Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10919 del 26/04/2021
Cassazione civile sez. II, 26/04/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 26/04/2021), n.10919
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25486/2019 proposto da:
S.A., rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO RIZZATO,
giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto di rigetto n. cronol. 6239/2019 del TRIBUNALE di
VENEZIA, depositato il 29/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.
Fatto
RILEVATO
che:
è stata impugnata da S.A., cittadino del (OMISSIS), il Decreto n. 8849/22018 del Tribunale di Venezia.
Il ricorso è fondato su due motivi ed è resistito con controricorso.
Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nelle varie forme.
La Commissione rigettava l’istanza.
L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Venezia.
Quest’ultimo respingeva l’impugnazione con il provvedimento oggetto del ricorso oggi in esame.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1.- Con il primo motivo si deduce la “violazione delle norme relative al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria (D.Lgs. n. 252 del 2007, art. 14, lett.).
Il motivo è svolto senza alcun (pur dovuto) riferimento al parametro normativo processuale alla cui stregua si ricorre per cassazione.
La doglianza di cui al motivo risulta del tutto generica e non si confronta con la ratio del provvedimento impugnato.
Il motivo è, quindi, del tutto inammissibile.
2.- Con il secondo motivo si censura la “violazione di norme relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3”.
Anche per tale secondo motivo di gravame parte ricorrente omette del tutto la pur prescritta indicazione del parametro normativo processuale alla cui stregua si ricorre per cassazione.
Il motivo è, comunque, del tutto generico e non vengono attinte le ragioni poste a base della decisione impugnata.
Il motivo è inammissibile.
3.- Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato – nel suo complesso – inammissibile.
4.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.
5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte:
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione controricorrente, delle spese del giudizio determinate i Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021