Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10914 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. III, 05/05/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 05/05/2010), n.10914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17592-2009 proposto da:

SOC. MURETTO SNC DI SELLARI SAURO & TOMBOLESI ALBERTO, in persona

dei

Soci Amministratori, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato CASELLATO ADRIANO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERTINELLI TERZI

MARCO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., P.G., P.M., nonchè

ELABORAZIONE DATI PERLUCA SRL, (di seguito anche “Elaborazione

Dati”), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. ANTONELLI 47, presso lo

studio dell’avvocato ANASTASIO PUGLIESE GUIDO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAROTTA FRANCESCO, giusta procura

speciale a margine della prima e seconda pagina del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 28/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

2/12/08, depositata il 17/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Adriano Casellato, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La S.n.c. Muretto di Sellari Sauro & Tombolesi Alberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in grado d’appello il 17 gennaio 2009 dalla Corte di Appello di Ancona nella controversia contro A., G. e P.M. e la s.r.l. Elaborazione Dati Pierluca.

Al ricorso hanno resistito con congiunto controricorso gli intimati.

p.2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

Ricorrendo le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si è osservato quanto segue:

“(…) 3 – Il ricorso appare improcedibile.

In esso si allega che la sentenza impugnata è stata notificata il 10 giugno 2009, ma la copia autentica di essa è stata prodotta senza la relata di tale notificazione.

Viene, dunque, in rilievo il seguente principio di diritto: La previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2 applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (Cass. sez. un. n. 9005 del 2009)”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che la ricorrente vorrebbe superate dalla produzione della copia della sentenza recante la relata di notificazione effettuata dopo la notifica della relazione.

L’assunto si scontra contro il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite e le argomentazioni con cui viene sostenuto nulla aggiungono che le Sezioni Unite non abbiano già scrutinato. Nella specie non si tratta di formalismo che comincia dove il diritto finisce, come lamenta la ricorrente evocando un illustre Maestro del diritto processuale civile, bensì del vecchio adagio secondo cui forma dal esse rei per scelta del legislatore, alla quale al giudice non è consentito di sovrapporre alcun apprezzamento. Onde si tratta di un caso in cui il “diritto a veder scrutinato il ricorso” non è sorto, perchè non lo si è esercitato nella forma ritenuta necessaria, a pena di inammissibilità (e, quindi, con sottrazione al giudice del tradizionale apprezzamento elastico proprio del giudizio di nullità, che tollera equipollenti) dal legislatore.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro milleseicento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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