Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10914 del 26/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10914 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

O RD I NANZA
sul ricorso 2466-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente Contro
COMUNE SANTO STEFANO D’AVETO, in persona del Sindaco e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PIETRO PICIOCCHI, giusta procura a margine del
controricorso;

– controricorrente –

M410
i

Data pubblicazione: 26/05/2016

avverso la sentenza n. 738/05/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA del 23/05/2014,
depositata il 09/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

udito l’Avvocato EMANUELE COGLITORE, giusta delega allegata
al verbale dell’Avvocato MANZI, difensore del controricorrente, che si
riporta ai motivi.
In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo,
contro la sentenza resa dalla CTR Liguria n. 7381512014, depositata il 9.6.2014.
La CTR, nel confermare la decisione di annullamento del diniego di rimborso
IVA avanzato dal Comune di Santo Stefano d’Avete relativo ad acquisti e
importazioni di beni ammortizzabili effettuati nell’anno 2009 per la
realizzazione di una seggiovia, riteneva che per identica fattispecie relativa
all’anno precedente la stessa Commissione tributaria aveva riconosciuto il
diritto al rimborso con sentenza n.230/11 del 17.9.2012. Aggiungeva di
condividere il contenuto della sentenza anzidetta, ancorchè non definitiva,
`…ritenendo dimostrata l’attività svolta dal Comune in convenzione con la
società di servizi’.
Si è costituito in giudizio il comune intimato, chiedendo che il ricorso fosse
dichiarato inammissibile e comunque infondato. La parte controricorrente ha
depositato memoria.
L’Agenzia ricorrente deduce la violazione dell’art.36 d.lgs.n.54611992,
rilevando che la sentenza impugnata non conteneva un riferimento chiaro alla
sentenza richiamata dalla CTR a sostegno della decisione nè una disamina
logico giuridica degli elementi dai quali aveva desunto il proprio
convincimento.
La parte intimata ha dedotto l’inammissibilità della censura, concernente un
vizio relativo all’omesso esame di fatti già conformemente considerati dal
giudice di primo grado e comunque l’infondatezza della censura, risultando la
sentenza richiamata dalla ci-R già prodotta nel corso del giudizio ed oggetto di
discussione tra le parti nel giudizio di merito.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Giova ricordare che nel processo tributario la motivazione di una sentenza può
essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in
giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e
rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa,
anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua
compatibilità logico – giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione
Rie. 2015 n. 02466 sez. MT – ud. 06-04-2016
-2-

CONTI;

della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni
poste a fondamento del dispositivo-cfr. C ass. n.107/2015-.
Ciò posto, premesso che la censura si appunta sul contenuto della sentenza
impugnata ipotizzandone la radicale nullità ed è dunque ammissibile, v’è da
dire che la decisione resa dalla CTR, nel rimandare al contenuto di altra
sentenza del medesimo giudice esitata fra le stesse parti con riguardo ad altra
annualità d’imposta per ‘identica fattispecie’, ha non solo indicato il numero di
tale decisione, ma altresì specificato le ragioni che avevano indotto
quell’organo giudiziario a condividere la soluzione offerta dalla sentenza
richiamata, anche se non passata in giudicato. A ciò la CTR ha aggiunto di
ritenere dimostrato il rapporto commerciale fra il Comune e la società di servizi
che gestiva la seggiovia, in tal modo rendendo ulteriormente esplicite le ragioni
che avevano sorretto l’accoglimento della domanda di rimborso dell’IVA.
In aggiunta, va ancora sottolineato, come puntualmente esposto dalla
controricorrente, che la sentenza richiamata dalla C’FR era stata prodotta nel
corso del giudizio di secondo grado, rendendo in tal modo palesemente
infondata la censura esposta dall’Agenzia.
Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano
come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
che liquida in favore della parte controricorrente in euro 5000,00 per compensi,
curo 100,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15 % ed oltre
accessori come per legge.
Così deciso il 6.4.2016 nella camera di consiglio della sesta sezione civil in

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