Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10917 del 26/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10917 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 5058-2015 proposto da:
ORLANDI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CONCA D’ORO 348, presso lo studio dell’avvocato MARIA LAURA
DI MUZIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente avverso la sentenza n. 4296/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 26/06/2014;

Data pubblicazione: 26/05/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2016
dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito l’Avvocato Maria Laura Di Muzio difensore del ricorrente che si riporta
In fatto e in diritto
La CTR del Lazio, con sentenza n.4296/01/14, depositata il 26.6.2014,
dichiarava estinto il giudizio promosso da Orlandi Francesco relativo alla
revoca del beneficio prima casa per alienazione dell’immobile senza riacquisto
nei termini di legge e compensava le spese, ritenendo che sulla questione
nodale del giudizio, relativa all’operatività della proroga di cui all’art.11 commi
1 e I bis I.n.28912002, esistevano discordanti precedenti.
L’Orlandi propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo al quale
l’Agenzia delle entrate ha fatto seguire il deposito di controricorso.
Il ricorrente deduce la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c.. Rileva che l’esistenza
di precedenti discordanti non integra la grave ed eccezionale ragione d’urgenza
richiesta dall’art.92 c.p.c., non potendo operare nel caso in cui la causa era stata
definita quando l’esito della lite era dipeso dal riconoscimento del proprio torto
da parte dell’Agenzia.
L’Agenzia delle entrate ha dedotto l’inammissibilità e infondatezza del ricorso.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso è manifestamente fondato a giudizio del Collegio.
Giova ricordare che l’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dall’art. 2 della
L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dalla I.n.69/2009applicabile ratione ternporis-, dispone che il giudice può compensare le spese,
in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre “gravi ed
eccezionali ragioni”, esplicitamente indicate nella motivazione. La
compensazione delle spese è dunque subordinata alla presenza di gravi ed
eccezionali ragioni e tale esigenza non è soddisfatta quando il giudice abbia
compensato le spese “per motivi di equità”, non altrimenti specificati – Cass. n.
21521 del 20/10/2010-. Peraltro, si è chiarito che l’art. 92 cit. costituisce una
norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per
adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni, non
esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via
interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in
sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche – Cass. n. 2883/2014-,
pure aggiungendosi che le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi
esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o
aspetti della controversia decisa – cfr. Cass. n. 16037/2014,
Si è pure precisato, di recente, che in tema di compensazione delle spese
giudiziali, la sussistenza di un imprecisato contrasto nella giurisprudenza di
merito, rispetto a soluzioni interpretative non ancora passate al vaglio di
legittimità, non può essere ricondotta alla nozione di “gravi ed eccezionali
ragioni” di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla 1.
n. 69 del 2009 applicabile “ratione temporis”, trattandosi di circostanza non
idonea ad accreditare un ragionevole affidamento della parte sulla fondatezza
delle proprie ragioni-cfr.Cass.n.1521/2016-.
Ric. 2015 n. 05058 sez. MT – ud. 06-04-2016
-2-

agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Ora, nel caso di specie la CTR ha giustificato la compensazione delle spese
processuali in ragione dei discordanti precedenti sulla questione nodale senza
tuttavia fare alcun cenno ad eventuali precedenti giurisprudenziali che in
concreto avessero offerto letture discordanti della norma di legge ritenuta
decisiva ai fini del giudizio e, specificamente, del tema della proroga dei
termini per l’azione di accertamento dell’amministrazione finanziaria per
l’ipotesi in cui alla data in cui si è avverato l’evento che ha determinato la
perdita dell’agevolazione prima casa sia già spirato il termine per proporre
istanza di condono.
La generica indicazione di discordanti precedenti non può tuttavia integrare il
requisito delle gravi ed eccezionali ragioni proprio perché caratterizzata da
un’estrema genericità ed aspecificità che non consente di potere richiamare il
requisito idoneo a giustificare la compensazione delle spese invece disposta.
Del resto, questa Corte non ha mancato di sottolineare che l’eventuale
complessità di un testo normativo e della sua esegesi non giustifica il ricorso al
criterio della compensazione, … fino al momento in cui non siano
specificamente identificate le ragioni per le quali la concreta soluzione
assegnata al dubbio interpretativo (vuoi per la sua contrarietà alla consolidata
prassi applicativa; vuoi per la del tutto insolita connotazione lessicale o
sintattica del tessuto letterale della norma) assurga a livello di eccezionale
gravità. ‘-cfr.Cass.n.319/2014-.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto e la sentenza
impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per
la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della
CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittifmità.
Così deciso il 6.4.2016 nella camera di consiglio della sesta sezione cijvile in

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