Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1092 del 22/01/2010

Cassazione civile sez. I, 22/01/2010, (ud. 15/10/2009, dep. 22/01/2010), n.1092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 31673-2006 proposto da:

B.B., C.B., G.L., L.

E., L.M., L.P., C.S.,

A.R., nella qualità di soci dell’Associazione ANNI VERDI

Onlus (c.f. (OMISSIS)), nonchè GI.ST., nella qualità

di socio e presidente del c.d.a. della stessa Associazione,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE GIORGIO RAITA 10,

presso l’avvocato BERARDI TOMMASO, che li rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.P. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di

liquidatore dell’Associazione ANNI VERDI Onlus, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. G. BELLI 27, presso il proprio studio,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

lette le conclusioni scritte dal Cons. Delegato CECCHERINI: sembrano

ricorrere i presupposti per la trattazione del ricorso in camera di

consiglio, ex art. 375 c.p.c. e art. 391 bis c.p.c., comma 3.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

– con decreto 7 agosto 2006, il Presidente del Tribunale di Roma, nominò il dott. Ma.An. liquidatore dell’Associazione Anni verdi, ente morale, in sostituzione di quello designato dall’assemblea;

– nella successiva assemblea straordinaria 21 agosto 2006 l’associazione revocò la deliberazione di liquidazione e la ricostituzione delle cariche sociali;

– con successivo decreto 13 settembre 2006 il presidente del tribunale respinse la richiesta di revoca del suo precedente decreto, formulata da alcuni soci e dall’avv. Gi.;

– contro il predetto decreto ricorrono a norma dell’art. 111 Cost.

alcuni soci dell’associazione Anni Verdi;

– resiste con controricorso il dott. Ma., quale liquidatore dell’associazione anni Verdi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è stato proposto a norma dell’art. 111 Cost., contro un provvedimento emesso dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 che ha introdotto il nuovo art. 366 bis c.p.c.;

– in violazione del citato art. 366 bis, i motivi di ricorso, con i quali si censura l’impugnato decreto per violazione degli artt. 11 e 12 disp. att. c.c. non si concludono con la formulazione di un quesito di diritto sul quale la corte debba pronunciarsi, e ciò comporta l’inammissibilità del ricorso; allo stesso modo, il preteso vizio di motivazione non contiene la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione sarebbe viziata, e perciò neppure l’illustrazione del suo carattere decisivo;

– l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore della associazione in liquidazione.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile, e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’associazione in liquidazione, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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