Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10917 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. II, 26/04/2021, (ud. 13/10/2020, dep. 26/04/2021), n.10917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25555/2018 proposto da:

C.A., rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO CARLO

FILIPPO SECCHI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R., P.F., P.C., rappresentate e difese

dall’avvocato GIUSEPPE BARDINI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 228/2016 del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA,

depositata il 11/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, comparso in sostituzione

con delega scritta dell’avvocato GIUSEPPE BARDINI, difensore delle

resistenti che ha chiesto di riportarsi agli atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.F., C. e R. agirono in giudizio nei confronti di C.A. per il chiedere la risoluzione del contratto di vendita stipulato in data 21.12.2007 per inadempimento del convenuto.

1.2. Il C. si costituì in giudizio per resistere alla domanda; eccepì l’inadempimento delle venditrici in quanto l’immobile era privo del certificato di abitabilità ed aveva manifestato fenomeni di infiltrazione. In via riconvenzionale, egli chiese la riduzione del prezzo ed il risarcimento del danno.

1.3. Il Tribunale di Tempio Pausania dichiarò la nullità del contratto ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, per difformità delle costruzioni rispetto alla concessione edilizia ed ordinò la restituzione del terreno e dell’appartamento.

1.4. Il C. propose appello avverso la sentenza di primo grado per violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere il Tribunale disposto la restituzione del prezzo in seguito alla dichiarazione di nullità del contratto.

1.5. Con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., la Corte d’appello di Sassari dichiarò inammissibile l’appello in quanto il C., sia nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado che con l’atto d’appello non aveva chiesto la restituzione del prezzo ma la sua riduzione del prezzo in conseguenza della dichiarazione di nullità del contratto.

2. C.A. ha impugnato la sentenza di primo grado sulla base di un unico motivo.

2.1. P.F., C. e R. hanno resistito con controricorso.

2.2. Con ordinanza interlocutoria depositata l’1.8.2019, il collegio della Sesta Sezione Civile, dato atto che le controricorrenti avevano depositato memoria difensiva, ha disposto la trattazione della causa alla pubblica udienza, non ravvisando l’evidenza decisoria.

2.3. Il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Cimmino Alessandro ha chiesto l’inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418,1419 e 2033 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale disposto la restituzione degli immobili alle venditrici nonostante la richiesta di restituzione fosse basata non sulla nullità ma sull’inadempimento del compratore, senza avere, di contro, disposto la restituzione del prezzo al compratore. Il ricorrente osserva che la domanda di riduzione del prezzo era comprensiva di quella di restituzione.

1.1. Il motivo non è fondato.

1.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice, può disporre la restituzione degli immobili quale conseguenza della dichiarazione di nullità e non della domanda di risoluzione, in conseguenza del rilievo di ufficio della nullità del contratto, dovendosi escludere che la correlazione operata dalla parte tra la suddetta domanda di ripetizione ed una specifica e differente causa di caducazione del contratto impedisca la condanna alla ripetizione dell’indebito (Cassazione civile sez. II, 15/01/2018, n. 715).

1.2. Non sussiste pertanto la violazione dell’art. 112 c.p.c., qualora il giudice di merito non disponga la restituzione del prezzo in assenza di domanda dal momento che l’effetto restitutorio non è implicito nella domanda di annullamento, nè la domanda riduzione del prezzo, che peraltro non è conseguenza della domanda di risoluzione, va interpretata come domanda di restituzione (Cassazione civile sez. II, 15/03/2012, n. 4143).

1.2. Deve quindi essere stata formulata espressa domanda di restituzione del bene o del prezzo, mentre, nel caso di specie, era stata chiesta unicamente la riduzione del medesimo quale conseguenza dell’inesatto adempimento.

1.3. Il ricorso va pertanto rigettato.

1.4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

1.5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

 

 

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