Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10916 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. II, 18/05/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 18/05/2011), n.10916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato BALIVA MARCO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PARRILLO

GIUSEPPE;

– ricorrente –

e contro

DE PODA SPA (GIA’ DE PODA IMPORT SRL);

– intimata –

sul ricorso 25498-2005 proposto da:

DE PODA SPA (GIA’ DE PODA IMPORT SRL) P.I. (OMISSIS) IN PERSONA

DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE AMMINISTRATORE UNICO SIG.

D.P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E Q

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato BUCCICO ANGELA,

rappresentata e difesa dall’avvocato PORCARI FRANCESCO PAOLO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

C.A.;

– Intimato –

avverso la sentenza n. 240/2004 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 17/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato Baliva Marco difensore del ricorrente che si riporta

agli atti;

udito l’Avv. Porcari Francesco Paolo difensore della resistente che

si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale; assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A. conveniva in giudizio la società De Poda S.p.A., dalla quale aveva acquistato trenta bovine, per sentirla condannare al pagamento della somma di l. 300.000.000 a titolo di risarcimento danni; assumeva che gli animali venduti erano di qualità inferiore a quella promessa (con riferimento ai quantitativi di latte prodotto) e che la propria azienda agricola era stata sottoposta a sequestro in quanto due degli animali acquistati erano risultati affetti da brucellosi.

La convenuta si costituiva e contestava la domanda attrice eccependo, preliminarmente, la decadenza dall’azione di garanzia per vizi per tardività della denuncia e la tardività della proposizione della domanda giudiziale.

Con sentenza del 26/9/2000 il Tribunale di Trento respingeva la domanda attrice ritenendo tardiva la denuncia dei vizi; per quanto riguarda i due animali affetti da brucellosi, il Tribunale rilevava che i certificati veterinari prodotti dalla convenuta escludevano la presenza della malattia.

Il C. proponeva appello deducendo che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto la decadenza dalla garanzia ed erroneamente aveva escluso che due animali avessero contratto la brucellosi nell’allevamento del venditore sulla base di certificati veterinari che, a suo dire, non potevano assumere rilevanza.

La soc. De Poda si costituiva e chiedeva il rigetto dell’appello eccependo inoltre l’inammissibilità della domanda di nullità del contratto per il vizio da infezione da brucellosi in quanto domanda nuova.

La Corte di Appello di Trento con sentenza del 17/6/2004 condannava la soc. De Poda al pagamento della somma di Euro 17.747,82 a titolo di risarcimento costituito dal prezzo delle due vacche affette da brucellosi (l. 2.000.000 l’una) e dal mancato guadagno per il periodo di 4 mesi di forzata chiusura dell’azienda in conseguenza del sequestro, liquidato in via equitativa in Euro 15.682,00; la vendita di questi due animali integrava, secondo la Corte territoriale, l’ipotesi di vendita di cosa diversa da quella pattuita.

La Corte riteneva che:

– erano applicabili gli usi locali della CCIAA di Trento in quanto luogo di conclusione del contratto;

l’attore era decaduto dalla garanzia per vizi per difetto di qualità ai sensi degli artt. 15 e 25 degli usi provinciali che rispettivamente prevedono il termine di tre giorni dalla manifestazione del vizio per la denuncia e di 42 giorni dalla denuncia del vizio per la proposizione dell’azione; al riguardo osservava che i capi erano stati consegnati l’8/1/1997 e la denuncia era stata effettuata il 25/1/1997; a seguito di tale denuncia la società De Poda, riconoscendo il vizio, aveva sostituito, nel Febbraio 1997, venti vacche (delle trenta vendute) con dieci di qualità superiore e, successivamente a tale sostituzione, non vi era mai stata nessuna denuncia concernente una minor produzione di latte se non quando, nel Settembre 1998 il C. promuoveva il giudizio per il risarcimento dei danni;

– la consulenza tecnica di ufficio aveva accertato che le due bovine affette dalla brucellosi facevano parte del gruppo di quelle vendute dalla soc. De Poda e la negatività al primo controllo sierologico non poteva ritenersi determinante per escludere che fossero affette dalla malattia in quanto il controllo era stato effettuato nella fase iniziale della patologia quando gli animali non avevano ancora sviluppato gli anticorpi che Avrebbero consentito di accertarla;

la domanda di nullità del contratto costituiva domanda nuova e pertanto inammissibile, ma la vendita di animali affetti da brucellosi integrava una ipotesi di vendita di “aliud pro alio”, svincolata dai termini di prescrizione e decadenza previsti dall’art. 1495 c.c. o dagli usi locali;

così diversamente qualificata la domanda (senza incorrere nel vizio di ultra petizione, in quanto qualificazione aderente agli elementi di fatto esposti dall’attore), dovevano essere risarciti i danni direttamente collegabili alla malattia, corrispondenti al prezzo pagato per gli animali e al mancato guadagno del C. per il periodo in cui la sua azienda agricola era stata sottoposta a sequestro.

Il C. propone ricorso per Cassazione fondato su due motivi.

Resiste con controricorso la società De Poda che propone ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. 1. Con il primo motivo il ricorrente, quanto alla ritenuta decadenza dalla garanzia, deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 1495 c.c..

