Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10919 del 26/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10919 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 28868-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

ricorrente-

cúhtfii

REINA PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIUSEPPE AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRA FLAUTI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ANDREA GORGONI, giusta procura speciale in atti;

– resistente –

Data pubblicazione: 26/05/2016

avverso la sentenza n. 4452/14/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 5/6/2014, depositata
il 02/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

udito l’Avvocato FEDERICO DI MATTEO, difensore del ricorrente
che si riporta ai motivi.
In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico
motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia n.4452/2014, depositata il
5.6.2014. Il giudice di appello annullava la sentenza che aveva rigettato il
ricorso proposto da Reina Paolo contro l’avviso di accertamento con il quale
erano stati ripresi a tassazione i redditi da partecipazione relativi all’anno 2007
a carico del contribuente in qualità di socio della società Antica Trattoria del
Gallo s.r.1., anch’essa oggetto di separato accertamento.
La CTR, pur evidenziando che due dei soci e la società avevano impugnato gli
avvisi di accertamento innanzi al giudice di primo grado che aveva deciso i
ricorsi contestualmente nella stessa udienza, riteneva che la trattazione
contestuale non equivaleva alla riunione obbligata in caso di litisconsorzio
necessario ai sensi dell’art.29 d.lgs.n.54611992. Sulla base di tali considerazioni
la CTR annullava la sentenza impugnata disponendo la rimessione al giudice di
prime cure per l’integrazione del contraddittorio.
La parte intimata non ha depositato difese scritte, conferendo unicamente una
procura speciale al difensore.
L’Agenzia ricorrente deduce la violazione dell’art.14 digs.n.546/92 e
dell’art.111 Cost. La CTR non avrebbe dovuto annullare la sentenza del giudice
di primo grado, risultando comunque salvaguardata la decisione unitaria dei
giudizi relativi alla società ed ai soci.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Ed invero la CTR, verificato che i giudizi relativi alla società ed ai soci erano
stati trattati disgiuntamente in primo grado, ha accertato la contestualità della
trattazione dei giudizi venenti sul medesimo periodo di imposta, ma ha al
contempo ritenuto che il primo giudice avrebbe dovuto disporre la riunione dei
procedimenti, in assenza della quale ha disposto l’integrazione del
contraddittorio, annullando la sentenza impugnata resa nei confronti di uno
soltanto dei soci.
Così facendo la CTR non si è conformata ai principi esposti da questa CorteCass.n.383012010,Cass.n.2014/2014) a tenore dei quali in presenza di cause
decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del
reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione
dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i
giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società
Ric. 2014 n. 2B868 sez. MT ud. 06-04-2016
-2-

CONTI;

e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione
quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di
ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo
notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia
caratterizzata da: a) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; b)
simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso
di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia
della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; e) simultanea
trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; d)
identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici.
Ne consegue che il giudice di appello ha errato nel ritenere nulla la sentenza
impugnata, disponendo egli stesso di rimedi alternativi che gli avrebbero
consentito la decisione nel merito del procedimento al suo esame.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad
altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese
del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte,
visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della 1CTR
della Lombardia.
Così deciso i 16.4.2016 nella camera di consiglio della sesta sezione ciil in

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