Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10914 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. II, 18/05/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 18/05/2011), n.10914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell’avvocato PROSPERI

MANGILI LORENZO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PERFUMO ANGELO;

– ricorrente –

contro

G.S. (OMISSIS), M.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE ALPI

30, presso lo studio dell’avvocato SAMA’ CATERINA, rappresentati e

difesi dall’avvocato DELLA VALLE GIROLAMO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6551/2005 del TRIBUNALE di ROMA, Sez. 8^,

depositata il 22/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato Coletti Pierfilippo con delega depositata in udienza

dell’Avv. Angelo Perfumo difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Della Valle Girolamo difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.L. citava dinanzi alla Pretura di Frascati G. S. e M.F. e, premesso di essere proprietario di un fondo rustico sito in (OMISSIS), confinante con il fondo di proprietà dei convenuti, chiedeva che venisse accertata la esatta linea di confine dei rispettivi fondi con conseguente apposizione dei termini e con la condanna dei convenuti al rilascio della porzione di fondo eventualmente posseduta in più.

Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Pretore rigettava la domanda con sentenza che era confermata in sede di gravame dal Tribunale di Roma.

Avverso tale decisione l’attore proponeva ricorso per cassazione che era accolto, atteso che con la sentenza n. 1786 del 1996 la Suprema Corte fra l’altro statuiva che i tipi di frazionamento di un fondo lottizzato dal proprietario contengono necessariamente indicazioni sui confini desumibili quanto meno dalla estensione delle superfici e, quando fanno parte integrante dei contratti di vendita per essere in essi richiamati, hanno efficacia per le parti contraenti;

pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto chiarire perchè le misure e gli altri dati con i quali i lotti di terreno erano stati individuati in sede di compravendita non consentivano di stabilire quale fosse la linea di demarcazione voluta dall’unico proprietario originario accettata dagli acquirenti oppure perchè il confine di diritto coincideva con quello di fatto.

Riassunto il giudizio di rinvio, con sentenza depositata il 22 marzo 2005 il Tribunale rigettava la domanda, accertando che la linea di confine tra i fondi delle parti corrispondeva a quella attualmente esistente.

Dopo avere rilevato che non era in atti il frazionamento relativo all’atto di acquisto del fondo dell’attore, il Giudice osservava che, alla stregua degli accertamenti effettuati dai consulenti tecnici nominati nel corso del giudizio, il frazionamento richiamato nell’atto di acquisto dei convenuti, conforme ai dati catastali, era risultato del tutto erroneo, atteso che il confine in esso indicato non corrispondeva alla situazione esistente al momento del frazionamento, secondo quanto risultato dalle misurazioni effettuate dai consulenti tecnici d’ufficio, mentre la situazione attuale dei fondi corrisponde a quella reale, anche perchè, in base alle deposizioni dei testi escussi, nessuna modifica in danno dell’immobile dello S. era nel frattempo intervenuta relativamente all’estensione del fondo G..

Infine, erano considerate del tutto inattendibili le risultanze della consulenza P. che aveva escluso l’esistenza della strada confinante con il lato ovest del fondo del convenuto, mentre tale strada risultava dall’atto di trasferimento a favore del G..

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione lo S. sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso gli intimati.

Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 384,115 e 116 cod. proc. civ. nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la decisione gravata che non aveva applicato il principio di diritto formulato dalla Cassazione, perchè avrebbe dovuto dare priorità assoluta al frazionamento allegato al contratto di vendita che, quindi, costituiva parte integrante di esso e, dopo avere determinato il confine in conformità di quanto pattuito dai contraenti, avrebbe dovuto verificare l’erroneità di quello rilevabile sul terreno.

L’illogicità della sentenza era ulteriormente confermata dal fatto che i confini nella specie erano stati tracciati per la prima volta negli atti di trasferimento cui erano allegati i tipi di trasferimento, mentre non si era tenuto conto di quanto rilevato dal CTU P.: la Corte aveva omesso ogni valutazione sulla rilevanza dei tipi di frazionamento; non aveva dato importanza al fatto che i grafici fossero esattamente identici quanto alla linea di confine, che le planimetrie e le domande di frazionamento fossero allegate agli atti di trasferimento che la vendita fosse a corpo e non a misura.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata si è attenuta al principio dettato dalla Suprema Corte la quale, nello statuire in ordine alla natura e alla efficacia dei tipi di frazionamento, aveva peraltro precisato che il giudice di rinvio avrebbe dovuto chiarire perchè eventualmente tali atti non avrebbero potuto avere rilevanza nello stabilire la linea di demarcazione voluta dall’unico originario proprietario. Ed invero, il principio statuito dal S.C. era conforme alla consolidata giurisprudenza secondo cui nell’indagine diretta a delimitare il confine tra due fondi contigui costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico rivestono importanza fondamentale i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamati con valore negozialmente vincolante; in siffatta ipotesi, allorchè i dati sul confine desumibili dai tipi di frazionamento non siano fra loro concordanti, in difetto di altri elementi concreti di individuazione, dovrà darsi prevalenza a quello risultante dal tipo di frazionamento allegato al titolo anteriormente formatosi e trascritto (Cass. 6770/2001). Ed invero, la determinazione del confine fra due fondi limitrofi può fondarsi sul frazionamento allegato al contratto con cui è stato originariamente suddiviso l’appezzamento di terreno in precedenza unico soltanto se nei successivi atti di trasferimento tale frazionamento venga allegato e richiamato con valore negoziale vincolante. In caso contrario, le misure dei terreni acquistati dalle parti, risultanti dai rispettivi atti di acquisto, possono consentire elementi idonei ad individuare la linea di confine tra le due proprietà anche quando le vendite sono fatte a corpo e non a misura (Cass. 26951/2008). Ma nella specie, come ha ricordato lo stesso ricorrente, non vi era un frazionamento preesistente formato dall’originario unico proprietario dei terreni de quibus – al quale aveva fatto riferimento la Suprema Corte con la sentenza n. 1786 del 1996 – e neppure era risultata la convergenza dei dati risultanti dai frazionamenti allegati ai rispettivi titoli di acquisto delle parti, atteso che il frazionamento relativo all’atto di proprietà dell’attore non era in atti. In mancanza dei presupposti che consentivano di dare rilevanza ai tipi di frazionamento allegati agli atti, la sentenza ha verificato l’inidoneità del frazionamento richiamato nell’atto di acquisto del fondo G., attesa la non corrispondenza dei confini rispetto alla reale situazione del fondo al momento del frazionamento, accertata attraverso le misurazioni dei fondi, osservando come la linea di confine in esso riportata fosse obliqua anzichè ortogonale e che l’originario confine ovest del fondo G. indicato nell’atto di acquisto era segnato correttamente dalla via (OMISSIS) che non aveva subito mutamenti nel tempo: i Giudici, pertanto, hanno correttamente proceduto alla verifica, alla stregua delle (necessarie) indagini compiute sui luoghi, alla determinazione del confine pervenendo alla conclusione che la situazione attuale corrispondeva alla reale determinazione dei confini.

Il Tribunale ha spiegato le ragioni per le quali era del tutto inattendibile la consulenza P. invocata dall’attore, evidenziando l’errore in cui era incorso l’ausiliare.

La doglianza, pur facendo riferimento a violazioni di legge e a vizi di motivazione, si risolve nella inammissibile censura dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito e che è insindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, dovendo qui ricordarsi che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire:

in sostanza, ai sensi dell’art. 360 n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti di fatto riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto).

Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza gravata che aveva liquidato le spese sia del primo giudizio di appello sia del secondo, senza rendersi conto che quelle relative al primo giudizio di appello erano state già liquidate, essendo immotivata tale duplicazione di spese.

Il motivo è infondato.

Nessuna duplicazione di spese relative al primo “giudizio di appello è stata compiuta dalla sentenza impugnata, posto che la liquidazione delle spese compiuta dalla sentenza, poi cassata dalla S.C., era venuta meno in considerazione dell’effetto espansivo della cassazione di quella sentenza che, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 1, ha comportato la caducazione anche della consequenziale statuizione sulle spese.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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