Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10915 del 05/05/2017
Cassazione civile, sez. III, 05/05/2017, (ud. 10/02/2017, dep.05/05/2017), n. 10915
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23289-2014 proposto da:
M.F., ATLANTE SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del
Liquidatore pro tempore M.M., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO
MARIA ZINI, rappresentati e difesi dagli avvocati DAVID ZANFORLINI,
FEDERICO CARLINI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI
UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI,
rappresentato e difeso dagli avvocati GIORGIO LA MALFA, ANTONIO
GATTO giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 955/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 02/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MISTRI Corrado, che ha concluso per la parziale inammissibilità o
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato PAOLA RAMADORI per delega;
udito l’Avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI per delega.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. M.F. e la ditta Atlante srl in liquidazione ricorrono in Cassazione con due motivi avverso la sentenza n. 955/2014 emessa dalla Corte d’Appello di Bologna che in accoglimento dell’appello proposto da R.G. ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara, ed ha dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 2901 rispetto a R. quale creditore di Atlante srl in liquidazione l’atto di compravendita intervenuto tra la venditrice Atlante e l’acquirente M.F.. Resiste con controricorso R.G..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è inammissibile per mancanza di esposizione del fatto.
Infatti il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass. n. 24291/2016; Cass. n. 11308/2014).
3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017