Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10918 del 18/05/2011
Cassazione civile sez. II, 18/05/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 18/05/2011), n.10918
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.I.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FLAMINIA 71, presso lo studio dell’avvocato ACETO ANTONIO,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA PANAMA 77, presso lo studio dell’avvocato COCILOVO
MARCO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
COM RUVIANO, D.A. (OMISSIS);
– Intimati –
avverso la sentenza n. 926/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 27/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/03/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI che fa presente che
è pervenuto in Cancelleria atto di transazione e rinuncia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino che ha concluso per l’estinzione del procedimento
per intervenuta rinuncia o inammissibilità dell’impugnazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
RILEVATO CHE:
D.I.M., con atto del 10 dicembre 2010, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione iscritto al n. 14095/08 R.G. proposto avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli n. 926/2007 dep. il 27 marzo 2007;
la rinuncia è stata accettata dalla controparte costituita;
lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio;
ritenuto che, in considerazione dell’adesione alla rinuncia da parte del resistente, non va emessa alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
visti gli artt. 375,390 e 391 cod. proc. civ. dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011