Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1092 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1092 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: SOLAINI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso 17945-2016 proposto da:
EDIL PF SRI„ in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 138, presso
lo studio dell’avvocato GIULIO BELLINI, rappresentata e difesa dagli
avvocati NADIA CORA’, GUIDO PARATICO;
– ricorrente contro
COMUNE DI MANTOVA, in persona del Sindaco pro
tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO
37, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO FURITANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO ZANASI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 18/01/2018

avverso la sentenza n. 1947/67/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA di MILANO SEZIONE DISTACCATA di
BRESCIA, depositata il 04/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto e diritto
Con ricorso in Cassazione affidato a cinque motivi, nei cui confronti l’ente
impositore ha resistito con controricorso, la società ricorrente impugnava la
sentenza della CTR della Lombardia, sezione di Brescia n. 1947/16, che
aveva confermato la sentenza della CTP di Mantova n. 55/15, relativa ad un
avviso d’accertamento Ici per il 2008 n. 2013001760 del 13.12.2013.
La società ricorrente, con un primo motivo denuncia il vizio di violazione di
legge, in particolare, dell’art. 53 Cost., dell’art. 10 della legge n. 212/00,
degli artt. 1 e ss. del D.M. n. 701/94, in relazione all’art. 360 primo comma
n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello non avevano
riconosciuto alla domanda di variazione catastale – da D/8 e F/3 – del
settembre 2010 riferita agli immobili oggetto d’imposizione, l’efficacia di
emendare la dichiarazione Docfa del 2004, perché tale domanda non aveva
acquisito il carattere della definitività attraverso un atto formale dell’ufficio
del Territorio, laddove le rendite proposte all’ufficio, avendo efficacia
dichiarativa e non costitutiva, sarebbe modificabili in ogni tempo.
Con un secondo motivo, la società ricorrente denuncia il vizio di violazione
di legge, in particolare, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo
comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano
presunto che l’originario accatastamento in D/8 non fosse il frutto di errore,
ma di una precisa scelta supportata da comportamenti concludenti e ripetuti
nelle fasi della vita aziendale, quali la redazione del bilancio d’esercizio e la
concessione degli immobili oggetto di giudizio, ad istituti di credito, come
oggetto di garanzia ipotecaria.
Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia, la violazione dell’art. 10
della legge n. 212/00, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per
violazione del principio della collaborazione e della buona fede tra
contribuente e amministrazione, essendo imputabile all’amministrazione
comunale la mancata realizzazione della rete fognaria, che avrebbe causato

Ric. 2016 n.17945 sez. MT – ud. 20-12-2017
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R.G. 17945/16

l’inidoneità degli immobili ad essere venduti nella categoria catastale
originariamente prevista.
Con il quarto motivo, la società ricorrente denuncia la violazione degli artt.
8 e 10 della legge n. 212/00, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3
c.p.c., in quanto l’obbligazione tributaria poteva essere estinta per
compensazione a causa dell’incidenza delle omissioni, ritardi e
inadempienze da parte dell’ente impositore in danno della contribuente.

del d.lgs. n. 504/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in
quanto, i giudici d’appello avrebbero immotivatamente disatteso la richiesta
di riduzione dell’imponibile, ai sensi della norma di cui alla rubrica, perché i
fabbricati oggetto d’imposizione erano di fatto inagibili e inutilizzabili.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma
semplificata.
In via dirimente e preliminare, va rilevato come in sede di memoria, la
società contribuente ha dichiarato di rinunciare al presente giudizio con
spese compensate, e tale rinuncia a spese compensate risulta essere stata
accettata dall’ente impositore.
Pertanto, va dichiarato estinto il giudizio per rinuncia.
Spese compensate.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del gior • 20/12/2017
Il resi ente
Dott.

– -llo Iacobellis

Con un quinto motivo, la società ricorrente denuncia la violazione dell’art. 8

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