Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10915 del 26/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10915 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 2871-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLo
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
MUGNAINI SPARTACO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA DELLA
VALLE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO PROZZO,
giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 26/05/2016

avverso la sentenza n. 384/03/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PERUGIA dell’08/05/2014,
depositata il 10/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott ROBERTO GIOVANNI

In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo,
contro la sentenza resa dalla CTR Umbria n.384/03/2014, depositata il
10.6.2014.
La CTR, accogliendo l’appello del contribuente, annullava l’avviso di
accertamento notificato a Mugnaini Spartaco, in qualità di legale rappresentante
del Consorzio strada vicinale Ragno, ritenendo che gli accertamenti svolti dal
c.t.u. nel procedimento contabile, conclusosi favorevolmente anche nei
confronti del Mugnaini, avevano escluso il danno erariale. Era infatti emerso in
quella sede che il Consorzio aveva svolto i lavori per i quali aveva ricevuto i
contributi, realizzando il programma pubblico al quale era finalizzato il
beneficio economico ottenuto, pure aggiungendo che a fronte degli
accertamenti svolti dal giudice contabile l’Ufficio non aveva offerto alcun
elemento idoneo a mettere in discussione le risultanze della c.t.u.
L’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza impugnata per
violazione dell’art.132 c.2 n.4 c.p.c. e falsa applicazione degli arti l e.2 e 36
d.lgs.n.546/1992. La CTR aveva accolto l’appello prestando acritica adesione
alla decisione del giudice contabile attraverso una motivazione apparente.
La parte contribuente, costituitasi con controricorso, ha chiesto il rigetto del
ricorso. L’Agenzia ha depositato memoria.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Giova ricordare che in tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli
artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 118 disp. att.
cod. proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale
completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla
statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la
commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem”
alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal
modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle
ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la
condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame
e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame-cfr.Cass.n.21113/2013Si è parimenti rilevato che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, comma 2, n.
4, cod. proc. civ., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali
la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi
in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi”. Ne consegue che
non può ritenersi affetta da nullità la sentenza per il solo fatto che si limiti a
Ric. 2015 n. 02871 sez. MT ud. 06-04-2016
-2-

CONTI;

recepire, trascrivendola, la motivazione di un altro provvedimento giudiziale
adottato sulla medesima questione, ferma la necessità che la motivazione
trascritta non presenti, essa stessa, i vizi della motivazione apparente.cfr. Cas s. n.161/2009- .
Orbene, a tali principi si è pienamente conformata la CTR la quale,
diversamente da quanto opinato dall’Agenzia, ha esposto le ragioni della
decisione dando rilievo agli elementi acquisiti dalla c.t.u. nel giudizio contabiledai quali ha tratto il convincimento che i lavori ammessi a contributo erano stati
eseguiti- ed aggiungendo che l’Ufficio non aveva offerto elementi di segno
contrario idonei a ribaltare il contenuto della c.t.u. tecnica.
Le superiori conclusioni resistono alle ulteriori difese esposte dall’Agenzia in
memoria, dovendosi ribadire che l’unica censura ipotizzabile a carico della
sentenza impugnata avrebbe potuto riguardare l’omesso esame di fatti decisivi e
controversi per il giudizio e non già l’assenza di motivazione.
Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis e.p.c.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
che liquida in favore della parte controricorrente in euro 3000,00 per co pensi,
euro 100,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15 % 4d oltr
accessori come per legge.
Così deciso il 6.4.2016 nella camera di consiglio della sesta sezione cvHe in

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