Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10917 del 05/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 05/05/2017, (ud. 17/02/2017, dep.05/05/2017),  n. 10917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25985-2014 proposto da:

COMUNE TREMESTIERI ETNEO, in persona del Commissario Straordinario

pro tempore Dott. Ing. L.A., elettivamente domiciliato in

TREMESTIERI ETNEO, PIAZZA MAZZINI 1, presso lo studio dell’avvocato

PATRIZIA ROMANO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MATTEO FRENI giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

L.G.N., MILANO ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 554/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 08/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2000 L.G.N. convenne dinanzi al Tribunale di Catania, sezione di Mascalucia, il Comune di Tremestieri Etneo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in seguito ad un sinistro stradale, causato secondo la prospettazione attorea da una insidia colposamente creata dal Comune.

Il comune si costituì e, oltre a negare la propria responsabilità, chiamò in causa il proprio assicuratore, la UnipolSai s.p.a.

2. Il Tribunale con sentenza 24.3.2006 rigettò la domanda.

La Corte d’appello di Catania con sentenza 8.4.2014 n. 554 accolse l’appello del danneggiato e dichiarò inammissibile la domanda di garanzia, perchè non riproposta con l’appello incidentale.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dal Comune di Tremestieri Etneo, con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito la UnipolSai.

4. Con atto depositato il 16.2.2017, e debitamente sottoscritto, il Comune e la UnipolSai hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Essendo regolari la rinuncia al ricorso e l’accettazione, va dichiarato estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

Le spese di lite vanno compensate, così come richiesto dalle parti.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio e compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA