Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10913 del 05/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 05/05/2017, (ud. 10/02/2017, dep.05/05/2017),  n. 10913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5037-2014 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

MELLINI 7, presso lo studio dell’avvocato LUCIA ZACCAGNINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO DELLA LUNA

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VALDOBBIADENE, in persona del sindaco pro tempore Sig.

Z.B. elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico

Confalonieri 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLETTA STECCANELLA

giusta procura a margine del controricorso;

S.A., M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRAZIANO

CARNELOS giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2830/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso chiedendo la parziale

inammissibilità e comunque rigetto;

udito l’Avvocato MARCO DELLA LUNA;

udito l’Avvocato GIANLUCA CALDERARA per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 147/2007 il Tribunale di Treviso rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta da A.M. avverso il Comune di Valdobiaddene, il suo sindaco S.A. e il suo vicesindaco M.A., condanna richiesta – previo accertamento del falso ideologico dei rapporti dei servizi sociali – per avere i convenuti cagionato, calunniando l’attore come persona alcolizzata e violenta, l’allontanamento dei suoi quattro figli minorenni dalla famiglia e il loro affidamento ai servizi sociali; veniva invece accolta la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di condanna dell’attore al ristoro degli esborsi per il mantenimento dei minori.

Avendo A.M. proposto appello, ed essendosi costituiti resistendo gli appellati, il Comune proponendo anche appello incidentale, con sentenza del 6-22 novembre 2013 la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l’appellante principale a rifondere alle controparti le spese processuali.

2. Ha presentato ricorso A.M. sulla base di sei motivi, da cui si difende con controricorso e con successiva memoria ex art. 378 c.p.c. il Comune di Valdobiaddene, e si difendono con altro controricorso e successiva memoria ex art. 378 c.p.c. S.A. e M.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Il primo motivo lamenta che il giudice d’appello, in violazione dell’art. 6 CEDU e del diritto alla difesa e alla prova di cui all’art. 24 Cost., avrebbe respinto erroneamente e senza adeguata motivazione le istanze istruttorie dell’attuale ricorrente.

Così rubricato, nella sua illustrazione il motivo si limita peraltro ad addurre che le istanze istruttorie – di cui non indica peraltro nè la tipologia nè lo specifico contenuto – “sono idonee e necessarie per provare le fonti e gli autori delle affermazioni circa il preteso etilismo e la pretesa violenza dell’appellante, affermazioni poste alla base del rapporto dei SS comunali e del provvedimento ablativo-attenuativo, come pure delle successive pronunce di conferma del medesimo. Per le ulteriori argomentazioni, si rinvia al motivo 6) di appello, da intendersi qui integralmente richiamato”. A tacer d’altro, proprio questo globale rinvio al motivo d’appello evidenzia come la doglianza concerne, in realtà, una questione di merito in ordine alla rilevanza, per formare adeguato compendio probatorio in rapporto al thema decidendum, delle prove di cui la difesa dell’ A. aveva chiesto l’ammissione, e pertanto non corrisponde ai parametri della cognizione del giudice di legittimità, cui siffatte valutazioni sono precluse.

Quanto poi al preteso vizio motivazionale, ancora a tacer d’altro, essendo questo attribuito alla sentenza impugnata, la censura non può trarre alcun sostegno effettivo dal richiamo al sesto motivo di appello: il ricorrente avrebbe dovuto, essendo qui applicabile l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, indicare con specificità in che cosa si sarebbe concretizzata l’inadeguatezza della motivazione e in rapporto a quale fatto decisivo e controverso. Meramente ad abundantiam, quindi, deve darsi atto che la corte territoriale ha espressamente motivato sul disattendimento delle istanze istruttorie dell’appellante nell’incipit dei “Motivi della decisione”, incipit che sempre espressamente – e logicamente – si connette altresì alle ulteriori successive argomentazioni riguardo a quel che la corte ritiene sia la reale “materia del contendere”.

3.2 Con il secondo motivo si censura il giudice d’appello per avere erroneamente e illogicamente, violando l’art. 97 Cost. e art. 2043 c.c. e senza adeguata motivazione, ritenuto legittima la condotta del Comune.

Questo motivo si concretizza, però, in una valutazione alternativa degli esiti del compendio probatorio, oltre che nella vana “schermatura”, come attribuzione di illogicità, di quella che è appunto una critica diretta alla non condivisa valutazione dei suddetti esiti e comunque all’accertamento del fatto operato dalla corte territoriale. La natura fattuale del motivo, orientato a perseguire un terzo grado di merito, conduce pertanto alla sua inammissibilità.

3.3 Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2043 c.c. nonchè erronea e illogicamente motivata negazione del nesso causale tra le relazioni del Comune e le conseguenze subite dalla famiglia del ricorrente.

Anche questa doglianza ha natura direttamente fattuale, non a caso rinviando al terzo motivo d’appello come “interamente richiamato”, e differenziandosi dal precedente motivo solo in ordine al principale oggetto della qui espressa non condivisione dell’accertamento fattuale del giudice d’appello, ovvero dell’esistenza di un nesso di causalità – negato dalla corte territoriale – tra le relazioni del Comune e le conseguenze per la famiglia del ricorrente. Si rimane, pertanto, ad un livello di inammissibilità.

3.4 Il quarto motivo viene rubricato come denunciante “conseguente erroneità della conferma dell’accoglimento della domanda riconvenzionale” e viene illustrato esclusivamente con la seguente frase: “Dall’accoglimento dei motivi sopra svolti, discende la colpo (sic) e la responsabilità dei convenuti anche in ordine alle spese conseguenti al collocamento extrafamiliare dei minori, quindi l’infondatezza della condanna dell’ A. a rimborsarle al Comune”. Così come conformato, dunque, il motivo non ha consistenza per quanto osservato a proposito dei motivi precedenti.

3.5 Il quinto motivo denuncia violazione della L.R. Veneta n. 55 del 1982.

Si afferma anzitutto che “la sentenza d’appello ha violato la norma che obbliga il comune a provvedere alle spese di mantenimento dei minori collocati extra familiarmente, senza dargli alcuna facoltà o diritto di ripeterle dai genitori” e che “il fatto che la legge non parli esplicitamente di gratuità o liberalità non significa nulla, perchè gli enti pubblici devono svolgere i compiti istituzionali non per gratuità o per commercio, ma per legge. E la legge dice che il comune deve provvedere, mentre non parla di rivalse su terzi”.

La censura è estremamente generica, poichè non indica quale norma sarebbe stata violata e quale norma obbligherebbe il Comune ad addossarsi i costi per il mantenimento dei minori affidati ai servizi sociali, senza alcuna possibilità di recupero dai genitori dei minori. Peraltro, la stessa argomentazione intrinsecamente si contraddice”, perchè, immediatamente dopo avere asserito che la – non identificata, si ripete – “norma” obbligherebbe il Comune alle spese di mantenimento senza alcuna ripetizione delle stesse dai genitori, riconosce che “la legge” ancora non identificata, almeno se non la si intende come richiamo globale alla L.R. Veneta n. 55 del 1982 – non prevede “esplicitamente” che il Comune sia tenuto ad una “gratuità o liberalità”, tentando poi di ritornare al precedente argomento affermando che “la legge dice che il comune deve provvedere”.

Già la conformazione del motivo, dunque, lo priva di ogni pregio, onde superfluo risulta rilevare che sulla questione della domanda riconvenzionale la corte territoriale ha fornito una adeguata risposta nella terz’ultima e penultima pagina della sentenza.

3.6 Il sesto motivo lamenta omessa pronuncia sulla dichiarazione di prescrizione del diritto risarcitorio del ricorrente. Anche questo motivo viene illustrato in modo non sufficiente per comprenderlo, poichè si limita a lamentare che il giudice d’appello non abbia fornito pronuncia “sulla suddetta eccezione”, così confermando implicitamente la sentenza di primo grado, nonostante l’erroneità della pronuncia di prescrizione per i motivi già esposti in appello.

A tacer d’altro, non si comprende quale interesse processuale del ricorrente possa sostenere il motivo, che sembra chiedere dichiarazione di prescrizione del diritto risarcitorio proprio di chi lo propone. Comunque, la domanda risarcitoria dell’ A. non è stata respinta per prescrizione del diritto al risarcimento, bensì per infondatezza nel merito.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione al controricorrente Comune e ai controricorrenti S. e M. delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente Comune di Valdobiaddene le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 2700 oltre a Euro 200 per esborsi e al 15% per spese generali nonchè agli accessori di legge, e agli ulteriori controricorrenti S.A. e M.A. le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 2700 oltre a Euro 200 per esborsi e al 15% per spese generali nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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