Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10921 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. III, 05/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 05/05/2010), n.10921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio, proposto da Tribunale

Regionale delle Acque di Cagliari con ordinanza R.G. 120/08 del 2

8.5.09, depositata il 9.6.2009, nel procedimento pendente fra:

P.C., S.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato

SCHIAVONE FABRIZIO, rappresentati e difesi dall’avvocato FERRARA

PIERA, giusta procura speciale alle liti in calce alla memoria;

COMUNE DI OLBIA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VIVALDI Roberta;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – il tribunale Regionale delle Acque di Cagliari, con ordinanza del 9.6.2009, ha chiesto il regolamento di competenza.

Gli attori S.A. e P.C. hanno presentato memoria.

Il regolamento della competenza e’ chiesto nei confronti del tribunale ordinario di Tempio Pausania – sezione distaccata di Olbia ed in relazione a domanda di risarcimento danni derivati all’immobile di loro proprieta’ da comportamento negligente della Pubblica Amministrazione.

Il tribunale ha sollevato la questione di competenza con ordinanza emessa, a scioglimento della riserva di cui all’udienza del 18.5.2009, dopo una serie di udienze in cui sono stati trattati anche profili sulla tempestivita’ o meno della riassunzione davanti al tribunale regionale delle acque e sono stati prodotti documenti.

Il regolamento di competenza d’ufficio e’ inammissibile.

Anche per il regolamento d’ufficio valgono le preclusioni alla sua rilevabilita’ di cui all’art. 38 c.p.c..

L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c. possono, infatti, essere sollevate non oltre la prima udienza di trattazione (Cass. 22.8.2006 n. 18240).

Nella specie, il tribunale ha sollevato il conflitto con regolamento d’ufficio, in relazione alla competenza per materia soltanto all’esito dello svolgimento di attivita’ probatoria; quindi tardivamente, quando gia’ la preclusione al suo rilievo si era maturata.

Al che consegue che la competenza resta radicata davanti al giudice adito nel giudizio in riassunzione”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, va dichiarata inammissibile la richiesta di regolamento di competenza d’ufficio.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile la richiesta di regolamento di competenza d’ufficio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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