Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10920 del 05/05/2010
Cassazione civile sez. III, 05/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 05/05/2010), n.10920
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato LIGUORI MICHELE, che
lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso per
regolamento di competenza;
– ricorrente –
contro
SPA ALLIANZ (quale societa’ incorporante la SpA Riunione Adriatica di
Sicurta’), SPA Riunione Adriatica di Sicurta’, SPA ARVAL SERVICE
LEASE ITALIA, SRL GTM, S.D.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 11222/2007 del TRIBUNALE di NAPOLI del
29.11.07;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’8/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VIVALDI Roberta;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARESTIA Antonietta.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1. – E’ chiesta – con ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. – la cassazione della sentenza in data 29.11.2007 con la quale il tribunale di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza per territorio (derogabile), per essere competenti i tribunali di Nola, Milano, Firenze, Prato e Torre Annunziata. Il ricorso contiene quattro motivi.
I motivi rispettano i requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c..
La cassazione e’ chiesta per violazione di norme di diritto (artt. 18, 19, 20 c.p.c.; art. 1182 c.c., commi 1 e 3; D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 142; D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 141, 144, 149 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).
I quesiti, relativi al primo motivo, posti alla Corte sono formulati alle pagg. 25 – 26 del ricorso.
Ai quesiti posti in relazione a tale motivo si ritiene di potere rispondere con il seguente principio di diritto: “In sede di regolamento di competenza avverso sentenza dichiarativa dell’incompetenza del giudice adito con riferimento ai criteri di competenza territoriale derogabile, la Corte di Cassazione, cui appartiene il potere di riscontrare la competenza o meno del giudice adito, ancorche’ per ragioni diverse da quelle sostenute dalla parte ricorrente, e’ tenuta – indipendentemente dal rilievo di parte, nella specie, peraltro, sollevato con il primo motivo ad accertare d’ufficio l’osservanza del disposto dell’art. 38 c.p.c., comma 3, con riguardo alla rituale e valida proposizione dell’eccezione di incompetenza, che, sia stata espressamente esaminata e decisa in senso affermativo dalla sentenza.
Nella specie, i resistenti hanno sollevato l’eccezione di incompetenza per territorio derogabile, con il primo atto difensivo, in modo incompleto, con riferimento ai criteri di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., senza, pero’ contestare con motivazione articolata ed esaustiva, espressamente, il concorrente forum destinatae solutionis, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., seconda parte (v. anche Cass. ord. 24.4.2009 n. 9783; Cass. 25.11.2005 n. 24903; Cass. 25.11.2005 n. 2490). Inoltre, in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata – come nella specie – da persona giuridica, la mancata contestazione, nella comparsa di risposta, anche della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell’art. 19 c.p.c., comma 1, ultima parte,— cioe’ dell’inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall’attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda — comporta l’incompletezza dell’eccezione, anche sotto questo profilo (v. anche Cass. ord. 29.8.2008 n. 21899).
Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l’eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza”.
Gli ulteriori motivi restano assorbiti dalle conclusioni raggiunte in ordine al primo motivo.
Conclusivamente, va dichiarata la competenza dell’adito tribunale di Napoli.
La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in Camera di consiglio. Il ricorrente ha presentato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, va dichiarata la competenza del tribunale di Napoli.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico solidale degli intimati con distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c., come da richiesta, in favore del difensore del ricorrente.
PQM
LA CORTE Dichiara la competenza del tribunale di Napoli. Condanna gli intimati in solido al pagamento delle spese, in favore del ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del ricorrente.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010