Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10920 del 08/06/2020

Cassazione civile sez. I, 08/06/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 08/06/2020), n.10920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30667/2018 proposto da:

Q.M., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Daniele Accebbi in forza di procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione

Internazionale di Verona Sez. Vicenza, Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

17/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/02/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis Q.M., cittadino del (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito che un suo compagno di scuola era stato vittima di estorsione e a seguito del rifiuto di pagare quanto gli era stato richiesto era stato ucciso dai malviventi insieme al padre, mentre si stava recando a coltivare i campi; di aver denunciato l’accaduto alla polizia; di aver perciò ricevuto a sua volta minacce a scopo di intimidazione ed estorsione e di aver deciso di lasciare il Paese, dopo aver portato i propri genitori a (OMISSIS).

Con decreto del 17/9/2018 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso Q.M., con atto notificato il 17/10/2018, svolgendo tre motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita in giudizio.

La Corte con ordinanza interlocutoria n. 29922 del 18/11/2019 ha rinviato a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione rimessale con le ordinanze interlocutorie n. 11749, 11750 e 117151 del 2019 in ordine all’applicabilità della disciplina di cui al D.L. n. 113 del 2018 anche ai procedimenti in corso alla data in entrata in vigore del decreto legge e alla conferma del principio di diritto espresso dalla sentenza 23/2/2018 n. 4455.

Dopo la pronuncia delle sentenze n. 29459 e 29460 del 13/11/2019 delle Sezioni Unite, è stata rifissata l’adunanza del 28/2/2020 per l’esame del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione delle norme che disciplinano il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, e cioè il D.Lgs. n. 251 del 2007, gli art. 2, lett. e), artt. 5, 7,14, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e 19, del D.P.R. n. 384 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter).

1.1. Il ricorrente sostiene che il Tribunale aveva negato pretestuosamente al ricorrente ogni tutela, negando sfacciatamente l’evidenza dei rapporti internazionali, basandosi su unilaterali e discrezionalissime illazioni, supposizioni e presunzioni, con intollerabile vulnus alla coerenza dell’ordinamento giuridico e supino adeguamento ai diktat della Commissione Territoriale.

Il ricorrente non era mai caduto in contraddizione, aveva prodotto la denuncia alle forze dell’ordine e una fotografia della sua casa distrutta; i rapporti internazionali prodotti dimostravano la collusione delle forze dell’ordine con i malviventi, come lamentato dal ricorrente.

Il Tribunale aveva scaricato sul ricorrente le conseguenze negative del mancato approfondimento istruttorio; aveva negato una tutela dovuta alla luce dei rapporti internazionali pur riportati e aveva falsamente dedotto il difetto di prova da parte del ricorrente del rischio per la sua incolumità personale.

Erano poi stati sviliti gli elementi relativi all’integrazione sociale e lavorativa, avendo il ricorrente dato prova di aver frequentato un corso di italiano e di aver reperito una attività lavorativa a tempo pieno come facchino.

1.2. Il motivo critica la decisione impugnata in modo promiscuo e con riferimento a tutte e tre le forme di protezione e rimprovera nella istanza al Tribunale di non aver colto nella vicenda riferita dal sig. Q. i gravissimi rischi corsi dal ricorrente per a denunciato gli assassini di un caro amico e di suo padre, incorrendo in un tentativo di estorsione da parte di soggetti non statuali, ossia la banda di criminali, che agiva nell’impunità ed anzi con la collusione delle Forze dell’ordine (OMISSIS), corrotte ed asservite ai soggetti più forti economicamente e socialmente.

1.4. Il provvedimento impugnato, dopo aver ricapitolato, a pagina 2 le ragioni in forza delle quali la Commissione Territoriale aveva ritenuto non credibile il racconto del richiedente asilo, a pagina 6 ha mostrato di condividere tale valutazione, ritenendo inverosimile e inficiata da numerose contraddizioni la narrazione, specificamente con riferimento al percorso scolastico, cosa questa tutt’altro che irrilevante e marginale, per il suo collegamento temporale con l’omicidio che sarebbe stato compiuto in periodo scolastico e quando il ricorrente aveva già 23 anni.

