Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10913 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. III, 05/05/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 05/05/2010), n.10913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17522-2009 proposto da:

M.A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RIBOTY 26, presso il suo studio, rappresentata e difesa da se stessa;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2302/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

14/05/08, depositata il 30/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato M.A.C., difensore di se stessa che

si riporta agli scritti insistendo per

l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. L’Avvocato M.A.C. in proprio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30 maggio 2008, con la quale la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello da lei proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto la sua domanda avverso l’A.N.A.S. s.p.a., intesa ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti anche alla persona, allorchè la sua autovettura, da lei condotta, aveva subito un sinistro sbandando sull’autostrada (OMISSIS) per il fondo reso viscido dalla pioggia.

L’intimata non ha resistito.

p.2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

Ricorrendo le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata all’avvocato ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si è osservato quanto segue:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per il mancato rispetto del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366-bis c.p.c..

Infatti, il primo motivo – dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – non si conclude con e nemmeno contiene il momento di sintesi espressivo della cd. chiara indicazione, cui allude l’art. 366-bis c.p.c. (in termini, ex multis, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

mentre gli altri tre motivi, deducenti violazione di norme di diritto, non si concludono con la formulazione del quesito di diritto, siccome prescritto sempre da detta norma.

4. – E’ appena il caso di precisare che al ricorso, l’art. 366-bis c.p.c. risulta applicabile in ragione della sua ultrattività.

La sua abrogazione nella specie non viene, infatti, in rilievo, perchè essa, disposta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d) è applicabile (come l’intero art. 47, recante modifiche al processo di cassazione), ai sensi dell’art. 58, comma 5, della stessa legge, alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi nei quali non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenuta il 4 luglio 2009. Poichè nel caso di specie la sentenza impugnata è stata pubblicata prima di tale data, l’art. 366-bis c.p.c. dispiega efficacia ultrattiva in forza di tale disposizione transitoria.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

Parte ricorrente ha deposito memoria, ma lo ha fatto il giorno 15 marzo 2010 (lunedì) e, quindi, fuori termine, atteso che L’art. 155 c.p.c., comma 2 (introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. f)), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano a ritroso, con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con previsione del termine medesimo” (Cass. n. 11163 del 2008; n. 19041 del 2003).

Della memoria, dunque, non si può tener conto.

Quanto alle argomentazioni svolte dalla ricorrente nell’audizione in camera di consiglio, il Collegio rileva che esse non si sono fatte carico in alcun modo dei rilievi della relazione.

Il ricorso è, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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