Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1092 del 20/01/2020

Cassazione civile sez. I, 20/01/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 20/01/2020), n.1092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Torino 7,

presso lo studio dell’avv. Laura Barberio, che la rappresenta e

difende nel presente giudizio, giusta procura speciale in calce al

ricorso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al

processo alla p.e.c. laurabarberio-ordineavvocatiroma.org e al fax

n. 06/48977102;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato

e domiciliato presso i suoi uffici in ROMA, via dei Portoghesi 12;

– costituito in giudizio –

avverso il decreto n. 7589/2018 del Tribunale di Roma, emesso il 18

maggio 2018 e depositato il 25 maggio 2018, n. R.G. 67511/2017.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il sig. I.F., cittadino nigeriano, nato il (OMISSIS), proponeva domanda di riconoscimento della protezione internazionale o in subordine della protezione umanitaria alla competente Commissione territoriale di Roma esponendo quanto segue. Era stato ripetutamente minacciato da componenti della (OMISSIS) (società cui era iscritto il padre), in seguito al suo rifiuto di aderire a tale setta. Si era quindi rifugiato presso lo zio che viveva in altra città ma era stato raggiunto anche lì dai suoi persecutori che, preso atto del rifiuto dello zio di consegnarli il nipote lo avevano ucciso. Di qui la decisione di lasciare il suo paese e di recarsi in Libia dove aveva intrapreso l’attività di barbiere, subendo però furti e taglieggiamenti che lo avevano indotto a rivolgersi ai trafficanti per poter abbandonare anche la Libia. Questi ultimi lo avevano costretto ad imbarcarsi dietro minacce di morte.

2. La Commissione territoriale ha respinto le domande del sig. I.F. ritenendo la sua narrazione sfornita di credibilità.

3. Il Tribunale di Roma con decreto n. 7589/2018, ha respinto la successiva proposizione del ricorso avverso il diniego pronunciato dalla Commissione ritenendo la non credibilità del racconto della vicenda personale ribadita in sede di audizione dal sig. I.F. anche in considerazione delle informazioni acquisite sulla (OMISSIS) che escludono qualsiasi connotato segreto o criminale di tale associazione e la esistenza di prassi come quelle riferite dal ricorrente. Il Tribunale ha anche rilevato che l’età minima per aderire alla (OMISSIS) è di 21 anni mentre il ricorrente ha lasciato la Nigeria all’età di 19 anni. Il Tribunale ha anche escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) in considerazione delle informazioni ufficiali acquisite sullo stato della sicurezza in (OMISSIS), regione di provenienza del ricorrente.

4. Ricorre per cassazione il sig. I.F. che deduce: a) error in iudicando, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), art. 3, commi 3 e 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 relativi all’obbligo di cooperazione istruttoria incombente sul giudice della protezione internazionale sulla situazione attuale della Nigeria, in particolare relativamente alla setta degli (OMISSIS) e all'(OMISSIS); b) error in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 T.U.I. e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 relativamente ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria per estrema vulnerabilità anche in considerazione delle torture subite in Libia, paese di transito.

5. Si costituisce il Ministero al solo fine dell’eventuale partecipazione alla udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

che:

6. Il ricorso deve essere respinto.

7. Il primo motivo si limita a ribadire la pericolosità delle sette esistenti in Nigeria e in particolare di quella degli (OMISSIS) senza censurare in alcun modo la distinzione operata dal Tribunale fra la setta degli (OMISSIS) e la *Reformed (OMISSIS) Fraternity* cui ha fatto riferimento il ricorrente. Del tutto generica è anche la censura di mancato assolvimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria, censura che risulta smentita dalla lettura della motivazione del decreto dove viene svolta una ampia ricognizione delle informazioni raccolte dai report pubblicati da EASO, Refworld, M.A.E., Human Rights Watch sia quanto alla *Reformed (OMISSIS) Fraternity* che alla situazione generale della Nigeria e dell'(OMISSIS) da cui proviene il ricorrente.

8. Il secondo motivo consiste in una ricognizione delle condizioni dei migranti in Libia e in una ricostruzione del tutto astratta dell’istituto della protezione umanitaria che non specifica le ragioni in diritto per le quali il ricorrente ritiene che la decisione del Tribunale avrebbe violato le norme in materia di protezione umanitaria laddove ha ribadito che, ai fini del riconoscimento del diritto a tale forma di protezione, è essenziale una allegazione specifica delle condizioni di vulnerabilità che il richiedente asilo subirebbe nel caso di rientro in patria. Nella specie pertanto appaiono irrilevanti le valutazioni del ricorso sulla situazione libica mentre la vicenda narrata relativamente alle minacce della (OMISSIS)Ogboni(OMISSIS) si è dimostrata non credibile per il Tribunale che l’ha raffrontata con le informazioni acquisite da fonti qualificate.

9. Al rigetto del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese non avendo il Ministero, come si è già rilevato, svolto difese nel presente giudizio.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020

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