Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10913 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. II, 26/04/2021, (ud. 10/09/2020, dep. 26/04/2021), n.10913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2623/2016 proposto da:

B.C.L.A., rappresentato e difeso dagli avvocati

ALFREDO PASANISI, BERNARDINO PASANISI;

– ricorrente –

contro

I.A., I.T.M., I.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, V. ENNIO QUIRINO VISCONTI 99,

presso lo studio dell’avvocato BERARDINO IACOBUCCI, rappresentati e

difesi dagli avvocati PAOLA ANTONIA DONVITO, VITO TOMMASO DONVITO;

– controricorrenti –

e contro

D.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 417/2015 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, SEZ.

DIST. di TARANTO, depositata il 04/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/09/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La lite che opponeva il Dott. ing. B.C. ai consorti Bo. – I., in ordine al pagamento del compenso al professionista per attività profusa nell’ambito di rapporto contrattuale d’opera intellettuale con I.L., venne definita da questa Suprema Corte con sentenza n. 15532/11 del 23.2.20.6.2011.

Con detta decisione – per quanto ancora rileva in questa controversia – la Suprema Corte ebbe a cassare, senza rinvio e decidendo nel merito, la sentenza resa inter partes dalla Corte d’Appello di Lecce – Taranto, eliminando la statuizione afferente il riconoscimento a favore del professionista della rivalutazione monetaria sul suo credito per la svolta opera intellettuale, in quanto domanda nuova proposta solo in sede d’appello.

I consorti germani I., anche quali eredi della madre Bo.Gi., ebbero a proporre domanda al Tribunale di Taranto per aver restituita dal B. la somma a lui pagata a titolo di rivalutazione monetaria sull’importo del compenso a seguito della sentenza d’appello, poi, sul punto annullata.

Il Tribunale ebbe a rilevare la competenza della Corte d’Appello, quale Giudice individuato in base all’art. 389 c.p.c. e, riassunta la lite, ad esito della trattazione, la Corte tarantina accolse la domanda restitutoria.

Il Collegio distrettuale ritenne nuova e, perciò, inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal B. di avere riconosciuto il diritto al ristoro dell’ulteriore danno derivate dal ritardato pagamento del compenso a lui dovuto, poichè contraria al decisum reso sul punto dalla Corte di cassazione

Avverso detta sentenza il B. ha proposto ricorso per la cassazione sulla scorta di cinque motivi, illustrato anche con memoria.

I consorti germani I. si sono costituiti a resistere con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da B.C. s’appalesa privo di fondamento e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione il B. lamenta violazione delle norme ex art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, poichè la Corte tarantina ebbe a fondare la sua statuizione sull’osservazione che la Corte di cassazione decise nel merito sulla sua domanda di riconoscimento del diritto al ristoro del danno da svalutazione monetaria – ritenendola infondata -, mentre in effetti la decisione di legittimità semplicemente rilevava come detta domanda era stata tardivamente proposta – decisione di mero rito -.

Con il secondo motivo di ricorso il B. deduce violazione delle norme ex art. 384 c.p.c., comma 2, ex art. 2909 c.c. e art. 1224 c.c., comma 2, in quanto il Collegio salentino ha ritenuto erroneamente non riproponibile la domanda ritenuta tardiva dalla Corte di legittimità con la sentenza d’annullamento senza rinvio.

Con la terza ragione di doglianza il B. deduce violazione delle norme ex art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 345 c.p.c., nonchè art. 2909 c.c., in quanto la Corte territoriale ha ritenuto nuova la sua domanda riconvenzionale, benchè proposta tempestivamente con la citazione in opposizione avverso il decreto ingiuntivo richiesto dai consorti I. per aver restituita la somma pagata risultata non dovuta ad esito del giudizio di legittimità, in un giudizio autonomo e diverso, sicchè la domanda era proponibile.

Con la quarta ragione di impugnazione – denominata nuovamente terza – il B. lamenta violazione delle regole iuris portate dall’art. 1224 c.c., comma 2, art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 183 c.p.c., nonchè omesso esame di documenti prodotti tempestivamente in causa, poichè la Corte distrettuale ha – implicitamente e senza motivazione sul punto – ritenuto che esso ricorrente aveva proposto in questo procedimento l’omologa domanda, ritenuta tardiva dalla Corte di cassazione, mentre in effetti la domanda era diversa e doveva essergli consentito, mediante la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., la formulazione delle prove a sostegno della sua pretesa.

Con il quinto mezzo d’impugnazione – denominato quarto – il ricorrente lamenta violazione delle norme ex art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, poichè la Corte tarantina ha ritenuta provata la domanda di rimborso esposta dagli I. pur in assoluto difetto di ogni elemento di conforto al riguardo, essendosi la Corte di merito limitata ad affidarsi alla domanda esposta dagli attori senza esporre effettiva motivazione a sostegno della sua statuizione.

Al partito esame dei mezzi d’impugnazione appare opportuno premettere argomentazione tesa all’esatto inquadramento dogmatico della questione, in buona sostanza, agitata in questa lite, ossia la natura del giudizio instaurato dai consorti I. per ottenere la restituzione della somma pagata in forza di titolo, poi annullato sul punto dalla Corte di Cassazione con decisione nel merito, quindi senza rinvio.

E’ noto – ed un tanto sta alla base della decisione sulla competenza assunta dal Tribunale di Taranto – il contrasto recentemente insorto circa la possibilità di proporre la domanda restitutoria instaurando un nuovo e totalmente autonomo giudizio rispetto a quello definito con la sentenza di legittimità – Cass. sez. L n. 11261/00, Cass. Su n. 12190/04, Cass. sez. 3 n. 5611/83, Cass. sez. L n. 4275/80 -, ovvero esclusivamente agendo avanti il Giudice individuato ex art. 389 c.p.c. – Cass. sez. 3 n. 21901/08 -.

