Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10915 del 08/06/2020

Cassazione civile sez. I, 08/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 08/06/2020), n.10915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5454-2019 proposto da:

O.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO n.

61 SCALA D, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO DALLA BONA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

nonchè contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE MILANO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1189/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona respingeva l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela.

Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 20.6.2017, respingeva il ricorso avverso il predetto provvedimento di rigetto.

Interponeva appello avverso detta decisione O.L. e la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza impugnata n. 1189/2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto O.L. affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e della Direttiva 2004/83/CE (recepita con il D.Lgs. n. 251 del 2007) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè la Corte di Appello non avrebbe ravvisato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non giustificando le ragioni della riconducibilità della vicenda narrata nell’ambito delle persecuzioni di natura religiosa.

La censura proposta da qualificarsi, come, sostanzialmente indicato ne corpus del motivo,(con il richiamo all’art. 360 c.p.c., n. 4), nel vizio di motivazione apparente o perplessa è fondata nei limiti di cui in motivazione. La Corte territoriale ha ritenuto che la storia riferita dal richiedente – il quale aveva dichiarato di essere cristiano e di essere fuggito dalla Nigeria per contrasti insorti con la comunità locale che voleva costringerlo all’adorazione di un idolo e gli aveva rivolto minacce e violenze a causa del suo rifiuto – non sarebbe rilevante ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto essa si risolverebbe in una vicenda meramente privata (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata).

Per pervenire a tale conclusione la Corte marchigiana riassume il racconto riferito dall’ O., dando atto (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) che il ricorrente “… dichiara di aver lasciato il paese di origine per contrasti insorti con la sua comunità la quale adorava un idolo (già posseduto in precedenza da suo padre) al quale per tradizione andavano fatti sacrifici umani ed essendosi lui rifiutato di continuare tale tradizione era stato condannato dalla comunità che oltre a compiere atti di vandalismo nei confronti dell’officina meccanica presso la quale il ricorrente lavorava, lo aveva minacciato di morte mediante sacrificio della sua vita in favore dello stesso idolo. Quanto ai timori per un suo eventuale rientro in patria riferisce di aver paura perchè i membri della comunità di origine lo stanno ancora cercando”. Subito dopo, il giudice di merito afferma che “… il ricorrente non riferisce di aver subito atti di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica od appartenenza ad un particolare gruppo sociale”. Il richiamato passaggio motivazionale è connotato da un oggettivo e irriducibile contrasto che esclude la possibilità di ricostruire l’iter logico che ha condotto all’esclusione della persecuzione religiosa ed alla qualificazione della stessa come vicenda “privata, avendo il giudice territoriale nella medesima sequenza motivazionale, riferito di minacce e violenze derivanti da un contrasto di natura religiosa culminato nel rifiuto di adorare l’idolo venerato da suo padre, e subito dopo escluso, la sussistenza di una ipotesi di persecuzione per motivi religiosi. Le due affermazioni si pongono in contrasto inconciliabile perchè prive di alcuna giustificazione della correlazione tra il quadro persecutorio descritto dal richiedente e la conclusione raggiunta. In assenza di tale passaggio logico, che evidentemente dev’essere esplicato con riferimento alla condizione concreta del richiedente la protezione, la motivazione non può ritenersi rispettosa del cd. minimo costituzionale e la sentenza impugnata va ritenuta nulla per violazione dell’art. 132 c.p.c..

L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento del secondo, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, e del terzo, con il quale invece si attinge il diniego della protezione umanitaria. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona in differente composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

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