In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato che non era stata prodotta in giudizio la denuncia asseritamente presentata dal ricorrente e oggetto di puntuali rilievi critici ad opera della Commissione (che ne aveva stigmatizzato l’incoerenza perchè firmata da diversi soggetti e soprattutto perchè narrata in prima persona dal denunciante, asseritamente lui pure ferito, mentre il ricorrente aveva dichiarato di non aver visto la sparatoria e di essere stato informato del ritrovamento dei cadaveri da parte dei suoi genitori).

Infine il Tribunale ha sottolineato la mancata produzione di ulteriori documenti a conforto delle allegazioni del richiedente, che non aveva spiegato l’impossibilità di farseli trasmettere dalla famiglia rimasta in (OMISSIS).

1.4. Certamente la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poichè incombe al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Sez.6, 25/07/2018, n. 19716).

Il giudice deve tuttavia prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perchè non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso (Sez.6, 27/06/2018, n. 16925; Sez.6, 10/4/2015 n. 7333; Sez.6, 1/3/2013 n. 5224).

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 stabilisce che anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

Il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro assertivo e probatorio fornito non sia esauriente, purchè il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (Sez.6, 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Sez.6, 10/5/2011, n. 10202).

Beninteso, il principio che le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va opportunamente precisato e circoscritto: nel senso che ciò vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Invece il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (Sez.1, 31/1/2019 n. 3016).

Inoltre questa Corte ha di recente ribadito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 -01; Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571 – 01).

1.5. Al riguardo il Tribunale, previa analisi comparata delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo alla Commissione Territoriale e in sede giudiziaria, con motivazione che soddisfa ampiamente lo standard del c.d. “minimo costituzionale”, ha chiarito le ragioni per cui le dichiarazioni del ricorrente erano state ritenute inattendibili.

1.6. Le ulteriori considerazioni del Tribunale circa la qualificazione giuridica della vicenda estorsiva oggetto del racconto, comunque giudicata non provata e non credibile, ai fini del riconoscimento delle varie forme di protezione internazionale, appaiono ininfluenti perchè assorbiti dal preliminare giudizio di non credibilità.

1.7. Quanto alla minaccia grave alla persona dei civili scaturente da situazioni di violenza indiscriminata provocata da conflitto armato interno, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) che effettivamente secondo il più condivisibile (seppur contrastato) orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Sez.1, n. 14283 del 24/5/2019, Sez.1, n. 17069 del 6/3/2018) prescinde dalla credibilità o meno del racconto personale, il Tribunale, nelle pagine da 9 a 13, ha valutato specificamente la situazione del (OMISSIS) alla luce dei recenti rapporti EASO, giudicandola complessa e influenzata da fattori interni, come conflitti politici ed etnici e violenza settaria e in particolare quella del (OMISSIS), regione di provenienza del ricorrente.

Secondo il Tribunale, pur in presenza di una situazione di instabilità e di attentati terroristici, peraltro in forte calo rispetto ai dati del 2015, nel 2016 e ancor più nel 2017 e di attacchi mirati alle forze di sicurezza, doveva escludersi una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato interno secondo la nozione elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

A fronte di ciò il ricorrente articola un mero dissenso rispetto al motivato accertamento fattuale operato dal giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità.

1.8. Quanto infine alla protezione residuale di carattere umanitario, il Tribunale ha escluso una situazione di vulnerabilità soggettiva, sia perchè in patria si trovano i suoi genitori con cui è in contato, sia perchè non erano stati forniti elementi di rilievo a conforto dell’integrazione sociale e lavorativa, tranne la documentazione di una brevissima esperienza lavorativa a tempo determinato.

1.9. Secondo la sentenza delle Sezioni Unite del 13/11/2019 n. 29460, che ha avallato l’interpretazione maggioritaria inaugurata da Sez. 1, n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684 – 01, in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, suddetto D.L..

Inoltre la stessa sentenza n. 24960/2019 delle Sezioni Unite, che in proposito ha aderito al filone giurisprudenziale promosso dalla sentenza della Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01, ha affermato il principio secondo cui l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

Secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, i seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali cui il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, sono accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

La condizione di vulnerabilità può avere ad oggetto anche le condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa. Al fine di verificare la sussistenza di tale condizione, non è sufficiente l’allegazione di una esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

Nè il livello di integrazione dello straniero in Italia nè il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del medesimo integrano, se assunti isolatamente, i seri motivi umanitari alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Da un lato, infatti, il diritto al rispetto della vita privata, sancito dall’art. 8 CEDU, può subire ingerenze da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l’applicazione e il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, in modo particolare nel caso in cui lo straniero non goda di un titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale. Dall’altro, il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del richiedente deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente stesso, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la sua situazione particolare, ma quella del suo Paese di origine in termini generali e astratti, in contrasto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il riconoscimento della protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, non può pertanto escludere l’esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine. Tale riconoscimento deve infatti essere fondato su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (Sez. 1, 23/02/2018, n. 4455).

1.11. Il ricorrente sostiene, senza neppur allegare di averlo documentato, di aver frequentato un corso di lingua italiana, cosa di per sè ininfluente ai fine della dimostrazione di un radicamento sul territorio nazionale, e assume di aver reperito una attività lavorativa a tempo pieno, capace di garantirgli sostentamento, ma non confuta, tantomeno specificamente, l’asserzione del Tribunale, secondo cui era stata dimostrata solo “una brevissima attività lavorativa a tempo determinato”.

Ovviamente è del tutto inammissibile nel presente giudizio di legittimità la produzione di un documento inerente la conferma del rapporto di lavoro, effettuata in dichiarata e consapevole violazione delle regole che governano il giudizio di legittimità e in particolare dell’art. 372 c.p.c.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a) ed e), in punto onere della prova e dovere di cooperazione istruttoria e criteri normativi di valutazione degli elementi di prova e delle dichiarazioni rese dai richiedenti la protezione internazionale, nonchè omessa motivazione circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.

2.1. Il ricorrente riprende il tema già esaminato con il primo motivo circa il giudizio di credibilità, contrapponendosi all’accertamento di fatto operato dal Tribunale su cui amplius supra.

2.2. Il ricorrente riporta poi ampio stralcio di un rapporto indicato come “20.04 u.s. relativo al 2017” di non meglio precisato USDOS (presumibilmente United States Department of State), senza neppure affermare di aver prodotto tale documento al Giudice del merito, con la conseguente radicale inidoneità di tale documento a suffragare qualsiasi censura avverso la decisione impugnata e tanto meno a configurare il preteso vizio di motivazione su punto decisivo della controversia.

Nè si può parlare rettamente di “omesso esame di fatto decisivo” con riferimento alla situazione socio politica del (OMISSIS) e del (OMISSIS), oggetto di esame e valutazione da parte del Tribunale.

2.3. Il ricorrente propone piuttosto, in linea di diritto, l’assunto che la situazione descritta dal Tribunale nel provvedimento impugnato debba essere sussunta nella nozione normativa di conflitto armato interno elaborata dalla giurisprudenza Europea.

2.4. Ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), la persona ammissibile alla protezione sussidiaria è il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. c), ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, è considerato danno grave la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

La norma nazionale recepisce puntualmente le disposizioni di cui all’art. 15 della Direttiva 29/04/2004 n. 83, 2004/83/CE, ora sostituita, senza rilevanti modifiche sul punto dalla Direttiva 13/12/2011 n. 95, 2011/95/CE.

Al proposito la Corte di Giustizia con la sentenza 17/02/2009, n. 465 (caso Elgafaji) ha dapprima affermato che nei casi di violenza indiscriminata nel Paese di origine causata da un conflitto armato, colui che richiede la protezione sussidiaria in uno Stato membro non deve provare di essere minacciato personalmente, proprio a causa dell’eccezionalità della situazione, che di per sè fa supporre l’esistenza di un rischio effettivo per l’individuo di subire minacce gravi e individuali, nel caso di rientro nello Stato di origine, proprio a causa dell’elevato livello di violenza.

Quindi la Corte con la sentenza 30/01/2014, n. 285 (caso Diakitè) ha chiarito che il danno definito all’art. 15, lett. c) direttiva è costituito da una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale e ha precisato che il legislatore dell’Unione ha utilizzato l’espressione “conflitto armato interno o internazionale”, che differisce dalle nozioni poste a fondamento del diritto internazionale umanitario, che invece distingue, da un lato, i “conflitti armati internazionali” e, dall’altro, i “conflitti armati che non presentano carattere internazionale”. Secondo i Giudici Europei, pertanto, il legislatore ha inteso concedere la protezione sussidiaria non soltanto in caso di conflitto armato internazionale e di conflitto armato che non presenta carattere internazionale così come definiti dal diritto internazionale umanitario, ma, altresì, in caso di conflitto armato interno, purchè questo sia caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata. Ai fini dell’applicazione della direttiva non è necessario, perciò, che sussistano tutti i criteri ai quali si riferiscono l’art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra e l’art. 1, par. 1, del II Protocollo aggiuntivo dell’8 giugno 1977, che sviluppa e integra tale articolo.

Infatti il diritto internazionale umanitario e il regime della protezione sussidiaria previsto dalla direttiva perseguono scopi diversi e istituiscono meccanismi di protezione chiaramente separati: il diritto internazionale umanitario tende a fornire una protezione alla popolazione civile nella zona di conflitto, mentre la direttiva si propone, stabilendo i casi in cui la protezione sussidiaria deve essere concessa dalle autorità competenti degli Stati membri, la tutela di civili che si trovano al di fuori della zona di conflitto e del territorio delle parti del conflitto.

2.5. La Corte di Giustizia ha inoltre affermato che i termini “la condanna a morte”, “l’esecuzione” nonchè “la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente”, impiegati all’art. 15, lett. a) e b) direttiva, riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare; per contro, il danno definito all’art. 15, lett. c) direttiva, consistendo in una “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona” del richiedente, riguarda il rischio di un danno più generale e alla “minaccia (…) alla vita o alla persona” di un civile, inerente ad una situazione generale di “conflitto armato interno o internazionale” e qualificabile come “indiscriminata”, termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale.

Pertanto il termine “individuale” deve essere inteso nei senso di riguardare danni contro civili a prescindere dalla loro identità, qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la minaccia grave di cui all’art. 15, lett. c) direttiva.

Secondo la Corte UE, infine, anche se certamente elementi collettivi svolgono un ruolo importante ai fini dell’applicazione dell’art. 15, lett. c) direttiva, nel senso che la persona interessata fa parte, come altre persone, di una cerchia di potenziali vittime di una violenza indiscriminata in caso di conflitto armato interno o internazionale, cionondimeno tale disposizione deve formare oggetto di un’interpretazione sistematica rispetto alle altre due situazioni ricomprese nello stesso art. 15 della direttiva e deve essere interpretata quindi in stretta relazione con tale individualizzazione; perciò tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinchè egli possa beneficiare della protezione sussidiaria.

2.6. Nella fattispecie il ricorrente non fornisce alcun elemento per dimostrare un livello individualizzato di maggior esposizione al rischio per il richiedente asilo rispetto a quello non tale da configurare il rischio indiscriminato per i civili, accertato dal Tribunale.

3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione del principio del non refoulement di cui all’art. 3 CEDU e art. 33 Convenzione di Ginevra.

3.1. L’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo prevede che nessuno possa essere sottoposto a tortura nè a pene o trattamenti inumani o degradanti: tale principio è puntualmente recepito dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b) e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1.1..

L’art. 33 della Convenzione di Ginevra vieta agli Stati contraenti di espellere o respingere, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.

3.2. Nessuna di tali disposizioni, peraltro puntualmente tradotte nel nostro ordinamento nelle forme di protezione internazionale e umanitaria, è stata violata dal provvedimento impugnato, mentre il ricorrente si limita ad esternare il proprio aspro dissenso in ordine alla valutazione compiuta dal Giudice del merito.

4. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA