMISSIS), dopo la missione di pace dell’ONU conclusa definitivamente nel 2007 appare ormai normalizzato, e positivamente avviato ad un processo democratico e riformistico.

Il Tribunale ha parimenti escluso il rischio attuale di contagio del virus ebola debellato nel novembre del 2015.

A fronte di tali considerazioni il ricorrente si limita a esprimere il proprio dissenso dal quadro del suo Paese delineato dal Tribunale, mettendo in dubbio in modo del tutto generico, la correttezza delle informazioni raccolte.

1.4. Per altro verso, ed ai fini del necessario giudizio comparativo, il Tribunale ha posto in evidenza che il ricorrente intrattiene importanti relazioni affettive in patria, ove si trovano la compagna e la figlia: a tal riguardo il ricorrente espone di essere stabilmente occupato, senza riferire di come e quando la relativa prova sia stata allegata nel giudizio di merito.

In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (Sez. 6 – 1, n. 17072 del 28/06/2018, Rv. 649648 – 01; Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01).

D’altra parte, a prescindere dal livello di integrazione lavorativa nel nostro Paese, è necessaria e ineludibile una significativa esposizione alla violazione dei diritti umani del richiedente asilo, ove fosse costretto a tornare al proprio Paese, sotto la soglia della tollerabilità: infatti pur sempre si discute di una misura integrativa, di diritto nazionale, di protezione di uno straniero che richiede asilo sulla base dei pericoli corsi nel Paese di origine e non già dei benefici auspicati dal suo inserimento in Italia.

2. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio Sezione Prima civile, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

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