Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10920 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. II, 18/05/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 18/05/2011), n.10920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A. (OMISSIS), P.V.

(OMISSIS), P.E. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio

dell’avvocato MASTROSANTI ROBERTO, rappresentati e difesi dagli

avvocati CAPRA CARLO, SELIS DINO, LAIS FABIO;

– ricorrenti –

contro

CASA RIPOSO VERCELLI C.F. (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

sul ricorso 25877-2005 proposto da:

CASA RIPOSO VERCELLI C.F. (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,

presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DAL PIAZ CLAUDIO;

– controricorrente e ric. incidentale –

contro

F.A., P.V., P.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1036/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato ROBERTO MASTROSANTI con delega dell’Avvocato CARLO

CAPRA difensore del ricorrente principale che si riporta, agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli architetti F.A., P.V. e P. E. chiedevano e ottenevano dal Presidente del Tribunale di Vercelli decreto ingiuntivo nei confronti della Casa di Riposo di Vercelli relativo al credito per competenze professionali pretese per l’attività concernente gli incarichi conferiti:

1) per progetto esecutivo per la realizzazione della nuova cucina dell’Istituto;

2) per progetto generale esecutivo di adeguamento dell’Istituto alla vigente normativa di sicurezza e prevenzione incendi al fine di ottenere il prescritto parere sul progetto esecutivo della nuova cucina;

3) per direzione dei lavori della nuova cucina.

La Casa di Riposo di Vercelli proponeva opposizione avverso il predetto decreto, contestando gli importi delle somme dovute; in via riconvenzionale, chiedeva la condanna degli istanti al risarcimento dei danni derivanti dagli errori compiuti relativamente all’attività di progettazione della cucina e a quella relativa all’adeguamento alla normativa di sicurezza antincendio.

Con sentenza depositata il 4 settembre 2002 Tribunale revocava il decreto rideterminando l’importo delle competenze professionali;

condannava gli opposti al risarcimento dei danni quantificandoli nella complessiva somma di Euro 110.290,00.

Con sentenza dep. il 29 giugno 2004 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione impugnata dagli opposti, rideterminava il credito ai medesimi dovuto in Euro 29.775,22 detraendo dal compenso stabilito dal tribunale gli importi versati dalla Cooperativa; condannava i professionisti al risarcimento dei danni liquidati in Euro 103.290,00, essendo eliminato l’importo di Euro 7.000,00.

Per quel che interessa ancora nella presente sede, i Giudici di appello ritenevano sussistente l’errore compiuto dai professionisti nella progettazione e nella direzione dei lavori che, secondo quanto emerso dalla nota del 27-12-1993 con cui il Comando dei Vigili del Fuoco rifiutò la concessione del certificato di prevenzione incendi, realizzarono una struttura in contrasto con le norme amministrative in materia, atteso che – sovrastante la cucina che utilizzava gas di rete – era stato progettato e realizzato l’atrio di ingresso, quando le disposizioni richiamate prevedevano che le zone sovrastanti la cucina non potessero essere destinate a transito e permanenza delle persone; se era indiscutibile l’inadempimento degli opposti, questi – fornendo la prova liberatoria loro incombente ex art. 1218 cod. civ. – avrebbero dovuto dimostrare di avere operato da nudi ministri:

circostanza, quest’ultima, che era da escludere. D’altra parte, la necessità di nuovi interventi per ottenere il rilascio del certificato di prevenzione – nella specie ricollocazione della nuova cucina – configurava per l’appunto l’inadempimento e il conseguente danno derivante.

L’importo di Euro 7.000,00 liquidato a favore della committente, in aggiunta a quello determinato dal consulente, era eliminato sul rilievo che non era neppure indicato in che cosa consistessero tali danni.

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione il F., il P.V. e il P.E. sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso l’intimata, proponendo ricorso incidentale affidato a un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perchè sono stati proposti avverso la stessa sentenza. Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2226 e 2230 cod. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia denunciano il mancato esame delle eccezioni, dai medesimi sollevate, di decadenza e di prescrizione dell’azione proposta dall’opposta artt. 2226 e 2230 cod. civ., eccezioni che erano risultate fondate. Il motivo è infondato.

Le disposizioni dell’art. 2226 cod. civ., in tema di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per vizi dell’opera, sono inapplicabili alla prestazione d’opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l’obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l’uno e l’altro compito, attesa l’eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l’art. 2226 cod. civ., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall’art. 2230 dello stesso codice;

pertanto, si deve escludere che il criterio risolutivo ai fini dell’applicabilità delle predette disposizioni alle prestazioni in questione possa essere costituito dalla distinzione – priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista – fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risultato: e ciò tenuto conto anche della frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, delle diverse obbligazioni in capo al medesimo o a distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale, a fronte della quale una diversità di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata (Cass. 15781/2005).

Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2236 cod. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), deducono che nessuna responsabilità era loro ascrivibile circa la localizzazione della cucina, secondo quanto risultato dalla consulenza tecnica di ufficio e dall’approvazione del Comando dei Vigili del Fuoco. Erroneamente la sentenza aveva ritenuto il contrario in base alla nota del 27-12- 1993, la quale non aveva inteso criticare i progetti redatti dai ricorrenti e che erano stati già approvati; in effetti tale nota non riguardava l’operato di essi professionisti, tenuto conto che i progetti degli appellanti non erano stati ancora eseguiti, essendosi la loro attività conclusa nel 1991.

La sentenza: aveva violato i principi in tema di ripartizione dell’onere della prova, posto che – non versandosi in tema di inadempimento ma di errore del professionista- sarebbe stato onere del committente dimostrare tale assunto; non aveva indicato le norme amministrative violate; non aveva accertato il nesso di causalità verificando se tale violazione e il mancato rilascio del certificato di prevenzione fossero stati determinati dall’errore del professionista , errore inconciliabile con le certificazioni antincendio L’opera pubblica è preceduta e non seguita dalle specifiche autorizzazioni amministrative. Il motivo è infondato.

La sentenza ha ritenuto, alla stregua di quanto emerso dalla nota del 27-12-1993 del Comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli, che la cucina realizzata in base al progetto predisposto dai ricorrenti e sotto la direzione dei lavori dei medesimi, si era rivelata del tutto illegittima per contrasto con le norme amministrative e, pertanto, era stata respinta la richiesta del certificato di prevenzione: ne ha così tratto il convincimento in ordine all’inadempimento dei professionisti per la inidoneità e inutilizzabilità della prestazione, determinata da un errore di progettazione ai medesimi imputabile. Orbene, il ricorso censura l’interpretazione che la Corte di appello ha dato del contenuto della nota de qua, attribuendovi un diverso significato per dedurre – anche alla luce delle risultanze emerse dalla consulenza tecnica di ufficio, dalle autorizzazioni rilasciate e dalla documentazione attestante i tempi e i contenuti dell’attività svolta dai ricorrenti – che nessuna responsabilità era ai medesimi ascrivibile.

Qui occorre ricordare che il procedimento seguito nell’interpretazione della predetta nota, consistendo in un’operazione di accertamento del significatio da attribuire alle dichiarazioni ivi consacrate, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche che, pur essendo dettate in materia di contratti, hanno portata generale : in tal caso, il ricorrente deve specificamente indicare la regola ermeneutica violata dimostrando – in relazione al contenuto del testo contrattuale – l’erroneo risultato interpretativo cui per effetto della predetta violazione è giunta la decisione, che altrimenti sarebbe stata con certezza diversa la decisione: la deduzione deve essere, altresì, accompagnata dalla trascrizione integrale del testo in modo da consentire alla Corte di Cassazione, che non ha diretto accesso agli atti, di verificare la sussistenza della denunciata violazione.

Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente- come appunto nella specie – nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati. Il ricorso difetta, altresì, di autosufficienza laddove si invocano le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e degli altri documenti ai quali pure si fa riferimento, non essendo trascritto il relativo testo, dovendo qui ricordarsi che, in relazione al vizio di motivazione per omesso esame della consulenza, di un documento o di una prova decisivi, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, i passi salienti della consulenza, il documento o le risultanze della prova nella loro integrità in modo da consentire alla Corte,che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificare la decisività della censura (Cass. 14973/2006; 12984/2006; 7610/2006; 10576/2003), tenuto conto che in proposito occorre dimostrare la certezza e non la probabilità che, ove fossero stati presi in considerazione detti atti, la decisione sarebbe stata diversa.

Per quanto concerne la ripartizione dell’onere della prova, va ricordato che anche in tema di obbligazione avente ad oggetto l’opera intellettuale trovano applicazione gli ordinari criteri dettati in tema di inadempimento dell’obbligazione, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento; eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti, in quanto il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione.

In particolare, poi, va considerato che con riferimento alla redazione di un progetto di ingegneria o architettura, è comunque addebitabile al professionista il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto mira dal committente, il quale ha l’onere di allegare l’inadempimento del professionista, dimostrando il pregiudizio causalmente derivatone, mentre spetta al professionista fornire la prova liberatoria.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la contraddittorietà della motivazione laddove dopo avere affermato che sarebbe stato possibile la modificazione dell’opera per renderla legittima, aveva poi ritenuto necessaria la ricollocazione della stessa, escludendo la reversibilità dei vizi: in quest’ultimo caso, non possono considerarsi, ai fini del risarcimento, i costi necessari per il rifacimento dell’intera opera.

Il motivo è infondato.

Non sussiste la denunciata contraddittorietà del motivazione: i Giudici – nel confutare quanto sostenuto dagli appellanti – hanno ritenuto che la necessità di nuovi interventi era ragione sufficiente a integrare il dedotto inadempimento (conseguente a un’opera viziata), precisando che tali lavori si concretavano nella necessità di ricollocazione della nuova cucina. Il quarto motivo denuncia la violazione della L. n. 143 del 1949, art. 9 per non avere accolto la richiesta formulata nelle conclusioni dell’appello relativa alla corresponsione degli interessi ragguagliati al tasso di sconto, quando il decreto ingiuntivo aveva invece previsto tali interessi.

Il motivo va disatteso.

I ricorrenti avrebbero dovuto allegare e dimostrare di avere formulato uno specifico motivo di appello, trascrivendo le argomentazioni volte a censurare la decisione di primo grado che, revocando il decreto, non aveva condannato il committente al pagamento dei relativi interessi: evidentemente non è al riguardo sufficiente la richiesta formulata in sede di conclusioni.

Il ricorso principale va rigettato.

RICORSO INCIDENTALE. L’unico motivo censura la decisione impugnata che, nell’escludere dal risarcimento del danno la somma di Euro 7.000.000,00 liquidata dal Tribunale in aggiunta a quanto stimato dal consulente tecnico, aveva erroneamente ritenuto apodittica la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il suddetto importo, quando il richiamo ivi contenuto agli interessi compensativi consentiva evidentemente di individuare la ragione giustificativa di tale attribuzione. Il motivo è infondato. Nel caso di spese effettuate dal creditore gli interessi compensativi, che hanno la funzione di reintegrare il patrimonio del creditore per il mancato godimento dei frutti derivanti dalla mancata disponibilità di una somma di denaro, decorrono esclusivamente dal momento dell’esborso: qualora come nella specie, sia stato liquidato a titolo di danno, l’importo stimato dal consulente per rendere l’opera idonea ad effettuare i lavori e non è neppure allegata la effettiva erogazione di tale importo, non è evidentemente configurabile il presupposto per la decorrenza degli interessi compensativi. Pertanto la sentenza, implicitamente escludendo che l’importo di Euro 7.000.000,00 potesse essere riconosciuto a titolo di interessi compensativi (ai quali aveva fatto riferimento la richiamata motivazione della decisione del Tribunale), ha correttamente ritenuto priva di alcuna valida ragione giustificatrice l’attribuzione della somma liquidata in aggiunta ai costi occorrenti per i lavori stimati dal consulente. Anche il ricorso incidentale va rigettato.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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