Detto dibattito, tuttavia, non si riverbera ex se nel presente procedimento, avendo le parti aderito alla decisione del Tribunale di Taranto che la competenza spettava alla Corte d’Appello, in quanto Giudice che ebbe ad emettere la sentenza cassata senza rinvio in punto qua.

Tuttavia assume dirimente rilievo in questa causa la circostanza che il giudizio, ex art. 389 c.p.c., rimane comunque collegato con la sentenza rescindente resa dalla Corte di cassazione anche senza rinvio, poichè configura un completamento del decisum – restituzione del pagato su titolo poi annullato – altrimenti non possibile al Giudice di legittimità – Cass. sez. 2 n. 12190/04, Cass. sez. 2 n. 24852/19 -.

Dunque, una volta impinto che il giudizio proposto dai consorti I. doveva trovar disciplina secondo la disposizione ex art. 389 c.p.c., ne assume anche la struttura – come sottolineato dalla Corte tarantina – di giudizio chiuso senza la possibilità di introdurre domande diverse da quelle consentite dal decisum, adottato nel giudizio rescindente dalla Corte di cassazione ex art. 394 c.p.c..

Solo nell’ipotesi che la domanda restitutoria degli I. fosse stata proposta in giudizio avviato ex novo – totalmente svincolato dal giudizio di cassazione rescindente – quindi avanti a Giudice di prime cure e non quello equiordinato al Giudice che emise la sentenza cassata – era consentito al B. di coltivare nuovamente la sua pretesa di ristoro danni da svalutazione, posto che – come rettamente sottolineato dal ricorrente – la declaratoria di inammissibilità per tardività non consuma l’azione proposta, ma semplicemente ne impone la proposizione ex novo secondo il rito ordinario.

Non concorda questa Corte con l’osservazione del ricorrente che il Giudice, individuato ex art. 389 c.p.c., sia da considerare un Giudice in grado unico e così il procedimento introdotto sia da intendersi totalmente svincolato dal giudizio rescindente con proponibilità di ogni difesa ritenuta opportuna senza incontrare alcun vincolo d’ammissibilità.

Difatti è insegnamento consolidato – Cass. sez. 1 n. 1313/90 – che l’istituto del Giudice in unico grado rappresenta eccezione rispetto alle ordinarie regole di procedura in tema di competenza, sicchè detta eccezione deve esser disposta da apposita norma di legge.

Nella specie – come dianzi illustrato – la norma codicistica che regola la materia appare dettata in tema di conseguenza diretta del giudizio rescindente di cassazione tanto è vero che apposita disposizione di attuazione – art. 144 – prevede una struttura per l’instaurazione del giudizio del tutto omologa a quella fissata in relazione alla riassunzione del procedimento a seguito di cassazione con rinvio – art. 392 c.p.c., comma 2.

Dunque non vi sono ragioni nè letterali nè sistematiche per leggere la norma ex art. 389 c.p.c., siccome portante l’eccezionale previsione di un Giudice in grado unico, invece che individuare il Giudice in sede di rinvio deputato al completamento della decisione a seguito del giudizio rescindente reso dalla Corte di cassazione.

In questa prospettiva vanno valutate le statuizioni della sentenza oggetto d’impugnazione per cassazione e le censure mosse risultano infondate.

Non sussistono la nullità o la violazione di legge prospettate nei primi due mezzi d’impugnazione poichè la Corte tarantina non ha affatto affermato che questa Corte Suprema – nella sua sentenza di annullamento in parte qua – ebbe a ritenere infondata la sua domanda di aver ristorata la perdita per la svalutazione della moneta durante la mora del debitore, bensì che ebbe a cassare sul punto la sentenza impugnata “decidendo nel merito”.

Ed effettivamente i Supremi Giudici, a seguito dell’annullamento, decisero che – nel procedimento sottoposto al loro esame – nulla era dovuto in relazione alla domanda afferente il danno da svalutazione poichè nuova in quanto introdotta solo in sede d’appello.

Non concorre il vizio di violazione di legge e nullità prospettati con la terza doglianza posto che, come visto, nel giudizio speciale ex art. 389 c.p.c., non possono essere introdotte domande che già non rientravano nel procedimento definito dalla Suprema Corte. Ed appunto nella specie la pretesa avanzata dal B. in tema di risarcimento del danno da svalutazione era stata ritenuta inammissibile dalla Corte di cassazione, mentre eventuale domanda diversa non poteva che esser ritenuta nuova ex art. 394 c.p.c..

La quarta censura ha già trovato confutazione nel ragionamento dianzi svolto poichè eventuale domanda diversa da quella proposta nel procedimento definito con la sentenza d’annullamento era effettivamente nuova nell’ambito dello speciale giudizio ex art. 389 c.p.c..

Quanto, infine, alla quinta doglianza, la stessa sub violazione di regole di diritto prospetta in concreto questione circa l’apprezzamento delle prove in punto fondatezza della domanda restitutoria siccome operato dalla Corte territoriale; questione rimessa al prudente apprezzamento del Giudice di merito, eppertanto si chiede a questa Corte di legittimità inammissibile valutazione circa il merito della lite.

Al rigetto del ricorso segue la condanna, ex art. 385 c.p.c., del B. al ristoro in favore solidale dei consorti I. delle spese di lite di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.100,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense siccome precisato in dispositivo.

Il ricorrente dovrà anche versare l’ulteriore contributo unificato stante il rigetto della sua impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il B. a rifondere ai consorti I., in solido fra loro, le spese di lite di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.100,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA