Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10913 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. II, 18/05/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 18/05/2011), n.10913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., (OMISSIS), quale erede di C.

S.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA

6, presso lo studio dell’avvocato DI MAJO ADOLFO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FREDDI ROMOLO;

– ricorrente –

contro

C.C., C.L., Z.C. ved.

C., CI.LU.;

– intimati –

e sul ricorso 25607-2005 proposto da:

C.C. (OMISSIS), C.L.

(OMISSIS), CI.LU. (OMISSIS), Z.

C. ved. C. (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato DEL

VECCHIO SERGIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASTRI ANTONIO;

– controricorrenti e ric.incidentali-

contro

C.M., quale erede di C.S.Z.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 446/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 01/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato ADOLFO DI MAJO difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale;

udito l’Avvocato ANDREA DEL VECCHIO con delega dell’avvocato SERGIO

DEL VECCHIO difensore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali

che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del

ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.S.Z. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal presidente del Tribunale di Ancona su ricorso di C.V., titolare dell’omonima impresa edile, per il pagamento della somma di L. 47.694.718 quale residuo prezzo dell’appalto di lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti su di un immobile sito in (OMISSIS). A sostegno dell’opposizione deduceva il minor valore delle opere e generici difetti di esecuzione di esse, domandando in ragione di ciò il risarcimento del danno.

L’opposto resisteva in giudizio.

Il Tribunale, con sentenza del 20.8.2002 pronunciata nei confronti degli eredi di entrambe le parti, revocava il decreto ingiuntivo, riducendo il credito dell’appaltatore a L. 21.759.527.

Detta sentenza era impugnata innanzi alla Corte d’appello di Ancona in via principale da M. e C.A., eredi di C. S.Z., e in via incidentale da C., Lu. e C.L. e da Z.C., eredi di V. C..

Con sentenza dell’8.6.2005 detta Corte rigettava l’appello principale, accoglieva parzialmente quello incidentale e rideterminava in L. 35.694,718 il residuo prezzo dovuto, oltre accessori, ponendo a carico della parte opponente le spese del procedimento monitorio e compensando per un terzo quelle del giudizio d’appello, che nella restante frazione poneva a carico degli eredi dell’opponente.

La Corte d’appello (per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità) osservava che l’eccezione (nuova, ma ammissibile a stregua del testo dell’art. 345 c.p.c. anteriore all’entrata in vigore della L. n. 353 del 1990, ed applicabile alla fattispecie ratione temporis) di difformità dell’opera rispetto al progetto e di consequenziale violazione della Legge sull’edificabilità dei suoli (n. 10 del 1977) e della Legge Antisismica (n. 64 del 1974), per essere stato realizzato il tetto dell’edificio in modo tale da non poter conseguire il collaudo di conformità statica, era infondata, non avendo la parte opponente provato di essersi attivata invano per conseguire il certificato di collaudo e quello di abitabilità.

Inoltre, l’asserita non commerciabilità dell’edificio era stata smentita dalla stipula di un contratto preliminare di vendita del 2001. Ad analoghe conclusioni doveva pervenirsi, poi, con riguardo all’ulteriore doglianza relativa alla grave difformità dell’opera, per avere l’impresa appaltatrice demolito e ricostruito senza permesso del Genio civile la copertura del garage del locale adibito a centrale termica.

In ordine alla determinazione del corrispettivo, rilevava che l’assunto della committente, secondo cui i prezzi praticati dall’appaltatore erano eccessivi, non era condivisibile a stregua degli accertamenti tecnici collegiali svolti, che avevano valutato che i prezzi richiesti dall’impresa corrispondevano, mediamente e globalmente, a quelli medi di mercato all’epoca dei lavori.

Quanto all’appello incidentale, che lamentava come il Tribunale non avesse speso motivazione alcuna sull’eccezione di decadenza dall’azione di garanzia, ai sensi dell’art. 1667 c.c., comma 3, la Corte marchigiana osservava che non risultava depositato il fascicolo di primo grado della parte opponente, mentre il fascicolo d’appello della stessa parte recava l’attestazione della cancelleria circa il suo rideposito il 28.5.2005, ma non relativamente al suo contenuto, non avendo detta parte predisposto alcun indice dei documenti prodotti. Sebbene ne avesse dato atto, la difesa della parte opposta aveva, però, riferito tale lettera a difetti diversi da quelli oggetto dell’eccezione riconvenzionale e degli accertamenti tecnici che ne erano seguiti.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre il solo C. M., formulando tre mezzi di annullamento.

Resistono con controricorso gli intimati C., Lu. e C.L. e Z.C., che propongono altresì ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle norme riguardanti la grave difformità dell’opera appaltata rispetto al progetto (art. 1668 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in connessione con la contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente rapportato la questione relativa alla prova della difformità dell’opera rispetto al progetto, al problema, affatto diverso e rilevante solo sub specie damni e non già ai fini della garanzia ex art. 1668 c.c., inerente alla prova della non commerciabilità dell’immobile a causa della violazione delle disposizioni antisismiche, peraltro non sanabili. In tal modo, conclude parte ricorrente, il giudice d’appello ha condizionato la rilevanza della garanzia alla prova di circostanze del tutto erronee ed estranee, quali l’inutilizzabilità del bene.

2. – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della norma sulla decadenza dall’azione di garanzia (art. 1667 c.c., comma 2 e art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè l’omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5).

La sentenza impugnata, si sostiene, ha ritenuto insussistente la prova della tempestività della denuncia, in quanto non sarebbe stata presente nel fascicolo degli odierni ricorrenti la lettera del 28.12.1983 recante la contestazione dei difetti, e ad ogni modo neppure fornita la prova che la scoperta di questi ultimi era avvenuta in data non antecedente di sessanta giorni rispetto alla denuncia scritta, aggiungendo che tale conoscenza poteva presumersi dato che la parte committente aveva fatto ricorso a un ingegnere quale direttore dei lavori, il quale sicuramente aveva denunciato alla stessa che il solaio era difforme dal progetto.

Per contro, prosegue parte ricorrente, deve rilevarsi che la violazione della Legge Antisismica n. 64 del 1974 non ricade nel regime dei vizi e delle difformità e, quindi, dell’onere della denuncia, trattandosi di grave difetto rilevabile d’ufficio in ogni tempo, impedendo ogni collaudo o sanatoria; e che, trattandosi di difformità e di vizi di carattere prettamente tecnico, è del tutto illogico supporre che la parte committente, non avendo alcuna esperienza in merito, potesse essere in grado di conoscere una difformità non visibile dell’opera, difformità la cui conoscenza è stata acquisita solo a seguito di apposita perizia tecnica del 22.10.1984, fatta eseguire nella fase di opposizione al decreto ingiuntivo.

In ordine al giudizio di riconoscibilità dei vizi, nella sentenza impugnata è del tutto carente ogni motivazione circa le ragioni per cui il giudice ha ritenuto di collocare al 28.12.1983 e ai sessanta giorni precedenti il dies a quo per calcolare il termine di decadenza.

3. – Con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme sulla determinazione del corrispettivo nell’appalto (art. 1657 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c.), nonchè la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) e l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Si sostiene che la parte opponente aveva lamentato l’eccessività del corrispettivo preteso dall’impresa appaltatrice, di guisa che, assente ogni accordo tra le parti, il compenso avrebbe dovuto essere liquidato dal giudice ai sensi dell’art. 1657 c.c. La Corte d’appello avrebbe dovuto decidere sul punto o disponendo una nuova consulenza tecnica o valutando le prove già raccolte in primo grado, non già ritenere generica tale domanda della parte odierna ricorrente, pretendendo che essa specificasse il diverso prezzo proposto e la fonte da cui derivava il proprio convincimento. Pertanto, avendo addossato alla parte tale compito, la Corte territoriale è venuta meno al dovere di pronunciare su quanto richiesto, violando l’art. 112 c.p.c.4. – Il secondo motivo, il cui esame s’impone in via prioritaria, inerendo ad una questione – quella di decadenza dall’azione di garanzia – preliminare al merito, è inammissibile.

4.1. – Nella parte in cui vi si afferma la riconducibilità dei vizi dell’opera alla categoria dei gravi difetti (con richiamo all’art. 1669 c.c. esplicitato, poi, solo nella memoria di cui all’art. 378 c.p.c.), i quali, come tali, si sottraggono all’onere di denuncia previsto dall’art. 1668 c.c., la censura introduce una questione nuova che non risulta essere stata dibattuta nel giudizio d’appello.

Tale questione, infatti, non emerge dalla sentenza impugnata, nè la parte ricorrente ha indicato attraverso quale atto essa sarebbe stata dedotta nel processo di secondo grado (cfr. tra le tante, in punto d’inammissibilità dell’introduzione di censure nuove nell’ambito del giudizio di cassazione, Cass. nn. 18440/07, 1474/07 e 5620/06).

La sentenza impugnata, infatti, da atto unicamente del contrasto fra le parti in ordine all’esistenza di difetti dell’opera inerenti all’osservanza di disposizioni della Legge Antisismica (n. 64 del 1974) e di quella sull’edificabilità dei suoli (n. 10 del 1977), ma non anche di una questione circa la gravita di questi e la loro, consequenziale, sussunzione nell’ambito dei gravi difetti legittimanti l’azione o l’eccezione ai sensi dell’art. 1669 c.c. Nè quest’ultima può ritenersi inclusa nell’eccezione proposta ai sensi dell’art. 1667 c.c., poichè le diverse condizioni di operatività di tale norma rispetto a quella di cui all’art. 1669 c.c., rendono autonome, come le relative domande (sulla cui diversità, sotto i profili sia del petitum, sia della causa petendi, cfr. Cass. n. 2010/71), così le rispettive eccezioni.

4.1.1. – Nella memoria ex art. 378 c.p.c. parte ricorrente indica, a dimostrazione dell’esistenza della questione in parola e della correlata carenza motivazionale in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, due documenti (lettera della Provincia di Ancona, Unità operativa sismica, del 19.2.2004, che trascrive, peraltro, in maniera apparentemente non completa, e lettera del Direttore del Dipartimento 3^, Governo del territorio Prov. di Ancora, di data, 28.1.2010, addirittura posteriore alla sentenza impugnata), e richiama Cass. n. 14812/08, secondo cui le violazioni delle prescrizioni dettate, in base alla L. n. 64 del 1974 (ed attualmente dal D.P.R. n. 380 del 2001), per la progettazione e l’esecuzione delle costruzioni soggette ad azione sismica, integrano i gravi difetti, di cui l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente ai sensi dell’art. 1669 c.c., per inferirne la violazione e falsa applicazione di tale norma da parte del giudice d’appello.

4.1.2. – Si tratta di allegazioni anch’esse inammissibili, in quanto le memorie previste dall’art. 378 c.p.c. sono destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, di guisa che con esse non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni non adeguatamente prospettate o sviluppate con il ricorso, e tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell’esigenza per quest’ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (indirizzo costante: cfr., tra le più recenti, Cass. S.U. n.l 1097/06 e sez. 3^ n. 18195/07).

Nello specifico, il ricorso principale neppure denuncia chiaramente la violazione dell’art. 1669 c.c., limitandosi a lamentare la violazione o falsa applicazione dell’art. 1667 c.c., comma 2; non pone, a base della censura sollevata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 l’omesso esame dei documenti, asseritamente decisivi, richiamati nella memoria; e, infine, nè il ricorso, nè la memoria stessa indicano gli estremi della produzione in giudizio del primo dei due documenti anzi detti (il secondo, come detto, è successivo addirittura alla sentenza d’appello e al ricorso stesso).

4.2. – L’altro fattore d’inammissibilità del secondo motivo risiede in ciò, che la motivazione della sentenza impugnata si basa su di una duplice ratio decidendi, avendo il giudice d’appello rilevato la mancata prova, a) della tempestiva denuncia dei difetti dell’opera, non essendo dimostrata la produzione del documento – le lettera del 28.12.198 – che l’attesterebbe, lettera cui parte appellata, pur ammettendone la ricezione, ascrive un contenuto estraneo al tema controverso (essa si riferirebbe a difetti diversi da quelli oggetto di accertamento tecnico in causa); e b) dell’epoca di scoperta dei difetti.

Com’è noto, è costante l’orientamento di questa Corte in base al quale nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su una pluralità di ragioni, tra di loro distinte e tutte autonomamente sufficienti a sorreggerla sul piano logico – giuridico, è necessario, affinchè si giunga alla cassazione della pronuncia, che il ricorso si rivolga contro ciascuna di queste, in quanto, in caso contrario, le ragioni non censurate sortirebbero l’effetto di mantenere ferma la decisione basata su di esse (v. tra le più recenti, Cass. nn. 3386/11, 24540/09 e 389/07).

4.2.1. – Nello specifico, la censura della parte ricorrente si rivolge soltanto contro le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale in punto di individuazione dell’epoca di scoperta dei difetti, ma nulla deduce in replica al ritenuto difetto di denuncia.

5. – L’inammissibilità del secondo motivo assorbe l’esame del primo, avente ad oggetto la prova dei difetti stessi.

6.- Il terzo motivo è infondato.

A tacere del fatto che la deduzione del committente il quale, convenuto dall’appaltatore per il pagamento del prezzo, sostenga l’eccessività della somma richiesta, non costituisce domanda giudiziale, ma mera difesa, il che esclude in radice la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c.; e che, inoltre, quest’ultima doglianza è logicamente incompatibile con quella di violazione o falsa applicazione dell’art. 1657 c.c.; tutto ciò a parte, va osservato che il ricorrente decontestualizza un frammento della motivazione della sentenza impugnata per attribuirvi una valenza argomentativa diversa da quella che, in realtà, vi si deve attribuire.

Il giudice di secondo grado ha adeguatamente motivato la decisione proprio richiamando gli accertamenti dei c.t.u. Cortesi e Costa, secondo cui i prezzi richiesti dall’impresa appaltatrice corrispondevano, mediamente e globalmente, a quelli medi di mercato correnti all’epoca per interventi ristrutturativi analoghi. Per contro, il ricorrente ha richiamato soltanto quella parte della motivazione della sentenza impugnata in cui il giudice d’appello ha ritenuto carente di specificità la contestazione che gli eredi di C.S.Z. avevano espresso sull’operato dei predetti due c.t.u., sicchè è di tutta evidenza che la Corte anconetana non ha affatto imposto alla parte in allora appellante oneri di allegazione cui essa non era tenuta, ma semplicemente ha ritenuto essere insufficiente la difesa diretta a contrastare le conclusioni cui erano pervenuti gli accertamenti tecnici svolti.

7. – Con l’unico motivo del ricorso incidentale parte controricorrente deduce la violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. e il difetto motivazionale in punto di spese di causa.

Nel giudizio d’appello era stata chiesta la condanna dell’appellante al pagamento delle spese del procedimento monitorio (ivi incluse le spese di registrazione del decreto, del costo della fideiussione, dell’iscrizione ipotecaria e del suo rinnovo, nonchè del doppio grado di merito), ed argomentato sul fatto che la revoca del decreto ingiuntivo, conseguente all’accoglimento parziale dell’opposizione, non implicava necessariamente il venir meno della condanna alle spese, dovendosi valutare nel complesso e in modo unitario l’esito del giudizio di merito.

La Corte d’appello ha ritenuto, invece, di confermare la compensazione delle spese per un terzo, così come aveva disposto il Tribunale, “considerando la situazione di fatto che determinò l’insorgere della lite ed alla quale non rimase estraneo l’appaltatore”, ponendosi in contraddizione rispetto al fatto che la revoca è stata necessitata dal pagamento, successivo all’emissione del decreto, di un acconto di L. 12.000.000, sicchè non si vede per quale ragione le spese non debbano seguire integralmente la soccombenza.

Inoltre, il giudice di secondo grado non ha speso parola sulle voci concernenti l’iscrizione ipotecaria e la fideiussione, sicchè, al riguardo, si configura la violazione dell’art. 112 c.p.c.7.1. – Il motivo è infondato perchè tali spese formano oggetto di domanda nuova in appello, non essendo state chieste nè nel ricorso per decreto ingiuntivo, nè nella comparsa di risposta in primo grado; e perchè la compensazione parziale delle spese è sufficientemente motivata in relazione al principio di causalità, riferito anche alla condotta dell’appaltatore.

8. – In conclusione, sia il ricorso principale che quello incidentale vanno, previa riunione, respinti.

9. – La prevalente soccombenza della parte ricorrente impone di gravare quest’ultima delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e quello incidentale, e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui 200,00 per spese vive, oltre spese generali forfetarie di studio, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA