Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10918 del 08/06/2020

Cassazione civile sez. I, 08/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 08/06/2020), n.10918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7978/2019 proposto da:

H.K., rappresentato e difeso dall’avvocato IACOPO CASINI

ROPA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2566/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona respingeva l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela.

Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 17.9.2017, respingeva il ricorso avverso il predetto provvedimento di rigetto.

Interponeva appello avverso detta decisione H.K. la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza impugnata n. 2566/2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto H.K. affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, modificato dal D.L. n. 113 del 2018 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, nonchè il vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi speciali.

La censura è inammissibile.

Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire il principio secondo cui la normativa introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 32 del 2018, si applica soltanto alle domande di riconoscimento della protezione, internazionale e umanitaria, presentate successivamente alla sua entrata in vigore (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062). La doglianza va, quindi, considerata ai sensi della disciplina previgente alla riforma del 2018, poichè i nuovi permessi speciali tipizzati da quest’ultima corrispondono ad alcune delle ipotesi già considerate tutelabili nell’ambito della protezione umanitaria prevista dal D.Lgs n. 286 del 1998, art. 5. Sotto tale profilo, tuttavia, essa difetta della necessaria specificità, posto che il ricorrente nulla deduce in relazione alla sussistenza di alcuna delle diverse ipotesi di vulnerabilità ritenute idonee a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1A della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e segg. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, nonchè il vizio di motivazione, perchè il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento dello status di rifugiato.

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha infatti dato atto che il richiedente aveva dichiarato di aver perso la propria abitazione a causa di una alluvione; di aver venduto i propri beni a causa delle condizioni di estrema indigenza in cui si è trovato e di esser stato alla fine costretto ad espatriare verso la Libia per trovare una occupazione più redditizia; di esser fuggito anche da questo Paese allo scoppio della guerra civile. Il giudice di merito ha ritenuto la storia non idonea ad integrare una delle ipotesi previste per il riconoscimento della protezione internazionale. Rispetto a tale motivazione il ricorrente non contrappone alcun elemento concreto idoneo a consentire un diverso apprezzamento della narrazione personale, ma si limita a richiamare genericamente quanto riferito in sede di audizione, senza evidenziare alcun profilo sulla cui base il giudice di merito avrebbe dovuto pervenire ad una differente conclusione circa il contenuto del racconto offerto dal richiedente la protezione e le ragioni poste a base della decisione di espatriare.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta invece la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte anconetana avrebbe omesso di riconoscere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione alle effettive condizioni interne del proprio Paese di provenienza.

La censura è infondata, poichè la Corte di Appello ha esaminato il contesto interno del Bangladesh, indicando le fonti consultate e dando atto che “… con riferimento alla dedotta condizione di instabilità presente in Bangladesh, va condiviso quanto già sostenuto dalla Commissione e dal giudice di primo grado, dal momento che il Bangladesh non è attualmente paese interessato da conflitti o situazioni di violenza generalizzate ((OMISSIS)) come del resto confermato dal fatto che in sede di audizione il ricorrente non ha mai affermato nulla nè espresso alcun timore in proposito” (cfr. pag. 6).

Rispetto a tale indicazione il ricorrente aveva l’onere di indicare in modo specifico per quale motivo le notizie riportate nelle fonti consultate e citate dal giudice di merito non sarebbero più attuali; cosa che, invece, nel motivo in esame manca del tutto. Sul punto, va ribadito il principio per cui “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, nonchè il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte marchigiana avrebbe erroneamente denegato anche il riconoscimento della protezione umanitaria.

La censura è infondata, posto che il giudice di merito ha ritenuto che “… non risulta con precisione quale sia l’integrazione raggiunta in Italia dall’appellante, nonostante la documentazione prodotta – che attesta lo svolgimento di attività lavorativa – e il racconto del richiedente non consente di ritenere che egli sia coinvolto in situazioni dove la compressione dei diritti umani, in Bangladesh, raggiunga elevati livelli tali da determinare l’impedimento all’esercizio di diritti inalienabili – dovendo, comunque, il riscontro delle violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani correlarsi alla vicenda personale del richiedente, come precisato dalla S.C. nel giudicato sopra richiamato – per cui la comparazione sopra indicata non può condurre all’accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria sulla base di quanto dedotto dall’appellante circa la sua integrazione in Italia” (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata). Rispetto a tale motivazione il ricorrente non contrappone alcun elemento specifico che il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare e che lo avrebbe dovuto condurre ad una conclusione differente. La documentazione unita al ricorso, comprovante la situazione lavorativa ed alloggiativa del richiedente, non può in tal senso ritenersi sufficiente, poichè la vulnerabilità non può risolversi in una generica richiesta di considerazione delle diverse condizioni di vita esistenti, rispettivamente, in Italia e nel Paese di provenienza.

Se infatti è vero che, ai fini della concessione o del diniego della protezione umanitaria, è necessario prendere le mosse dalla considerazione della situazione interna del Paese di origine del richiedente la protezione umanitaria, tuttavia va ribadito che “Non è sufficiente l’allegazione di un’esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, indicandone genericamente la carenza nel paese d’origine, ma è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili. Solo all’interno di questa puntuale indagine comparativa può ed anzi deve essere valutata, come fattore di rilievo concorrente, l’effettività dell’inserimento sociale e lavorativo e/o la significatività dei legami personali e familiari in base alla loro durata nel tempo e stabilità. L’accertamento della situazione oggettiva del Paese d’origine e della condizione soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce delle peculiarità della sua vicenda personale costituiscono il punto di partenza ineludibile dell’accertamento da compiere. (cfr. Cass. n. 420/2012, n. 359/2013, n. 15756/2013). E’ necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298, in motivazione, pagg. 9 e 10).

Nel caso di specie il ricorrente non ha allegato alcuna circostanza specifica a sostegno della sua pretesa condizione di vulnerabilità, nè con riguardo alla sua vita privata, personale e familiare, in Italia comparata alla sua situazione personale nel Paese di provenienza (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 9304 del 03/04/2019, Rv. 653700; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13079 del 15/05/2019, Rv. 654164) o nel Paese di transito (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13096 del 15/05/2019, Rv. 653885), nè con riferimento al rischio di essere sottoposto, nel suo Paese, a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

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