Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10921 del 05/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 05/05/2017, (ud. 24/02/2017, dep.05/05/2017),  n. 1092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18560-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.PISANELLI 4,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROSSELLA GRADI giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 2383/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/02/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.A. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, il Ministero della salute, chiedendo il risarcimento dei danni da lui sofferti per avere contratto il virus HIV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto subite in un ricovero ospedaliero avvenuto nell’anno (OMISSIS).

Si costituì in giudizio il Ministero, chiedendo il rigetto della domanda.

Espletata una c.t.u., il Tribunale accolse la domanda e condannò il Ministero della salute al risarcimento dei danni liquidati nella somma di Euro 697.626, oltre interessi e con il carico delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dal Ministero soccombente e la Corte d’appello di Milano, con ordinanza del 15 giugno 2015, ha dichiarato inammissibile l’appello, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro l’ordinanza della Corte d’appello di Milano propone ricorso il Ministero della salute con atto affidato a due motivi.

Resiste M.A. con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5), omesso esame dell’appello.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2049 e 2050 c.c..

Lamenta il Ministero ricorrente che nel periodo in cui avvennero le trasfusioni, erano stati emanati una serie di provvedimenti, sia legislativi che amministrativi, i quali dimostrano che nessuna responsabilità per omissione poteva essere posta a carico dello stesso. Le sentenze che hanno riconosciuto una responsabilità ministeriale per le emotrasfusioni con sangue infetto non possono applicarsi allo stesso modo in relazione all’anno (OMISSIS), nel quale tutti i presidi sanitari ed ospedalieri erano ormai perfettamente a conoscenza delle precauzioni da assumere nella scelta e nella valutazione dei donatori.

3. Il ricorso è inammissibile.

Osserva il Collegio che il Ministero ricorrente, mentre ha impugnato l’ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte d’appello, non ha viceversa rivolto alcuna impugnazione contro la sentenza di primo grado, come avrebbe dovuto fare sulla base dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3.

Ora, se è indubbio, alla luce della sentenza 2 febbraio 2016, n. 1914, delle Sezioni Unite di questa Corte, che l’ordinanza di inammissibilità emessa dal giudice di appello è impugnabile anche in via autonoma nei termini indicati dalla citata pronuncia, è altrettanto vero che ciò non esime la parte dall’onere di impugnare comunque anche la decisione di primo grado.

Nel presente caso, poi, la Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità del gravame seguendo lo schema tipico dell’art. 348-bis c.p.c., comma 1, cioè ritenendo che l’impugnazione non avesse ragionevoli probabilità di essere accolta, senza nulla aggiungere alle argomentazioni del primo Giudice. I due motivi di ricorso, del resto, censurano l’ordinanza di inammissibilità non per vizi suoi propri, quanto perchè ha ribadito integralmente la valutazione compiuta dal Tribunale, sicchè è evidente che il ricorso avrebbe dovuto essere rivolto anche nei confronti della sentenza di primo grado (v. la sentenza 29 luglio 2016, n. 15776).

Dall’incompletezza del ricorso deriva, dunque, la sua inammissibilità.

4. In conclusione, il ricorso è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Non va disposto il versamento, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, poichè la parte ricorrente è esente per legge.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 10.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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