Il motivo è inammissibile perchè censura come violazione di diritto la motivazione che non ha escluso l’idoneità della denuncia verbale ad impedire la decadenza, ma ha affermato la inidoneità, a valere come denuncia, della comunicazione telefonica con la quale erano manifestate semplici perplessità sulla qualità delle manze; in altri termini, si censura come violazione di norme di diritto una motivazione di merito non condivisa.

Con riferimento al diverso profilo dell’idoneità del riconoscimento del vizio ad escludere la necessità della denuncia,la censura è parimenti inammissibile perchè non attinge la ratio decidendi: il giudice di appello ha dato atto che la soc. De Poda, dopo una denuncia del 25/1/1997, ha sostituito 20 delle vacche fornite con dieci di qualità superiore, ma che non v’era prova che, una volta avvenuta la sostituzione, la minor produzione di latte (tale essendo il preteso vizio della cosa) fosse denunciata alla fornitrice;

pertanto il giudice di appello ha ritenuto che, essendo stato adempiuto dal venditore l’obbligo di garanzia con la sostituzione delle vacche, non era stata, successivamente, formulata denuncia dei vizi in relazione alla minor produttività di latte delle vacche sostituite; questa Corte, del resto ha già avuto occasione di osservare che “la sostituzione dell’oggetto della compravendita, avvenuta con il consenso delle parti, ha gli stessi effetti della novazione oggettiva stabilita dall’art. 1230 c.c., sussistendone entrambi i requisiti dell’aliud novi e dell’animus novandi, con la conseguenza che le parti si ritrovano nelle identiche posizioni con i rispettivi oneri ed obblighi” (Cass. 7/2/2007 n. 2631 che ha ritenuto essere onere del compratore comunicare al venditore il difetto del bene sostituito).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vìzio di violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla liquidazione del danno in quanto non comprensiva di altre voci di danno per la necessità di non meglio precisate iniziative accessorie che il produttore avrebbe dovuto adottare in conseguenza del provvedimento di sequestro e delle misure di prevenzione e profilassi e per la successiva definitiva dismissione dell’azienda.

Il motivo è del tutto inammissibile perchè le generiche doglianze attengono al merito della liquidazione e sono carenti di ogni indicazione sulle modalità di allegazione e di prova di tali voci di danno nella fase di merito.

3. Con il ricorso incidentale la soc. De Pode, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 1496, 1497 e 1223 c.c. e il vizio di motivazione, assume che la Corte di Appello avrebbe deciso la causa come se fosse stata proposta una domanda di risarcimento per vendita di cosa diversa da quella pattuita, che invece non sarebbe stata proposta. Al riguardo la ricorrente incidentale osserva:

che l’attore non aveva mai prospettato ciò che sarebbe stato necessario per individuare la fattispecie della vendita di aliud pro alio, ossia l’insuscettibilità di qualsiasi impiego della cosa venduta;

– che, in ogni caso, la Corte di Appello aveva omesso di motivare sul punto, limitandosi ad affermare che l’animale affetto da brucellosi sarebbe stato inidoneo ad un qualunque impiego senza prima accertare che vi fosse stato l’abbattimento dell’animale e l’impossibilità di utilizzarlo per la macellazione;

– che, infine, dall’importo risarcitorio non era stato detratto il valore corrispondente all’utilità residua del bene.

Il giudice di secondo grado, non è incorso nella violazione di cui all’art. 112 cod. proc. civ., perchè non ha posto a base della decisione fatti estranei al thema decidendum, in quanto l’attore, con la domanda introduttiva, aveva esattamente indicato i difetti degli animali oggetto delle compravendita intercorsa fra le parti, comprendendo anche le patologie da brucellosi; la qualificazione giuridica delle relative questioni dedotte in giudizio può essere operata anche d’ufficio dal giudice, ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state acquisite nel processo (cfr. Cass. 13925/2002) come è puntualmente avvenuto nel caso concreto.

E’ poi principio consolidato che la consegna di “aliud pro alio”, che da luogo all’azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 cod. civ., si verifica nei casi in cui il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico – sociale della res venduta e, quindi, a fornire l’utilità richiesta (Cass. 13295/2002).

Nella fattispecie il giudice di appello con motivazione sufficiente, non illogica e non contraddittoria, ha ritenuto che i due animali affetti da brucellosi erano inidonei a qualunque impiego perchè, per la loro malattia, dovevano essere abbattuti; pertanto non era stata venduta una cosa priva di qualità essenziali, ma una cosa diversa da quella pattuita. La conclusione, d’altra parte, è coerente con quanto previsto dalla normativa sulla bonifica sanitaria dalla brucellosi di cui alla L. n. 615 del 1964 e dai piani di profilassi e risanamento e con la premessa, in fatto, per la quale l’utilità che il C. si riprometteva di conseguire era la produzione del latte e tale utilità non poteva essere realizzata se gli animali dovevano essere abbattuti.

La questione relativa ad una ipotetica utilità residua del bene da detrarre dall’importo dovuto per il risarcimento non è esaminabile in questa sede di legittimità in quanto non risulta trattata nelle fasi di merito.

4. In conclusione, devono essere rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale e, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, devono essere compensate le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e compensa le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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