Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10920 del 05/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 05/05/2017, (ud. 24/02/2017, dep.05/05/2017),  n. 10920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24606-2013 proposto da:

M.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell’avvocato STEFANO ANGELONI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DARIO CUTAIA,

MAURO TREVISSON giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2971/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/02/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che M.R. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, il Ministero della salute, chiedendo il risarcimento dei danni da lei subiti, iure proprio e iure successionis, a causa della morte di suo padre, avvenuta il (OMISSIS), per avere egli contratto il virus HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto subite in due ricoveri ospedalieri avvenuti negli anni (OMISSIS);

che si costituì in giudizio il Ministero, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda;

che il Tribunale dichiarò prescritto il diritto fatto valere dalla M. e compensò le spese di lite;

che, impugnata la pronuncia dalla M., la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 10 settembre 2012, ha rigettato l’appello, confermando la decisione del Tribunale e condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado;

che contro la sentenza della Corte d’appello di Milano propone ricorso M.R. con atto affidato a due motivi;

che resiste il Ministero della salute con controricorso.

Considerato che, con atto depositato in cancelleria in data 23 febbraio 2017, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, poichè la vertenza è stata definita con la procedura di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 27 convertito con modifiche nella L. 11 agosto 2014, n. 114;

che, in conseguenza di tale rinuncia, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..;

che le spese del giudizio di cassazione vanno compensate;

che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui la ricorrente non è tenuta a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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