Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10916 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. III, 05/05/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 05/05/2010), n.10916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17714-2009 proposto da:

EDILGESS SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 3, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO PARLATO, rappresentata e difesa dagli avvocati

VINCENZO SPINOSA, PARLATO GUIDO, DI CATALDO GIOVANNI, giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SRL IMPRESA JELMINI FELICE;

– intimata –

avverso il procedimento n. R.G. 1001/09 del TRIBUNALE di BUSTO

ARSIZIO del 17/04/08, depositato il 24/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La s.r.l. Edilgess ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7 contro la s.r.l. Impresa Jelmini Felice avverso l’ordinanza del 20 aprile 2009, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale ha – in accoglimento del reclamo proposto, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., comma 2 dalla s.r.l.

Impresa Jelmini Felice ed in riforma dell’ordinanza con cui, ai sensi dell’art. 625 c.p.c., era stata rigettata la relativa istanza di sospensione – disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di assegnazione di credito pignorato, adottato dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Distaccata di Gallarate, in funzione di giudice dell’esecuzione nella procedura di esecuzione introdotta da essa ricorrente contro la s.r.l. F.lli Bombaglio e Figli, nella quale la s.r.l. Impresa Jelmini Felice, evocata quale terzo debitor debitoris, aveva reso dichiarazione positiva.

In pendenza dei termini per l’adempimento del credito assegnato, la detta s.r.l. era sfata ammessa a concordato preventivo ed aveva, quindi, opposto con ricorso del 11 marzo 2009, il precetto notificatole dalla creditrice assegnataria e qui ricorrente.

Non v’è stata resistenza al ricorso dell’intimata.

p.2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

Ricorrendo le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si è osservato quanto segue:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto contro un provvedimento che non appare idoneo a costituire una decisione definitiva e, quindi, come tale suscettibile di dar luogo – in quanto concernente diritti – all’accesso al ricorso straordinario.

L’ordinanza emessa in sede di reclamo proposto ai sensi dell’art. 624 c.p.c. (testo sostituito dalla L. n. 53 del 2006, applicabile alla controversia) avverso il provvedimento adottato in senso positivo o negativo dal giudice dell’esecuzione sull’istanza di sospensione dell’esecuzione, a seguito di opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., rappresenta un provvedimento di natura esclusivamente cautelare, in suscettibile di assumere carattere di provvedimento definitivo sul diritto fatto valere con detta opposizione, la decisione definitiva sul quale è rimessa allo svolgimento del giudizio di merito che abbia avuto luogo ai sensi dell’art. 616 c.p.c..

Ciò è stato già statuito dalla Corte in riferimento a ricorso contro provvedimento sul reclamo di riforma di quello di sospensione dell’esecuzione dato dal giudice dell’esecuzione.

In particolare, è stato affermato il seguente principio di diritto, che ha valore anche per l’ipotesi inversa, che ricorre nella specie:

E’ inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro l’ordinanza con cui il tribunale, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., comma 2, nel testo sostituito dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), convertito nella L. n. 80 del 2005 e poi modificato dalla L: n. 52 del 2006, art. 18 accolga il reclamo avverso l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione adottata dal giudice dell’esecuzione (nella specie, immobiliare) a seguito di un’opposizione all’esecuzione, trattandosi di provvedimento di natura cautelare e provvisoria e, perciò, privo di natura definitiva e decisoria. (Cass. (ord.) n. 22486 del 2009; in precedenza Cass. (ord.) n. 17266 del 2009)”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali parte ricorrente nella sua memoria ha replicato con argomenti che evocano norme della disciplina del fallimento e non tengono in alcun conto i precedenti indicati nella relazione e la specificità della disciplina dell’art. 624 c.p.c..

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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