Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10915 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. III, 05/05/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 05/05/2010), n.10915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17658-2009 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. CADORNA

29, presso lo studio dell’avvocato VALENTINI GABRIELE, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN

TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato DIERNA ANTONINO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2547/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

27/05/08, depositata il 17/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. A.A. ha proposto ricorso per cassazione contro P.G. avverso la sentenza del 17 giugno 2008, con la quale la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, rispettivamente proposti da lui e dalla controparte P.G. avverso la sentenza resa in primo grado nella controversia inter partes dal Tribunale di Roma.

Ai ricorso, proposto con atto notificato il 9 luglio 2009, ha resistito con controricorso il P..

p.2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

Ricorrendo le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicala al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si è osservato quanto segue:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per il mancato rispetto del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366-bis c.p.c., come correttamente eccepito, del resto, dal resistente.

Infatti, l’unico motivo su cui il ricorso si fonda – deducente violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 2703 c.c., art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – non si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto quanto al vizio di violazione di norme di diritto e non si conclude con e nemmeno contiene il momento di sintesi espressivo della cd. chiara indicazione, cui allude l’art. 366-bis c.p.c. (in termini, ex multis, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007), necessario per adempiere al requisito stabilito da tale norma quanto al vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

4. – E’ appena il caso di precisare che al ricorso, l’art. 366-bis c.p.c. risulta applicabile in ragione della sua ultrattività, la quale fa aggio sul principio tempus regit actum applicabile alla disposta abrogazione.

La detta abrogazione nella specie (ancorchè il ricorso sia stato successivamente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009: se fosse stato proposto, per predicare l’applicabilità dell’abrogazione, sarebbe stata necessaria una disposizione impositiva della sua applicazione retroattiva) non viene, comunque, in rilievo, perchè essa, disposta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d) è applicabile (come l’intero art. 47, recante modifiche al processo di cassazione), ai sensi dell’art. 58, comma 5, della stessa Legge, alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi nei quali non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenuta il 4 luglio 2009.

Poichè nel caso di specie la sentenza impugnata è stata pubblicata prima di tale data, l’art. 366-bis c.p.c. dispiega efficacia ultrattiva in forza di tale disposizione transitoria riguardo alle controversie nelle quali il provvedimento assoggettato a ricorso per cassazione sia stato pubblicato prima del 4 luglio 2009, così riprendendo vigore la regola generale della inapplicabilità alle controversie pendenti delle disposizioni modificative del c.p.c. di cui alla legge, espressa in via generale nello stesso art. 58, comma 1 e di cui i commi successivi costituiscono eccezioni.

Nel caso di specie, l’applicazione della norma transitoria assume rilievo decisivo per escludere che l’abrogazione abbia potuto regolare il potere di proposizione del ricorso in ossequio al principio tempus regit actum”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che il ricorrente non ha formulato rilievi.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro millesettecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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