Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10918 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. II, 18/05/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 18/05/2011), n.10918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.I.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FLAMINIA 71, presso lo studio dell’avvocato ACETO ANTONIO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PANAMA 77, presso lo studio dell’avvocato COCILOVO

MARCO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COM RUVIANO, D.A. (OMISSIS);

– Intimati –

avverso la sentenza n. 926/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI che fa presente che

è pervenuto in Cancelleria atto di transazione e rinuncia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’estinzione del procedimento

per intervenuta rinuncia o inammissibilità dell’impugnazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

D.I.M., con atto del 10 dicembre 2010, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione iscritto al n. 14095/08 R.G. proposto avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli n. 926/2007 dep. il 27 marzo 2007;

la rinuncia è stata accettata dalla controparte costituita;

lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio;

ritenuto che, in considerazione dell’adesione alla rinuncia da parte del resistente, non va emessa alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.

P.Q.M.

visti gli artt. 375,390 e 391 cod. proc. civ. dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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