Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10917 del 05/05/2017
Cassazione civile, sez. III, 05/05/2017, (ud. 17/02/2017, dep.05/05/2017), n. 10917
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25985-2014 proposto da:
COMUNE TREMESTIERI ETNEO, in persona del Commissario Straordinario
pro tempore Dott. Ing. L.A., elettivamente domiciliato in
TREMESTIERI ETNEO, PIAZZA MAZZINI 1, presso lo studio dell’avvocato
PATRIZIA ROMANO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MATTEO FRENI giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
L.G.N., MILANO ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 554/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 08/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2000 L.G.N. convenne dinanzi al Tribunale di Catania, sezione di Mascalucia, il Comune di Tremestieri Etneo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in seguito ad un sinistro stradale, causato secondo la prospettazione attorea da una insidia colposamente creata dal Comune.
Il comune si costituì e, oltre a negare la propria responsabilità, chiamò in causa il proprio assicuratore, la UnipolSai s.p.a.
2. Il Tribunale con sentenza 24.3.2006 rigettò la domanda.
La Corte d’appello di Catania con sentenza 8.4.2014 n. 554 accolse l’appello del danneggiato e dichiarò inammissibile la domanda di garanzia, perchè non riproposta con l’appello incidentale.
3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dal Comune di Tremestieri Etneo, con ricorso fondato su due motivi.
Ha resistito la UnipolSai.
4. Con atto depositato il 16.2.2017, e debitamente sottoscritto, il Comune e la UnipolSai hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Essendo regolari la rinuncia al ricorso e l’accettazione, va dichiarato estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
Le spese di lite vanno compensate, così come richiesto dalle parti.
PQM
la Corte di cassazione, visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio e compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 17 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017